Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 14/09/1975
avverso l’ordinanza del 25/07/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per iscritto ai udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sensi della
disciplina emergenziale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità per NOME COGNOME e il rigetto per NOME COGNOME.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame in sede di rinvio sull’annullamento disposto con sentenza del 9 marzo 2023 dalla Quinta sezione della Corte di cassazione, ha riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in sede: per NOME COGNOME in riferimento al reato di cui al capo 14 (reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.), ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, mentre per NOME Ercolano, in ordine allo stesso addebito, ha annullato il giudizio cautelare disponendo l’immediata litfrazione.
Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in riguardo all’addebito di furto, consistito nello svuotamento dell’abitazione dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimo divenuto collaboratore di giustizia dopo essere stato figura di vertice del gruppo COGNOME–NOME COGNOME, fatto compiuto il 17 ottobre 2019,
NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente sorella e cugina di NOME, madre di NOME COGNOME, costrinsero NOME COGNOME a lasciare l’abitazione del rione INDIRIZZO il 12 ottobre 2019, come da denuncia di quest’ultima.
Da una intercettazione del 17 ottobre, la n. 4316, si ricava che NOME COGNOME, che aveva partecipato ai fatti del 12 ottobre precedente, chiamò sull’utenza in uso a NOME COGNOME, ricevendo la risposta del di lei marito, NOME COGNOME, a cui chiese dove fosse NOME, precisando che la stava aspettando per andar a prendere i televisori e le altre cose a casa di NOME. Le successive conversazioni, nn. 4327 e 4330, hanno dato conto dello svuotamento dell’abitazione in atto da parte delle donne che lo avevano programmato.
È logico ritenere che tra queste vi fosse NOME COGNOME, la quale, in caso contrario, avrebbe risposto quanto meno a titolo di mandante. Emerge infatti da tutte le conversazioni che NOME COGNOME era, insieme a NOME COGNOME la promotrice di tutte le azioni di minaccia, di intimidazione e di spoglio realizzate ai danni della moglie del neo-collaboratore di giustizia al fine di fare pressione per indurlo a ritrattare. Erano infatti le due donne a concordare la strategia da porre in atto, informando anche i vertici del clan, ed erano state loro a farsi consegnare da NOME COGNOME le chiavi di casa, concordando di svuotarla di televisori e mobili.
Il Tribunale ha poi osservato che la sussistenza delle esigenze cautelari, già affermata in riferimento al capo 8), per il quale non vi è stato annullamento, è ancorata non solo alla gravità dei fatti ma anche al giudizio di pericolosità su NOME COGNOME gravata da precedenti penali per abusiva occupazione e per reati di
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falso. Questo è l’elemento distintivo rispetto alla posizione della coindagata NOME COGNOME, rispetto alla quale non vi sono elementi ulteriori rispetto a quelli espressi nell’ordinanza impugnata per sostenere la valutazione di pericolosità attuale, imponendosi l’annullamento dell’ordinanza cautelare per difetto delle esigenze cautelari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per elusione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo a NOME COGNOME per il reato di cui al capo 14). Non vi sono prove che NOME abbia mai parlato con NOME COGNOME il 17 ottobre 2019. Per quanto attiene invece alla posizione di NOME COGNOME il Tribunale non ha per nulla argomentato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per NOME COGNOME La ricorrente ha precedenti per reati minori e tutti commessi prima del reato per cui oggi vi è custodia cautelare. I fatti risalgono al 2019 d è sufficiente considerare il tempo silente trascorso in relazione ai precedenti per rivelare la illogicità e la carenza di motivazione sul punto.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per NOME COGNOME e il rigetto del ricorso per NOME COGNOME.
Considerato in diritto
Preliminarmente si rileva che il ricorso, proposto dal difensore delle due indagate NOME COGNOME e NOME COGNOME, deve essere inteso come proposto soltanto per la posizione di NOME COGNOME. Alla posizione dell’altra indagata il ricorso ha fatto un fugace cenno evidenzianclo che il Tribunale non ha motivato in ordine alla partecipazione della stessa al fatto in addebito.
