Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Terracina il 22/02/1971
NOME NOMECOGNOME nato a Fondi il 04/02/1989
NOMECOGNOME nato in Libia il 29/07/1964
COGNOME NOME nato a Roma il 05/04/1972
avverso la ordinanza del 24/05/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori:
-Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME per COGNOME;
-Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME per COGNOME Davide;
-Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME per NOME;
-Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME per COGNOME Jacopo; che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglime dell’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procurator Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso la ordinanza di rigetto di mi cautelare personale emessa in data 27 febbraio 2024 dal Giudice per le indag preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai rea associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicura corruzione in atti giudiziari e autoriciclaggio ha applicato:
a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere relazione ai reati a lui ascritti ad eccezione di quelli di cui ai capi 4, 11, 30 e 30a;
a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazio reati di cui ai capi 1, 2, 5, 20, 21, 26;
a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliarí in relazione ai r cui ai capì 1, 2, 3, 5, 6, 31, 32;
a NOME COGNOME in relazione ai capi 2 e 20, il divieto di esercit dodici mesi attività imprenditoriale o uffici direttivi di persone giuridiche;
ha rigettato l’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con distin atti di ricorso.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo violazione di legge e di norme a pena inammissibilità e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazio relazione al rigetto della dedotta inammissibilità dell’appello del Pubblico Min per omessa valutazione critica delle argomentazioni poste a base provvedimento di rigetto del G.I.P.
La risposta data dal Tribunale sposta l’esame dall’atto di impugnazione P.M. alla ordinanza impugnata attribuendole caratteri di lacunosità e gener insussistenti, in costanza di una impugnazione riferita “per relationem ” alla originaria richiesta cautelare.
3.2. Con il secondo motivo violazione di legge ed erronea applicazione norme previste a pena dì nullità in relazione al rigetto della eccezi inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al giugno 2021, i secondo la formulazione antecedente alla riforma cd. Cartabia applicabile ne specie – è assolutamente indispensabile che l’ordinanza di proroga del ter delle indagini intervenga prima della scadenza prevista dalla legge, ladd invece l’ordinanza di proroga è intervenuta in data 4.10.2021, oltre la data giugno 2021 in cui è spirato il termine di legge. Cosicché – come potrà verifi dalla informativa finale del 5 settembre 2022 – nessun elemento rilevante ai del giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati in contestazione è stato anteriormente alla data del 16 giugno 2021.
Inoltre, alcuna valutazione è stata esperita dal Tribunale in relazion successiva iscrizione del 6 e 21 ottobre 2021, rispetto alla quale l’ordin proroga era stata adottata solo in data 8 maggio 2024, a seguito di is difensiva in sede di appello cautelare in ordine alla mancata trasmissione di finanche dopo l’emissione dell’avviso di conclusione di indagini ex art. 415-bis proc. pen. Sicché, anche per tutti gli atti di indagine successivi al 21 apr operava la sanzione di inutilizzabilità, essendo stati considerati sia in gravità indiziaria che di esigenza cautelar’ gli atti indicati in r l’inutilizzabilità di tali atti e del contenuto della chat es ratte dal telefono cellulare di NOME COGNOME sulle quali si poggia il grave quadro indiziario, destr completamente le accuse mosse ed il profilo cautelare.
3.3. Con il terzo motivo violazione di legge ed erronea applicazione di nor previste a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione in relazio dedotta inutílizzabilità dei dati informatici estratti dal telefono sequestrato a NOME COGNOME
Errato è l’assunto del Tribunale posto al base del rigetto della ecce difensiva, secondo il quale la questione sulla sproporzione del sequestro sar dovuta essere proposta in sede di impugnazione del decreto di sequestro in qua la difesa aveva appuntato la propria censura sulla effettiva tutela del princ legalità della prova e della sua acquisizione ex art. 191 cod. proc. pen. come prospetta il Tribunale – in base alla disciplina delle nullità processuali
Nel caso in esame il telefono cellulare era stato acquisito in base ad un de di sequestro – v. allegato – che in modo assolutamente generico individuava elementi da ricercare e senza che il Pubblico ministero avesse autoriz l’acquisizione della messagistica istantanea vvhattsapp, da qualificarsi corrispondenza e che, pertanto, necessitava di un successivo provvedimento convalida da parte dei P.M.
