Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16872 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, su appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM territoriale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagato, in concorso con la convivente NOME COGNOME, del reato di illecita detenzione di gr. 483 di cocaina occultati all’interno di una cassaforte collocata nell’abitazione dei medesimi.
Ricorre per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando, in sintesi, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, comunque, in ordine alla scelta della misura cautelare applicata.
Deduce che l’indagato è soggetto incensurato che ha collaborato con i militari in sede di perquisizione.
Espone che non vi sono ragioni per non concedere al COGNOME la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre, con facoltà di recarsi presso la RAGIONE_SOCIALE ove lavora dal 1998.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure genericamente prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali del vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 26988401).
Nel caso in esame, il ricorrente reitera le doglianze già proposte in sede di merito, motivatamente respinte dall’ordinanza impugnata, la quale ha adeguatamente e puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore, secondo un percorso argomentativo rispetto al quale il ricorso neanche si confronta, peccando in tal senso anche di aspecificità.
3.1. In particolare, premessa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente – alla luce del rinvenimento del quantitativo di cocaina nell’abitazione occupata con la convivente, della somma di denaro e di quanto necessario per il confezionamento di dosi – il Tribunale, sul tema strettamente cautelare, ha riscontrato la mancanza di qualsivoglia forma di collaborazione nel comportamento del COGNOME, fin dall’intervento di polizia, visto che il medesimo, a specifica richiesta degli operanti, dichiarava di non avere disponibilità di droga all’interno dell’abitazione, diversamente da quanto poi accertato.
I giudici ne hanno desunto la concretezza e attualità delle esigenze cautelari nei confronti del COGNOME, oltre che della convivente COGNOME (già sottoposta a misura carceraria), trattandosi di soggetti che operavano all’unisono nella illecita attività, ragionevolmente da tempo esercitata insieme, visto il cospicuo quantitativo di droga e l’apprezzabile somma di denaro in contanti rinvenuti nella cassaforte di comune utilizzo. In proposito, sono stati valorizzati anche gli introiti patrimoniali del COGNOME, derivanti dalla sua attività lavorativa di operaio, ritenuti – no illogicamente – indicativi di una sua inclinazione verso la ricerca di ulteriori e faci fonti di guadagno, fattore reputato significativo ai fini del ravvisato pericolo d reiterazione.
3.2. Anche sul tema della scelta della misura il Tribunale ha congruamente e logicamente argomentato, osservando che il pacifico inserimento del COGNOME nella catena dello smercio di droga, ed il buon quantitativo di stupefacente trovato in suo possesso, presuppongono la sussistenza di legami solidi con altri protagonisti di tale contesto illecito, legami che ben potrebbero essere ripresi con l’applicazione di misure cautelari meno restrittive di quella carceraria.
3.3. Si tratta, nel complesso, di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 8 febbraio 2024
Il Consiglier estensore
GLYPH
Il Presi. -nte