Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 18 luglio 2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari, rigettando nel resto il ricorso;
letta la memoria depositata il 10 marzo 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con la quale, il 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione dedita al narcotraffico (capo 35) e spaccio di sostanze stupefacenti (capo 37).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Il ricorrente censura il passaggio motivazionale contenuto nel paragrafo 3.2. dell’ordinanza impugnata, laddove è stata respinta l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura per violazione dei diritti della difes cui non sarebbe stato consentito tempestivamente, nonostante esplicita richiesta, di ottenere copia delle intercettazioni rilevanti poste a fondamento dell’ordinanza stessa.
Il ricorrente reitera l’eccezione affermando di non aver ricevuto risposta né alla richiesta formulata il 10 luglio 2023 al Pubblico ministero, volta ad ottenere la predetta consegna del materiale intercettivo, né all’ulteriore istanza, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari il successivo 3 luglio.
Solo il 22 luglio 2023, la difesa veniva contattata telefonicamente dal RAGIONE_SOCIALE e invitata all’ascolto delle conversazioni intercettate oggetto delle precedenti richieste.
2.2. Il ricorrente deduce, poi, violazione degli artt. 275, 292, 125 comma 3, 273, 280 e 358 del codice di procedura penale.
Richiamata dottrina e giurisprudenza anche sovranazionale, e ricordata l’assoluzione da reati in materia di stupefacenti contestati come commessi nello stesso arco temporale cui si riferiscono i capi 35 e 37, il ricorrente lamenta la propria estraneità ai fatti, anche in considerazione dell’inutilizzabilità del intercettazioni non poste a disposizione della difesa; deduce l’illogicità della contestazione nella parte in cui vorrebbe che COGNOME fornisse io stupefacente (10 grammi di eroina) allo stesso gruppo all’interno del quale sarebbe inserito; richiama un brano di un’intercettazione dal quale dovrebbe evincersi l’allontanamento dal gruppo criminale (anche alla luce cli altra pregressa assoluzione intervenuta per fatti analoghi, in diverso procedimento penale, ma nel medesimo arco temporale) e censura la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame laddove ha ritenuto sussistenti ancora attuali esigenze cautelari nonostante i fatti in contestazione siano stati commessi nel 2018; lamenta la mancata previsione di un termine di durata della misura, che sarebbe necessario
2 GLYPH
(t-
laddove, come auspicato, venissero ritenute insussistenti le esigenze di cau fondate sul pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prospettata violazione dei diritti di difesa in relazione alla diffi accesso alle intercettazioni è infondata.
L’assunto dal quale parte la difesa è corretto. La tempestiva richiesta difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni interc:ettate, utiliz fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo pubblico ministero di provvedere in tempo utile – rispetto alla decisione tribunale del riesame e la violazione di detto obbligo, comportando un vizio procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diri di difesa, determina una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, ai dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibili sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 259 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281974), i cui effetti, tra l’altro, sono limitati al fase dell’impugnazione cautelare, senza determinare alcun effetto invalidan retroattivo a carico dell’ordinanza genetica i:Sez. 6, n. 26447 del 14/04/ Puglia, Rv. 281689).
L’autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia è il pubblico minist procede. Nella sua disponibilità materiale e giuridica, difatti, si trovano i doc in questione nella fase delle indagini e solo il pubblico ministero è in gr procedere alla selezione delle registrazioni all’uopo rilevanti, nell’intero c di tutte quelle effettuate, ad individuare quelle poste a fondamento della ric della misura cautelare ed a verificare, quindi’ gli eventuali limiti al rilasc copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri soggetti ai fatti, le cui conversazioni siano state captate, o a contenuti delle regis che non siano rilevanti ai fini che occupano (Sez. U, n. 20300 del 22/04/201 Lasala, Rv. 246907).
Se, tuttavia, il pubblico ministero è tenuto a provvedere tempestivamente, onere della parte istante attivarsi per ottenere concretamente il mate RAGIONE_SOCIALE richiesto.