3.4. Con il quarto motivo, in riferimento al capo 1 della provvis imputazione, erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio cumulativo d motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria c riposa su elementi che esprimono una condivisione di intenti che travalichi i si episodi per i quali gli stessi indagati, il ricorrente, COGNOME e COGNOME – una COGNOME e COGNOME sono stati esclusi dalla compagine associativa – sono ris essere stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza.
In particolare, COGNOME non risulta essere stato sistematicamente a disposiz del COGNOME per la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, ess intervenuto in un numero limitatissimo di casi; COGNOME è coinvolto in sol ipotesi di truffa, considerato inoltre che non risultano ulteriori episodi di co del dott. COGNOME.
Del resto, anche con riferimento allo stesso COGNOME, emerge chiarament come egli solo all’occorrenza si serviva di una persona piuttosto di un’altra, predisposizione anticipata di mezzi.
3.5. Con il quinto motivo, in relazione ai capi 31 e 32, violazione degli 319-ter, 321 e 373 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione ritenuta gravità indiziaria.
Il Tribunale, omettendo di considerare la deduzione difensiva secondo la qua il dato indiziario non dava conto del fatto che l’intenzione del ricorrente di una somma di denaro al pubblico ufficiale si fosse realizzata attraverso l’eff offerta e accettazione da parte del pubblico ufficiale, ha ritenuto sussist gravità indiziaria in ordine al delitto di corruzione in atti giudiziari e alla ipotesi ex art. 373 cod. pen. in ragione del fatto che il dott. COGNOME a attribuito una percentuale di invalidità alla sig. COGNOME vicina a quella che nella chat sollecitata dal COGNOME. In tal modo il Tribunale ha omesso di acce la esistenza degli elementi effettivamente sintomatici dell’accordo corruttivo alla falsificazione della perizia di cui era stato incaricato il dott. COGNOME.
Il Tribunale ha valutato la sola conversazione tra COGNOME e COGNOME 2.12.2021 dove i due parlano del dott. COGNOME alludendo pure alla possibilità possa essergli destinata una somma di denaro, senza che le altre argomentazio del provvedimento inferiscano sul tema specifico dell’accertamento (esisten dell’accordo corruttivo) e, comunque, senza che abbiano connotati di certez gravità e precisione da porre a fondamento ex art. 273 cod. proc. pen.: tanto riferimento al messaggio inviato dal COGNOME alla COGNOME in data 23.11.202 come pure con riferimento alla percentuale di invalidità del 50% riconosciuta dott. COGNOME privi entrambi di concludenza indiziaria.
3.6. Con il sesto motivo, in relazione al capo 35, violazione degli artt. 6 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gr
indiziaria del reato di autoriciclaggio, in contrasto con una serie di dati off consulenza tecnica di parte, indicate nel ricorso, che attestano come il Del fosse nelle condizioni di attingere da risorse assolutamente lecite per gli acquisti immobiliari sia nel 2019 che nel 2021.
Cosicché non si comprende come, a fronte di un importo netto sicuramente lecito pari ad euro 1.245.764, tuti gli acquisti oggetto di contestazione si ricondurre all’impiego di provviste asseritamente illecite.
3.7. Con il settimo motivo, in relazione alle ritenute esigenze caut violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla rit sussistenza dì concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, sulla ba sola valorizzazione della gravità dei fatti contestati, escludendo di individuare elementi sintomatici della sussistenza di una occasione prossima compiere delitti della stessa specie, senza individuare circostanze concretam espressive di questo pericolo.
In ogni caso, il Tribunale ha omesso dí considerare il mancato riscontro ulteriori attività illecite successivamente al 2022, in relazione agli uffici d la “rottura con le compagnie assicurative”, il suicidio del De Meo ín data 3.3. la condanna di NOME COGNOME alla pena di sei anni co interdìzione perpetua dai pubblici uffici, la circostanza che il passag intestazione della “RAGIONE_SOCIALE” alla COGNOME è avvenuto in d 4.6.2019 e che da tale data la società non è più operativa. Ancora, che il trust risale al 25.10.2022.
Inoltre, non sono stati indicati elementi che possano far sostener prosecuzione da parte del ricorrente delle gestione di sinistri stradali e concreti contatti con i presunti sodali, né con compagnie assicurativi o esponenti.
