Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTEINIZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 12/05/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16244 del
2023, ha confermato la misura degli arresti dlomiciliari applicata a NOME in relazione a plurimi reati di ricettazione di somme di denaro provenienti d numerosi delitti di circonvenzione di incapace posti in essere dalla compagna NOME COGNOME ai danni di anziani.
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 627 cod. pr pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame di Regg Calabria non si sarebbe uniformato alle statuizioni della sentenza rescindente.
Il Tribunale, in particolare, avrebbe omesso di motivare in ordine all’attuali delle esigenze cautelari, erroneamente ritenendo che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione avesse riguardato esclusivamente il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe, peraltro, fatto riferimento a condotte poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, irrilevanti rispetto posizione del ricorrente, obliterando ogni indagine sulla permanente attualità del esigenze cautelari e l’indicazione di elementi recenti (o, comunque, non remoti) sostegno della diagnosi cautelare.
Il Tribunale, inoltre, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sarebbe conformato alle statuizioni del giudice di merito, il Tribunale di Locri, ch con ordinanza del 6 marzo 2023, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazio del braccialetto elettronico.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricors è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, cornma 8, d.l. del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, converti con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settemb 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
In data 18 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato, in replica, conclusioni scritte, chiedendo raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Con unico motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale dei riesame di Reggio Calabria, in violazione delle statuizioni della sentenza rescindente, avrebb omesso di motivare in ordine all’attualità delle esigenze cautelari.
3. Il motivo è infondato.
La carenza di motivazione denunciata dal ricorrente è, infatti, insussistente in quanto il Tribunale di Reggio Calabria, pur avendo ritenuto che l’annullamento della precedente ordinanza disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16244 del 2023, abbia avuto ad oggetto soli i profili della misura cautelare relat alla sua adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, ha argomentato congruamente e diffusamente anche in ordine all’attualità delle esigenze cautelari
Nell’ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale, con motivazione congrua e non certo illogica, ha ritenuto le esigenze cautelari, concrete e attuali, sulla delle reiterate e sistematiche condotte di ricettazione poste in essere dall’imput il GLYPH /i a mezzo di numerose operazioni di money transfer dall’Italia alla Romania, della pregressa condanna del ricorrente per un delitto di estorsione, commesso in concorso, e dell’inserimento della sua attività illecita in una “fitta r connazionali” dediti al riciclaggio dei proventi di reati commessi ai danni di person anziane.
Il Tribunale, muovendo da questi rilievi, ha, inoltre, rilevato che, ove consentisse al ricorrente di godere di pii) ampi ambiti di libertà rispetto a q evinmt; connaturati all’applicazione degli g; GLYPH domiciliari, sarebbe concreto il pericolo che commetta ulteriore attività criminosa, anche in ragione dell’assenza di una documentata attività lavorativa lecita. Sulla base di questi rilievi, pertan Tribunale ha ritenuto non incongruamente adeguata alle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.