Deve però evidenziarsi che, per Fortuna Ercolano, il giudice del rinvio, come peraltro precisato dalla impugnata ordinanza, è stato investito esclusivamente del tema delle esigenze cautelari. La sentenza di annullamento – n-25091 del 9 marzo 2023 -, infatti, ha imposto un nuovo giudizio di merito cautelare soltanto in punto di esigenze cautelari.
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A ciò si aggiunga che il difensore ricorrente null’altro ha specificato per chiarire – dato questo essenziale per poter apprezzare l’esistenza di una doglianza – quale interesse possa giustificare per Fortuna Ercolano, che ha ottenuto in sede di rinvio l’annullamento del Joie) per difetto di esigenze cautelari, il ricorso avverso il provvedimento di favore.
Ciò induce a ritenere, anche a fronte del concorde indirizzo interpretativo per il quale “non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine a ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente” – Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, Rv. 282534; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331 -, che il ricorso, nella eccessiva sinteticità espositiva, non abbia invero riguardo alla posizione di Fortuna Ercolano.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il Tribunale ha compiutamente motivato in punto di gravità indiziaria per l’episodio di furto aggravato di cui al capo 14. Ha premesso che non v’è contestazione difensiva in ordine alla partecipazione dell’indagata ai gravi fatti intimidatori ai danni di NOME COGNOME costretta ad abbandonare l’abitazione, e che hanno costituito l’antecedente dell’episodio di furto. Ha quindi proceduto ad una complessiva considerazione del materiale indiziario, incentrando l’attenzione, con logicità argomentativa, sulla chiamata telefonica che NOME COGNOME fece ad NOME COGNOME, comunicando al coniuge di quest’ultima, che rispose in luogo della moglie, che la stava aspettando per andare a prendere i televisori e le altre cose a casa di NOME. Il Tribunale ha poi rilevato che dalle successive conversazioni si è raccolto univoco materiale indiziario per affermare che fu attuato, come programmato, lo svuotamento dell’immobile; ed ha aggiunto, con compiutezza e adeguatezza di argomenti, che è logicamente conseguente ritenere che a quella azione prese parte anche NOME COGNOME.
Non è poi di scarso rilievo l’ulteriore precisazione, capace di replicare all’obiezione in ordine all’assenza di dati indiziari diretti in ordine alla materia partecipazione, per la quale NOME COGNOME concorse comunque al fatto a titolo di contributo morale, e specificamente di mandante, per avere ideato e organizzato la spedizione punitiva come è emerso dai dati indiziari in punto di partecipazione alle intimidazioni ai danni di NOME COGNOME. Come ha specificato il Tribunale, dai risultati delle intercettazioni si ricava che NOME COGNOME unitamente a
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NOME COGNOME fu la promotrice di tutte le azioni di minaccia, di intimidazione e di spoglio realizzate ai danni di NOME COGNOME perché convincesse il marito, neo-collaboratore di giustizia, a ritrattare le accuse.
2.2. In punto di sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente motivato. Ha richiamato, oltre alla gravità dei fatti, anche i profili di pericolosità della indagata, che ha precedenti penali per il reato di abusiva occupazione di immobili ex art. 633 cod. pen. e per il reato di falso. Né può dirsi illogica la motivazione che ha fatto leva su tali dati oggettivi per non aver considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti non segnato da ulteriori episodi criminosi. Si consideri, peraltro, che l’ordinanza cautelare è stata emessa ad appena tre anni dai fatti, lasso temporale questo che, siccome tutt’altro che particolarmente ampio, non delinea una oggettiva difficoltà alla individuazione di specifici pericoli cautelari.
Il ricorso di NOME COGNOME va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 novembre 2023.