Valore sintomatico dell’errore di valutazione del Tribunale si desume mancato rilievo di analoghi profili cautelari in capo agli altri asseriti compli alla mancata considerazione di circostanze di assoluto rilievo qua incensuratezza del ricorrente, la individuazione di tutti i beni e le pr economiche da sottoporre a sequestro specificamente riferibili al COGNOME l’avvenuta proposizione di querele nei confronti del ricorrente e del COGNOME da di tutte le compagnie assicurative, tale da rendere estremamente diff continuare la gestione dell’attività riguardante le pratiche assicurative.
3.8. Con l’ottavo motivo, in relazione al giudizio di adeguatezza della mass misura cautelare, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione esse solo assertivamente affermata da parte del Tribunale l’adeguatezza esclusiva d custodia in carcere, senza alcun riferimento a specifiche circostanze giustifichino l’inadeguatezza di ogni minor misura.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 310 cod. proc. pen. quanto inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero. In particolare, manc specificità della richiesta riferita al ricorrente in relazione al quale l’impu richiama la richiesta cautelare in punto di attualità e concretezza delle esi limitandosi – quanto alla adeguatezza della misura carceraria – a rit adeguata quella domiciliare per gli altri indagati.
4.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in relaz alla dedotta inutilizzabilità delle operazioni di estrazione ed acquisizione dalla utenza in uso a NOME COGNOME, oggetto di sequestro; violazione dell 273 cod. proc. pen., 254 e 191 cod. proc. pen.
Le operazioni in questione hanno dato luogo a procedimento ex art. 360 cod. proc. pen. notificato al solo NOME COGNOME così precludendo al ricorr l’esercizio delle proprie facoltà difensive con conseguente inutilizzabilità n confronti dei dati così ottenuti ai fini della gravità indiziaria. Inoltre, err il Tribunale considera la messaggistica estrapolata come documento e il rigetto parte del Tribunale della eccezione di inutilizzabilità centrata sulla illegitt sequestro del telefono – che, secondo il Tribunale, doveva dirigersi contro il r decreto – è errato in relazione alla posizione del ricorrente, posto che il de sequestro è stato notificato al solo COGNOME risultando connotato da est genericità.
4.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 416 cod. pen., artt. 273, 29 proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiz del reato di associazione per delinquere.
Il Tribunale inferisce l’esistenza della associazione principalmente d dinamiche dei cosiddetti reati-scopo, percorso facilmente confutabile alla luce d eterogeneità sia soggettiva che oggettiva dei reati contestati, così determi l’illogicità delle conclusioni del Tribunale.
Inoltre, II Tribunale ha omesso di valutare l’assenza di incolpazione alle so ritenute a disposizione dell’associazione, l’esclusione di Teti e Sanvoisin struttura associativa e del dato storico che la società “RAGIONE_SOCIALE” per il trami centro “RAGIONE_SOCIALE“, sia stata interessata a una sola condotta anche in maniera di è stata poi confusa la posizione del dott. NOME COGNOME e quella del dott. NOME NOME COGNOME quest’ultimo dipendente del CIM locale rispetto al qual non si registra alcun contatto con NOME COGNOME.
Nel delineare l’associazione criminosa il Tribunale ha omesso di motivare sul permanenza dell’accordo indipendentemente dalla commissione dei singoli reati sul programma criminoso e sul momento di condivisione, oltre alla struttu associativa e la genesi della associazione.
4.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 416, comma 2, cod. pen assenza di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente associazione.
Il Tribunale non indica gli elementi indiziari specifici dai quali tragga il convincimento, limitandosi a enucleare una serie di condotte tutte rappresenta dello schema tipico del concorso nel reato, risultando che il Del pezzo scegl volta per volta í propri correi, a seconda delle sue necessità, senza che tra vi fosse alcuna intesa. Del resto, dalla stessa descrizione dei capi di imput risulta che presso il centro “RAGIONE_SOCIALE” si è svolta una sola visita e professionista che sia coinvolto nei capi dì imputazione – ad eccezione del cap – è vicino o ha avuto rapporti con detto centro ovvero con “RAGIONE_SOCIALE“.
4.5. Con il quinto motivo violazione dell’art. 351 cod. proc. pen., 273, cod. proc. pen. in relazione alla condotta di partecipazione, essendosi valor una relazione di servizio del Luogotenente NOME COGNOME riportata nella richi di autorizzazione di intercettazione telefonica del 10.5.2021 proveniente da f anonima che, pertanto, non può essere posta a base della gravità indiziarla che risulta essere stata evidenziata alla pagina 60 della ordinanza impugnat riferimento alla condotta partecipativa.
