Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTERNICOLA NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 16/10/2023, depositata il 30/11/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l’effetto ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala in data 2/10/2023 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 423 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non sarebbe evidenziata l’effettiva possibilità concreta che il ricorrente possa commettere azioni analoghe a quella per cui è sottoposto a indagini.
In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 26 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non sarebbe evidenziata l’effettiva possibilità concreta che il ricorrente possa commettere azioni analoghe a quella per cui è sottoposto a indagini.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i viz argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Il sindacato di questa Corte rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano, Rv 269885 – 01).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità dèlla motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto peraltro genericamente indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione logica e coerente in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle esigenze cautelari.
Con il puntuale riferimento alle modalità dei fatti, sintomatiche della preordinazione, e alla personalità del ricorrente, gravato da precedenti penali e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. pag. 7 dell’ordinanza), infatti, il giudice del riesame ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui è pervenuto.
Ciò anche considerato, come di recente evidenziato, che «l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo». (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01;
cfr. anche Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, NOME, Rv. 282991 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso a Roma il 10 marzo 2024.