Ebbene, dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accede in ragione della natura processuale del vizio denunciato) emerge che il 10 luglio 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, chiedeva di poter ascolt alcune registrazioni (analiticamente indicate) e, contestualmente, di estrarre copia integrale della relativa documentazione informatica.
Il Pubblico Ministero procedente evadeva l’istanza il 3 luglio 2023, disponen rimettersi la richiesta alla polizia giudiziaria competente per la mate
esecuzione. Sicché non si è in presenza né di rifiuto, né di ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero, ma solo di un’inerzia della difesa,
2. Ciò considerato, va premesso che il ricorso per cassazione diretto a censurare il profilo indiziario o quello strettamente cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova e comparazione tra i diversi possibili significati probatori da attribuire a ciascun elemento, è, infatti, devoluto in via esclusiva ai giudici di merito. E la scelta ch essi compiono, per giungere al loro libero convincimento (con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi), si sottrae al controllo legittimità riservato a questa Corte quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Ebbene, la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo ascritto trae il giudizio di gravità indiziaria soltanto dalla realizzazione dei reati-fine di cui al capo 37 (descritti alle pagine 172 e seguenti dell’ordinanza genetica e rispetto ai quali il Tribunale precisa che si tratta di episodi diversi da quelli cui si riferisce la sentenza assolutoria citata anch nel ricorso), ma anche dalle specifiche dichiarazioni rese dai collaboratori e dalle plurime conversazioni oggetto di intercettazione, che danno conto dalla quantità dei contatti, degli importi di denaro oggetto dei rapporti di debito/credito con gli esponenti di vertice del sodalizio, complessivamente del ruolo svolto dal ricorrente quale spacciatore di riferimento del gruppo, nonché dalla circostanza che il COGNOME e il sodale COGNOME, come gli altri spacciatori, fossero tenuti a praticare il prezzo deciso dai vertici del gruppo e a consegnare a questi ultimi il provento dello spaccio.
Del resto, come pure correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza tra i singoli partecipi di una durevo comunanza di scopo, costituito dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecip fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945).
Il Tribunale ha, poi, anche osservato che l’evidenziata circostanza che siano stati contestati episodi di cessione anche tra gli stessi sociali è in sé irrilevante al luce della considerazione che l’intera organizzazione risulta fondarsi proprio sulle predette cessioni tra gli stessi indagati (dal ruolo interscambiabile) avente il precipuo fine della rivendita sul mercato, non risultando inverosimile che l’Abruzzese, oltre a cederla, si approvvigionasse altresì dagli stessi sodali posti all’interno dell’organigramma.
A fronte di ciò, quella che il ricorrente propone è una diversa lettura del dato RAGIONE_SOCIALE, dimenticando che questa Corte non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché, sotto tale profilo, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canorl n della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verific dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
4. La doglianza relativa alle esigenze cautelari è, invece, fondata.
Va premesso che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva, nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare. Cosicché è onere del giudice motivare sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623); motivazione che richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analis accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).
In questo contesto, la distanza temporale tra i fatti e il momento de decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione in relazione al requisito dell’attualità, sia in relazione alla scelta della mis 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). E ciò anche laddove si proceda per uno dei reati di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674).
Ebbene, in concreto, gli ultimi fatti in contestazione emersi dal compendi RAGIONE_SOCIALE risalgono al 2019; l’ordinanza impugnata si limita ad evidenziare, un canto, l’esistenza di diversi stabili canali di rifornimento e, dall’a professionalità delle modalità utilizzate; omette, tuttavia, di valutare l’inc del lungo tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti contesta l’applicazione della misura e, quindi, dell’attualità degli stessi elementi valor profilo che, pur in un’analisi complessiva del profilo strettamente cautelare tenga conto della personalità dell’indagato e della concreta gravità del fatto), essere adeguatamente valutato.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio a Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenl.i di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale.
Così deciso il 14 marzo 2024
Il Consiglie e tensore
GLYPH Il Presidente