In ogni caso, successivamente a tale annotazione la stessa Guardia di Finan nella annotazione del 10.12.2021 esclude COGNOME dalla compagine associativa la !abilità indiziaria in relazione alla corruzione in atti giudiziari riverb effetti sulla partecipazione associativa. Quanto alla incolpazione sub 2, la con afferisce ad un momento successivo alla consumazione del reato non implicando alcuna partecipazione truffaldina del ricorrente.
4.6. Con il sesto motivo – in relazione ai capi 31 e 32 – si deduce viola della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta g indiziaria.
E’ stata ritenuta la falsità della perizia a firma del dott. COGNOME senza specifica emergenza a riguardo, assumendo che la proposta fatta dal COGNOME COGNOME sia stata veicolata facendola propria da quest’ultimo al COGNOME, alcun riscontro di contatti tra COGNOME e COGNOME, non desumibili dal sem esito della perizia.
Quanto al reato di corruzione in atti giudiziari difetta l’ele dell’accettazione da parte del pubblico ufficiale.
4.7. Con il settimo motivo – in relazione alle esigenze cautelari – violazio legge e mancanza della motivazione.
Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive riguardo dell’assenza di condotte del COGNOME successive alle perquisizioni,
dimostrare che le dinamiche evidenziate possano influire sulla prognosi reiterazione del reato e di prossimità del pericolo.
L’assunto incentrato sulla posizione del COGNOME a pg. 77 della ordinanza tutto scollegato dal compendio indiziario, non riscontrandosi – come detto eccezione del capo 32 – alcun intervento di medici operanti all’interno del c “Polaris” e senza alcun riscontro di contatti tra il ricorrente e il dott. NOME COGNOME né spiegandosi perché competenze lavorative siano legate al pericolo di commissione di ulteriori reati.
4.8. Con l’ottavo motivo – in relazione alla adeguatezza della mis autocustodiale – violazione di legge e vizio della motivazione essendosi omes quella sulla proporzionalità della misura adottata rispetto alla correl professionale della condotta e in assenza di precedenti e successive condotte.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 310 e 581 cod. proc. pen relazione alla assenza di specificità dell’appello del Pubblico Ministero merame reiterativo della precedente richiesta cautelare.
5.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 271 cod. proc. pen. in relaz agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e vizio dì motivazione sulla d inutilizzabilità degli esiti captativi acquisiti a carico del COGNOME con autorizzatìvo del GIP del 19/08/2021 (RIT 759/2011) e successivi decreti proroga. Il Tribunale ha omesso di valutare la dedotta eccezione di inutilizzab ritualmente formulata con memoria trasmessa a mezzo pec in data 3 maggio 2024.
La richiesta di autorizzazione della intercettazione sulla utenza del COGNOME si fondava su indizi di reato che attingessero il COGNOME, ma era merame esplorativa nell’ambito dell’individuazione di possibili provenienze delittuose provviste oggetto di riciclaggio dì cui era sospettato il COGNOME e la motiva del decreto autorizzativo è del tutto priva di riferimento a gravi indizi di rea incorrendosi in una ipotesi di intercettazione autorizzata al di fuori d consentiti.
5.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 407 cod. proc. pen. e viz motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle acquisizioni avv oltre il termine previsto per la conclusione delle indagini.
Anche tale questione è stata sollevata con la medesima predetta memoria difensiva ma esaminata per come posta dalla difesa di COGNOME non avvedendosi che la produzione documentale in udienza del Pubblico Ministero non toccava gl argomenti difensivi dedotti con la memoria difensiva.
Cosicché, in presenza di iscrizione del COGNOME in data 6.10.2021 aggiornamento della iscrizione in data 21.10.2021, in assenza di provvedimenti proroga dei termini di indagine, non potevano considerarsi inutilizzabili gli
probatori acquisiti oltre il 21 aprile 2022, segnatamente tutta la documentaz inerente alla trattazione dei singoli sinistri, comprensiva delle comunica telematiche con i preposti alle liquidazioni, non residuando quindi alcun eleme di rilievo per sostenere qualche coinvolgimento nelle ipotesi di reato per le q procede e, in specie, per quelle di cui all’art. 642 cod. pen.
