Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dello scorso 13 luglio, che ha confermato l’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari per i delitti di concorso c.d. “esterno” nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della “camorra”, operante nel territorio di Giugliano in Campania, e per tre episodi di estorsione, due tentati ed uno consumato, aggravati dall’impiego del metodo mafioso e dalla finalità agevolativa di quel gruppo camorristico (capi A, C, D ed L dell’incolpazione provvisoria).
Il ricorso consta di sei motivi.
2.1. I primi due attingono il giudizio di gravità indiziaria per il delitto concorso nell’associazione camorristica, denunciando, rispettivamente, la violazione di legge ed il vizio della motivazione che minerebbero il provvedimento impugnato. Quest’ultimo, infatti, ha descritto il ricorrente come imprenditore colluso con il RAGIONE_SOCIALE, grazie al cui appoggio si sarebbe imposto nel settore dell’edilizia nel relativo àmbito territoriale, versando, in cambio, ingenti somme di denaro.
Obietta il ricorso che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l’ordinanza cautelare genetica, completamente trascurando quanto riferito dall’indagato nel corso del suo interrogatorio, che invece quale rappresentava un elemento di novità rispetto al compendio valutato dal primo giudice: da tale atto è emerso, infatti, senza che altre risultanze investigative lo smentiscano, che COGNOME fosse in realtà vittima di estorsione da parte di quel gruppo camorristico, cui si era piegato per poter continuare a lavorare senza fastidi. Infatti, non risulta che le imprese di costui, nel periodo oggetto d’investigazioni, abbiano ricevuto commesse pubbliche con l’ausilio del RAGIONE_SOCIALE; piuttosto, le sue iniziative imprenditoriale derivavano tutte da committenze private, rispetto alle quali l’ordinanza non indica se e come si fossero manifestati l’ingerenza e l’ausilio della cosca. Né può assegnarsi valore decisivo alle accuse di cointeressenza dell’indagato con quest’ultima, formulate dal collaboratore di giustizia COGNOME, avendo questi riferito di spartizioni di affari relativi alla fascia costiera della zona, mentre le imprese del COGNOME hanno operato esclusivamente nella zona nord di Napoli.
2.2. Il terzo motivo consiste nel vizio della motivazione in punto di riconoscimento dell’aggravante della finalità agevolativa mafiosa per gli episodi estorsivi di cui ai capi C) e D), per non avere il Tribunale valutato i fatti alla luce dei princìpi di diritto delineati dalle Sezioni unite di questa Corte con la “sentenza Chioccini” del 2019 e, relativamente al capo D), per avere omesso ogni motivazione sul punto.
2.3. La quarta doglianza riguarda il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per il tentativo di estorsione di cui al capo L), il quale si sarebbe realizzato attraverso la pretesa, avanzata dal COGNOME nei confronti di altri imprenditori, di accettare una soluzione economicamente per loro dannosa della controversia insorta con costoro in relazione a dei contratti di appalto e subappalto per la realizzazione di un complesso immobiliare.
L’ordinanza impugnata ha trascurato un decisivo elemento di novità rispetto al compendio valutato dal primo giudice, consistente nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile in favore della società di cui il ricorrente è rappresentante legale, proprio per i crediti relativi a tale vicenda, dei quali, dunque, risulta acclarata la legittimità. In ogni caso, già solo il fatto di avere l’imputato scelto d
percorrere le vie legali rappresenta un dato significativo, che il Tribunale ha omesso di considerare.
Anche in relazione a tale episodio delittuoso, inoltre, il ricorso denuncia l’assenza di motivazione sulla finalità agevolativa mafiosa, ex art. 416-bis.1, cod. pen..
2.4. Il quinto ed il sesto motivo, infine, lamentano la violazione della disciplina di rito ed il vizio della motivazione in punto di attualità e concretezza del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa.
L’ordinanza ha svalutato le varie denunce presentate dal COGNOME alle forze di polizia a partire dal 2019, con le quali ha accusato diversi esponenti di alcuni gruppi camorristici della zona, compresi i RAGIONE_SOCIALE, di condotte estorsive ai danni delle sue imprese e di altri reati. Per i giudici del riesame, l’indagato non ha mai ottenuto lo status di collaboratore di giustizia, le sue denunce non avrebbero apportato alcuna conseguenza negativa per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle sue iniziative sarebbero state soltanto strumentali, poiché sorte dopo aver rinvenuto una cimice all’interno della sua automobile ed aver avuto conferma, da ignoti esponenti del servizio segreto civile, di essere indagato e sottoposto ad intercettazione.
Replica il ricorso che, quand’anche strumentali ed interessate, quelle denunce segnano comunque un’irreversibile cesura dei rapporti tra l’indagato e la criminalità organizzata del luogo, che, valutata in uno alla distanza dei fatti nel tempo ed all’assenza di qualsivoglia contatto, da allora, tra costui e gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE (come si rileva dagli esiti delle intercettazioni cui questi ultimi erano sottoposti), rappresenta comunque elemento idoneo a circoscrivere ad un periodo ormai lontano l’eventuale condotta illecita e, dunque, a vincere la presunzione legale di esistenza di esigenze cautelari. In questo senso, rappresenta elemento logico di ulteriore conforto l’assenza di misure cautelari reali nei confronti delle imprese dell’indagato.
