Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24593 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la NOME ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza con la NOME il 31 ottobre 2023 stata applicata dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania a carico (anch NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare, il COGNOME, come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione promossa e diretta da COGNOME NOME e da questi organizzata insieme ad altri soggetti, tra cui COGNOME NOME e COGNOME NOME, che gestiva una piazza di spaccio presso il quartiere Librino in INDIRIZZO in Catania.
2.1 La partecipazione di COGNOME NOME è stata accertata, in termini gravità indiziaria, in considerazione del ruolo di pusher e di vedetta rive all’interno del sodalizio, sotto le direttive dei coordinatori l’attività di spacc base di una serie di attività di indagine costituite dalle video riprese dell’ cui veniva svolto lo spaccio dello stupefacente, dall’attività di osservaz realizzata dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, nonché dalle intercetta ambientali che indicavano la costante presenza del COGNOME sul luogo di spaccio mentre operava, in unione con altri pusher, sotto le direttive di soggett posizione di sovra ordinazione (in particolare del Girone) ai quali riconosceva potere gerarchico, condividendo l’utilizzo di un linguaggio criptico e allusivo indicare i vari tipi di stupefacente, sottraendosi al contempo alla misura restri degli arresti domiciliari.
2.2 Con riferimento alle esigenze cautelari, al di là della presunzione di dopp adeguatezza riconducibile all’art.275 comma 3 cod.proc.pen., il Tribunale de riesame poneva in rilievo la sistematica attività di spaccio realizzata dal ricor all’interno del sodalizio criminoso, la perfetta compenetrazione nel modus operand del sodalizio e sotto il profilo personalistico la ricorrenza di precedenti specifici, nonché di carichi pendenti per il delitto di evasione che poneva in es anche in coincidenza dell’attività illecita monitorata.
Quanto al tempo trascorso dalla perpetrazione dei reati per cui era sta emessa la cautela, escludeva la rilevanza del così detto tempo silente, in qua l’attività organizzata era proseguita quantomeno fino all’anno 2021, epoca in c erano stati operati nuovi arresti, taluni dei sodali risultavano ancora in cont nell’area adiacente al luogo di spaccio era stato predisposto un cancello in fe manovrabile solo dall’interno per precludere l’accesso alle forze dell’ordine. escludere ancora un giudizio di adeguatezza di misura diversa dalla custodia i carcere deponeva altresì la circostanza che l’attività di spaccio era eseguit
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l’altro sotto l’androne adiacente l’abitazione del COGNOME, circostanza che ren impraticabile l’opzione di una detenzione domestica.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difes di COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME avanzato tre motivi di ricorso, tutti incentrat sul profilo delle esigenze cautelari.
Con il primo deduce vizio motivazionale per avere il Tribunale omesso di motivare sulla ricorrenza di esigenze cautelari, altresì in violazione dell’ar lett.c) e c) bis cod.proc.pen. con riferimento al decorso di circa quattro ann fatti, se non con motivazione apparente e reiterativa degli argomenti del pri giudice e in assenza di una puntuale verifica della concretezza e dell’attualità esigenze cautelari da salvaguardare.
Con una seconda articolazione deduce inosservanza dell’obbligo di motivare in punto di tempo trascorso tra l’attività illecita di cui ai gravi indizi di colpe rispetto alla data di adozione della misura cautelare.
Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per non avere l’ordinanza impugnata rispettato i principi offerti dal giudice delle leggi presunzione di adeguatezza della misura custodiale in relazione ai delitti indic dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen., omettendo di procedere a una verifica aggiornata dei presupposti della concretezza e dell’attualità delle esige cautelari, le quali risulterebbero derivare esclusivamente dalla gravità del re in assenza di un effettivo accertamento in concreto del pericolo di recidivazione una prospettiva ravvicinata se non imminente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso in punto di sussistenza d esigenze cautelari tali da giustificare l’adozione della misura cautelare in car Del tutto corretto è infatti l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concret sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato dell “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concrete capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di oc prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indi rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indag imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Trib difatti, anche circa il presupposto dell’attualità, lungi dall’aver posto alla bas
valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della dopp presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, ultima parte, operante riferimento al capo 1) d’incolpazione, ma anche in considerazione del ritenut attuale inserimento di COGNOME NOME NOME circuiti criminali legati al traffi di stupefacenti e del pericolo di recidiva desunto da diversi precedenti an specifici, oltre che in materia di evasione. Il giudice del riesame ha infatti ris i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relaz all’operatività della presunzione di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen. (moti 3) evidenziando le ragioni da cui ha desunta una alta probabilità di reiterazion condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte crimi della stessa specie) ma, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso d tempo tra la misura e i fatti sub iudice (motivi 1 e 2), evidenziando come la misura sia stata emessa dopo circa due anni dall’epoca in cui la struttura associativ ancora operante sulla base delle indicazioni della nota di PG depositata alla dell’anno 2021, secondo la NOME la piazza di spaccio, in cui il COGNOME era operativo, era ancora attiva, tanto che era stato installato un nuovo cancello ostacolare l’accesso agli operatori di polizia giudiziaria. In questa prospet risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettat pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha riten sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della s specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, 24/04/2018, COGNOME, Rv.273674.01; Sez.5, 29/11/2018, COGNOME, Rv.277242.01; Sez.5, n.12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv.282991). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che in la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misu seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di un specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato sull’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo. Le indicate modali le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personal prevenuto (precedenti penali, attività di spaccio continuativa, precedenti evasione ostativi all’adozione di misura cautelare domiciliare, domicilio colloc in prossimità del luogo di spaccio), costituiscono espressione della concretezz
ma anche dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti dal ricorrente con mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e non ricorren ipotesi di esonero per assenza di colpa il ricorrente va a condannato al pagamen delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., al versame di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.
3.1 Poiché dalla presente decisione non consegue la rirnessione in libertà d ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al dir dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché prov quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Pres i dente
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
Il Consigliere estensore