5.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in rela all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla dedotta null attività di estrapolazione dei dati compiuta il 9.2.2022 di copia dei disposi uso al ricorrente e sottoposti a sequestro il 13.1.2022 e inutilizzabili elementi probatori acquisiti, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili non è stato consentito dì partecipare al ricorrente e ai suoi difensori.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto trattarsi di accertamenti ripetibil presenza di elementi posti a base della ritenuta esistenza di rapporti tra NOME COGNOME, fondati la gravità indiziaria relativa al reato associativo e alle truf
5.5. Con il quinto motivo violazione dell’art. 416 cod. pen. e degli artt 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza indiziaria della associazio delinquere e della partecipazione ad essa del ricorrente, dedotta unicamente d ricorrenza del contributo nella gestione delle pratiche risarcitorie consi fraudolente, senza la ricorrenza del programma criminoso, non desumibile da mero esercizio della correlata attività professionale, facendosi coincide partecipazione associativa con il concorso nel reato.
5.6. Con il sesto motivo – in relazione alla ritenuta gravità indiziaria de di cui all’art. 642 cod. pen. sub 2, 5, 20, 21 e 26 – violazione degli artt. 110, 642 cod. pen., 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo alla consapevolez dell’immutatio veri e sull’assenza dell’elemento psicologico del concorrente nel reato; vizio cumulativo della motivazione.
Al COGNOME non è mai attribuito un concorso morale nella falsificazione de documentazione prodotta alle assicurazioni e apodittico è il giudizi inverosimiglianza della non consapevolezza del COGNOME dell’attività di fr commessa da altri.
5.7. Con il settimo motivo – in relazione alle esigenze cautelari – violazio legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza elementi da cui desumere le esigenze cautelari.
L’argomento speso dal Tribunale per ancorare l’attualità delle esigenz palesemente contraddittorio e illogico: la carenza di prova, deriv dall’interruzione dell’attività investigativa dopo la perquisizione con conte sequestro ei cellulari dei 13.01.2022, non può costituire dimostrazione d prosecuzione dell’attività illecita, a meno di una illegittima presunzione.
Inoltre è apodittica l’affermazione per la quale legami e conoscenze del Ge nell’ambito assicurativo giustifichino la prognosi di reiterazione criminosa; pure che la stessa possa poggiarsi sulla protesta del COGNOME a fronte della chi di ogni rapporto opposta dal sistema assicurativo.
Infine, la permanenza dell’associazione resta del tutto apoditticame affermata e il dato formale non può agganciarsi alla attualità delle esigenze.
5.8. Con l’ottavo motivo violazione di legge e vizio della motivazione relazione al giudizio di adeguatezza della massima misura adottata, mancando dato da cui inferire che “sinora” il COGNOME abbia “continuato a gestire rapporti i e l’affermazione sulla mera possibilità che l’indagato possa farlo anche da attraverso mezzo telematico è priva di giustificazione, stante la chiusur rapporti con le compagnie assicuratrici e considerata l’ultima condotta risalen 2020.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione al provvista indiziaria.
La mancanza di conoscenza delle dinamiche antecedenti alla fase di definizione del sinistro, alla quale soltanto partecipa il Sanvoisin, e l’as contatti di questi con altri presunti concorrenti comporta la carenza indizia ordine al reato sub 2.
Analogamente, quanto al reato sub 20, deve dedursi la irrilevanz dell’intervento del ricorrente nella sola fase definitoria, peraltro percep somme che gli spettavano, regolarmente fatturate.
6.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha omesso di motivar sussistenza del pericolo cautelare in presenza di reati risalenti al 2018 e apparentemente richiamando un vetusto precedente non correlabíle e facendo apodittico riferimento al solo fatto di poter commettere reati attraverso la s a lui riconducibile.
6.3. Con il terzo motivo inosservanza di legge penale e processuale relazione alla dedotta inutilizzabilità del materiale investigativo in ass proroghe dei termini di indagine e alla mancanza di presupposti allo svolgimen delle attività tecniche di intercettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME
1.1. Il primo motivo sull’inammissibilità dell’appello del P.M. è manifestame infondato.
1.1.1. Il primo giudice aveva condiviso l’impianto indiziario, rigettand richieste cautelari sotto il profilo delle esigenze cautelar’ considerando la r delle condotte e la astrattezza del pericolo cautelare rispetto alla cessazion condotte al momento della effettuazione in data 13.1.2022 delle perquisizioni, essendo individuati i soggetti diversi da quelli identificati che avrebbero pr ausilio al COGNOME (v. pg.2 della ordinanza).