Peraltro – aggiunge la difesa – non è stato possibile acquisire le denunce da lui presentate anche nei confronti di esponenti del “RAGIONE_SOCIALE“, soltanto perché il Pubblico ministero titolare dei relativi procedimenti ha opposto il segreto investigativo alla relativa richiesta difensiva: diversamente, il Tribunale avrebbe potuto apprezzarne la valenza dimostrativa dell’avvenuta risoluzione di qualsiasi rapporto collusivo, semmai esistito, con tali soggetti.
La difesa ha depositato motivi aggiunti, facendo rilevare che, nel settembre scorso, sulla base di una delle denunce sporte dal COGNOME, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di vari soggetti, accusati di estorsione nei confronti di costui, e perciò ribadendo l’avvenuto allontanamento dello stesso da quei contesti criminali, la
conseguente assenza di un pericolo di reiterazione criminosa ed il deficit di motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore AVV_NOTAIO, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili.
1.1. Seppur sotto diversi profili, essi attingono tutti il tema della gravità indiziaria.
Tuttavia, come si legge espressamente e ripetutamente nell’ordinanza impugnata (pagg. 1,2,5), ma si rileva pure dalla memoria difensiva depositata in quella sede ed allegata al ricorso in scrutinio, l’istanza di riesame ha limitato le proprie censure esclusivamente al tema delle esigenze cautelari. Legittima, quindi, in assenza di contraddittorio sui gravi indizi di colpevolezza, è stata la dichiarata scelta del Tribunale di limitarsi a ripercorrere essenzialmente le risultanze investigative esposte nell’ordinanza custodiale genetica, non potendo perciò dedursi in questa sede un vizio di motivazione sul punto.
Deve ribadirsi, in proposito, un principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto si tratta di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (tra altre, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, COGNOME, Rv. 282460; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243).
1.2. In ogni caso, quelle doglianze declinano tutte in fatto, senza misurarsi con gli elementi di prova indicati nell’ordinanza e limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa degli accadimenti, tuttavia non confermata da risultanze probatorie inequivoche ed eventualmente trascurate dal Tribunale e, per tale ragione, sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
1.3. In particolare, relativamente al tentativo di estorsione di cui al capo L), l’ordinanza impugnata prende in considerazione l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del ricorrente e specifica, però, che tale dato non chiarisce i termini della vicenda; il ricorso, dal suo canto, si limita a riproporre la circostanza, tuttavia
senza chiarire il diritto sul quale quell’atto giudiziario è intervenuto e, dunque, senza spiegare perché l’emissione dello stesso dovrebbe di per sé valere ad escludere il reato, anche soltanto sotto il profilo del dolo.
1.4. In ordine, poi, all’aggravante della finalità agevolativa mafiosa, il motivo di ricorso è del tutto generico, dolendosi il ricorrente soltanto del mancato richiamo, da parte del Tribunale, dei princìpi della “sentenza Chioccini” delle Sezioni unite di questa Corte, senza nemmeno spiegare perché essi dovrebbero rilevare nel caso di specie.
Ancor prima, tuttavia, esso è inammissibile per mancanza d’interesse, perché, una volta riconosciuta la gravità indiziaria per il “concorso esterno” nell’associazione mafiosa, dall’eventuale esclusione dell’aggravante per gli ulteriori reati non potrebbe derivare alcun concreto effetto favorevole sul suo stato custodia le.
Meritano di essere accolte, invece, le doglianze in punto di esigenze cautela ri.
Il Tribunale ha reputato inconferenti le varie denunce presentate dal COGNOME a partire dal rinvenimento di una microspia nella sua automobile, evidenziando essenzialmente che a lui non è mai stato riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia, che da quelle denunce non è derivata alcuna conseguenza giudiziaria per esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che esse hanno rappresentato soltanto l’espediente approntato dal COGNOME, una volta appreso di essere indagato, per accreditarsi presso gli inquirenti come vittima della “camorra”.
Nell’ordinanza impugnata, tuttavia, non trova risposta un’obiezione difensiva indiscutibilmente lineare sul piano logico e che svilisce di rilevanza l’assenza dello status di collaborante e di conseguenze pregiudizievoli per la cosca: ovvero quella per cui, quand’anche strumentale ad offrire di sé agli investigatori un’inveritiera immagine di imprenditore vessato dalla criminalità organizzata, anziché colluso con alcune frange di essa, la “collaborazione” intrapresa dal COGNOME con gli investigatori comunque segna – o, per lo meno, potrebbe ragionevolmente segnare – una cesura netta con il contesto camorristico locale; la quale, se considerata insieme agli oltre tre anni trascorsi senza rilievi tra i fatti e la misura cautelare, potrebbe rappresentare elemento capace di vincere la presunzione di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen..
Sotto questo profilo, dunque, si rende indispensabile un supplemento di motivazione da parte del Tribunale, al quale il procedimento dev’essere perciò rinviato, previo annullamento dell’ordinanza impugnata per il relativo capo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.