Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato l’ DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/07/2023 nei confronti di NOME COGNOME quale
partecipe dell’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggr dall’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo e della finalità agev del sodalizio mafioso denominato «RAGIONE_SOCIALE» oltre che del reato-fine di c al capo 24) per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocai «in epoca antecedente al 20 novembre 2017 fino al mese di marzo 2018», anch’esso aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite i difensore di fiducia, articolando un unico motivo.
.ILZU. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per avere il provvediment impugnato ritenuto il ricorrente partecipe dell’associazione indicata, nella f pluriaggravata, nonostante egli ne fosse vittima, con minacce ed intimidazio mafiose da parte del vertice, come risulta dalla conversazione ambientale del novembre 2017.
Ciò vale anche rispetto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. contestata nel reato-fine, risultando l’obbligo di COGNOME di approvvigionarsi mafia RAGIONE_SOCIALE e alle sue condizioni.
Il ricorso, inoltre, censura l’erronea delimitazione temporale della condott partecipazione del ricorrente al sodalizio in esame, da ritenersi cessata novembre 2018 – data dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del vertice stante la definitiva interruzione della gestione monopolistica della consorter RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, dell’apporto di COGNOME in assenza di sue successiv condotte.
Né può valere a sostenere la perduranza del vincolo l’esito della nota del luglio 2023 dei carabinieri di RAGIONE_SOCIALE dimostrativa del solo spaccio di NOME COGNOME
L’accoglimento dei motivi di ricorso impone la rivalutazione dell’attualità de esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari.
Il motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza è manifestamen infondato.
Il Tribunale, in base alle puntuali e riscontrate risultanze investigativ collocato le condotte contestate a NOME COGNOME, detto COGNOME NOME nel più ampio contesto di un organigramma associativo, di cui aveva piena
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consapevolezza, volto alla gestione monopolistica del mercato di stupefacenti a RAGIONE_SOCIALE da parte della criminalità mafiosa locale.
2.1. Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha accertato il ruolo di partecipe del ricorrente sulla base di elementi tra loro univocamente convergenti, costituiti da: a) le conversazioni intercettate (riportate alle pagg. 34-43) che fanno esplicito riferimento al suo consapevole inserimento nella catena di distribuzione di cocaina nell’ambito del cosiddetto Sistema e con uno “stipendio” (pag. 45), alla sua costante interlocuzione con i soggetti apicali della compagine mafiosa (NOME COGNOME e NOME COGNOME) e al versamento nelle casse dell’associazione di somme mensili per il sostentamento degli associati della “RAGIONE_SOCIALE“; b) l’inserimento nella lista sequestrata ad NOME COGNOME – al vertice del “Sistema” – con indicazione della cifra 50 relativa alla quantità mensile fornitagli dal sodalizio; c) le dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, già appartenenti alla mafia RAGIONE_SOCIALE, secondo i quali nessuno era costretto a commettere delitti in materia di stupefacenti, ma chi lo faceva doveva operare per conto del sodalizio mafioso, pena il ricorso a ritorsioni, pur con la completa gestione della locale piazza di spaccio (pagg. 45-47).
2.2. A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso, che non contesta né l’esistenza di un’associazione a delinquere, operante a RAGIONE_SOCIALE, dedita al narcotraffico, né la commissione del reato-fine di cui al capo 24), propone solo censure volte ad ipotizzare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, quale quella di essere COGNOME una vittima dell’associazione e costretto ad operare per conto del clan e alle sue condizioni, lettura che contrasta con gli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati.
2.3. Il motivo di ricorso, riguardante l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse.
Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l’indagato tende ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell’11/12/2018, Fucito, Rv. 275028).
Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari deve essere accolto.
L’ordinanza impugnata, a fronte della mancanza di manifestazioni positive di pericolosità del ricorrente per un periodo di tempo lungo, ha dato atto della doppia ve,44 presunzione di cui all’ art. 275 cod. proc. pen. e GLYPH ssenza di elementi idonei a
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vincerla, valorizzando la natura del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del peraltro contestato «fino all’attualità».
Come questa Corte ha di recente osservato (Sez. 6, n. 11146 del 24/01/2023), la particolare stabilità nel tempo di alcune associazioni crimin richiede un più approfondito onere argomentativo in ordine al requisit dell’attualità allorché si sia in presenza del decorso di un considerevole arco temporale dai fatti contestati non accompagnato da ulteriori condotte dell’indaga sintomatiche di una sua perdurante pericolosità.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non ha vinto la presunzione dì perdurante pericolosità dell’indagato, privo di ruoli apicali, alla luce dell’asse elementi di fatto, successivi al novembre 2018, riferibili a COGNOME. Infatti, a data era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere componenti del cd direttorio dai quali COGNOME dipendeva e le successive attività indagine, risultanti dalla nota del 28 luglio 2023 dei carabinieri di Fog dimostravano la prosecuzione dell’attività associativa, con immediat riorganizzazione delle varie “batterie” della società RAGIONE_SOCIALE, ma non anche l riferibilità di questa al ricorrente il cui ultimo reato-fine risaliva al marzo 2
Alla stregua di tali argomenti l’ordinanza impugnata va annullat limitatamente al profilo dell’attualità delle esigenze cautelari, con rinvio per n giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art.309, comma cod.proc.pen., risultando gli altri profili del ricorso inammissibili
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art.309, co.7. c.p Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/02/2024