Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettet22511te le conclusioni del PG NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE. conclude per l’inammissibilita’
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Nessun difensore è comparso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanz emessa, in data 20/11/2023, dal Giudice per le indagini preliminari presso i medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di c agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al c 22) dell’incolpazione.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dell’indagato che solleva due motivi con cui deduce:
2.1. Violazione di legge in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautel e ai criteri di scelta della misura, sottolineandosi come il prevenuto vanti un s precedente per furto e come, per tale ragione, non possa essere reputato portator di una personalità così negativa da considerarsi la misura carceraria quale unic strumento per limitarne l’indimostrata caratura criminale. Nella vicenda in esame, il contributo dell’indagato si esauriva nella presunta dazione o prestito di dena dovendosi inoltre rilevare che il presunto traffico di sostanze stupefacenti non mai stato riscontrato di fatto, tenuto conto che gli unici elementi sui quali basato il giudizio di probabilità del Tribunale risultano esclusivamente essere poche intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata, nelle quali mai si parla droga; mai il COGNOME è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Appa pertanto evidente l’insussistenza di specifiche di inderogabili esigenze cautela idonee a giustificare il mantenimento della misura in corso. Vanno esclusi i pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato, non essendovi elementi suffragarli;
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, i relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, attesa la valutaz unilaterale e preconcetta delle risultanze in atti. In ogni caso, le esi originariamente ravvisate devono ora ritenersi fortemente affievolite.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
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2. Deve premettersi che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicend indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazion delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento dell esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chies l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo d legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fin verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carat positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sed legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo han determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato come le intercettazioni, in cu l’indagato è anche interlocutore diretto, attestino che egli trafficava in cocaina amnesia, rifornendosi da COGNOME NOME NOME grossissimi quantitativi o partecipando agli acquisti da quest’ultimo programmati, attraverso i canali spagnolo e napoletano; e come le conversazioni captate, condotte con linguaggio piano, non necessitino di sforzi ermeneutici per dimostrare il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’attività illecita monitorata dalle investigazioni. In punto di esig cautelari, su cui il ricorso è incentrato, il Tribunale del riesame ha rite concreto, attuale e grave il pericolo di reiterazione dei reati, che ha desunto da stabilità e ripetizione, nel breve tempo monitorato, delle condotte illeci chiaramente preesistenti all’investigazione, dai quantitativi di sostan stupefacenti oggetto dei traffici, dai rapporti acclarati con esponenti de criminalità organizzata, quali COGNOME NOME NOME NOME NOME boss RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, esponente del RAGIONE_SOCIALE. Rileva poi il Tribunale che, ad onta dell’unico precedente penale annoverato (una condanna per furto nel 2017), la piena disponibilità palesata dal COGNOME di investire gro somme nelle operazioni patrocinate da COGNOME e la consistenza dei traffici illeci delineati dalle investigazioni, inducono a ritenere infungibile la custodia in carce poiché gli arresti domiciliari, per loro natura, non consentirebbero di assicura l’interruzione dei legami del ricorrente con la criminalità del settore, né di imped la ripetizione delle illeciti, consumabili in ambito domestico mediante l’uso de telefono, come pure per mezzo di terzi incaricati. A fronte degli anzidetti rilievi, ricorso si appalesa del tutto generico e meramente assertivo.
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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presldente