Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da sis il COGNOME
I F.J.
COGNOME I. nato a i omis
omissis
avverso l’ordinanza del 11/07/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissi
PI
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna respingeva la richiesta d con gli arresti domiciliari (ed eventuale applicazione del braccialetto elettron della custodia in carcere, disposta nei confronti di COGNOME NOME COGNOME con riguardo ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582, 5 all’art. 576, n. 5, cod. peri, e art. 585 in relazione all’art. 577, comma 2, co della moglie convivente NOME COGNOME NOME .
Contro l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore di COGNOME NOME COGNOME , avvocato NOME COGNOME, articolando un unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di l sostanziale e processuale in relazione alla mancanza di attualità delle esigen nonché alla sproporzione della misura applicata.
In particolare, la motivazione del provvedimento sarebbe illogica nella p inferisce la mancata resipiscenza dell’indagato dal fatto che non abbia contatta RAGIONE_SOCIALE, come aveva dichiarato di fare, senza considerare l’impedimento mate gli deriva dalla restrizione in carcere.
La misura non rispetta i principi di proporzione ed adeguatezza, posto che NOME diversamente da quanto affermato dai giudici – non era dedito ad attività crimina e – sino all’esecuzione della misura stessa – era inserito nel tessuto sociale.
Si eccepisce, infine, carenza di attualità delle esigenze cautelari, in rag temporale trascorso in cautela.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020 dell’art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla 1. 25 febbr 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Precisato che la gravità indiziaria non è in discussione né, invero, premesso che, in tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumat di “relazioni strette” (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione p misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosit
orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del peri attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la rec relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 11031 del A, Rv. 272471).
Di conseguenza, e posto che nella motivazione si puntualizza che le condotte mal si sono protratte nel tempo (essendo iniziate prima del 2014 ed essendosi concluse del 2022) e avevano notevole spessore, è vero che il figlio di NOME si era offerto di ospitare e mantenere il padre. Il provvedimento impugnato spiega però pure che il luogo di r domiciliare non sarebbe stato tanto distante da rendere improbabile uno spostam alla residenza della moglie, in caso di evasione.
Va inoltre rilevato, quanto all’asserita illogicità della motivazione nel richiede un’impossibile adesione al RAGIONE_SOCIALE, che l’affermazione si contesto argomentativo più ampio, in cui i giudici desumono la mancata resi dell’indagato altresì dalla sua particolare propensione alla violenza, da un s specifico per maltrattamenti e dalla circostanza che, in sede di interrogatorio, l’addebito.
Il rispetto dei criteri di proporzione ed adeguatezza della misura risulta, compiutamente e logicamente argomentato.
Né hanno pregio le deduzioni sulla mancanza di attualità del pericolo, stan periodo di tempo intercorso tra l’ultimo episodio violento ai danni della per risalente a febbraio 2022 (e denunciato i primi di marzo) e l’emissione dell’ custodia cautelare, datata 8 marzo 2022.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositiv eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. pro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ma Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen.
Così deciso il 09/02/2023