1.1.2. Ritiene questo Collegio che la ordinanza ha correttamente rigettato comune deduzione difensiva a riguardo della inammissibilità dell’appello del P.M rilevando che questi ha richiamato il contenuto della richiesta cautelare solo gravi indizi, rilevando la genericità delle ragioni poste a base del dinieg esigenze rispetto alle quali espone la illustrazione da parte dell’appello dei che avevano giustificato la richiesta sotto il profilo delle esigenze con riguar posizioni degli indagati oggetto dell’appello, illustrando il pericolo cautelar dopo le perquisizioni con riguardo a Teti e COGNOME e allo stesso COGNOME.
1.2. Il secondo motivo riguardante l’inutilizzabilità delle acquisizio scadenza del termine delle indagini è manifestamente infondato. Il Tribunale correttamente rigettato le comuni deduzioni difensive sulla base dell’ orientam – dal quale non vi è ragione per discostarsi – secondo cui, ai finì della leg della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai s dell’art. 406 cod. proc. pen., è necessario solo che la relativa richiesta, del pubblico ministero, sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, me l’ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche success a quella scadenza, avendo essa un effetto retroattivo sanante sugli atti d’ind nel frattempo effettuati (Sez. 3, n. 37729 del 13/07/2022, Rv. 283695; Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938).
1.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità delle acquisizioni dal telefono c del ricorrente è infondato.
Invero, non solo del tutto condivisibile è l’assunto della ordinanza che ri le deduzioni mosse al decreto di sequestro sulla base del quale sono state acqu le conversazioni in chat negli apparecchi cellulari, sul rilievo che tale atto non e stato impugnato nella sede propria a seguito della sua esecuzione, così potendosi rilevare nullità senza la rimozione dell’atto che aveva determinat acquisizioni.
Inoltre, neanche può essere apprezzato il rilievo difensivo che fa leva inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle medesime acquisizioni secondo quanto condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017 Aslo, Rv. 268991 secondo cui, in ogni caso, «come rilevato da tempo dall
giurisprudenza di questa Corte, l’annullamento del sequestro non impedisc l’utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il manteniment sequestro (Cass. Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep.2003, Rv. 223739; in sen conforme anche Sez. 2, Sentenza n. 40831 del 09/09/2016, Rv. 267610). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatorio successivam annullato non possono rientrare nell’orbita delle prove illegittimamente acqui in quanto l’art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l’inutilizzabilità dell illegittimamente acquisita, sì riferisce solamente al caso di prove assun violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sé e per sé i perché vietate, e non dell’assunzione di prove previste dalla legge (Cass. Se n. 3460 del 13/02/1998, Rv. 210089; Sez. 3, n. 7747 del 30/04/1999, Rv 214162; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318)».
1.4. Il quarto motivo sulla provvista indiziaria riguardante l’associazion delinquere è generica ed in fatto rispetto alla ricostruzione operata dal Tri (v. pg. 54 e ss.) che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sulla b condotte dei reati-fine, ritenute sintomatiche del legame associativo ha indivi il ricorrente quale capo e promotore che individuava i sinistri da manipolare a assicurativi dando disposizioni operative al riguardo, il COGNOME quale agente di destinato a redigere false annotazioni sui sinistri, il COGNOME quale ad reperimento della documentazione sanitaria a supporto dei falsi incidenti, lo G quale soggetto che si occupava di intervenire al momento della liquidazione sinistri nel trattare con le compagnie assicurative.
1.5. Il quinto motivo, riguardante i capi 31 e 32, è inammissibile in qu sostanzialmente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione ind basata sull’offerta di 15mila euro espressa dal COGNOME al COGNOME – che aveva richiesto mille euro – perché venisse comunicata al CT nominato dott COGNOME e sul raggiungimento dell’obiettivo considerando la percentuale invalidità attribuita alla COGNOME (50%) prossima a quella (55%) prospettata da COGNOME che qualifica il CT come suo amico fatto nominare, comunicando alla COGNOME che la visita si sarebbe tenuta presso il poliambulatorio “Polaris”.
1.6. Il sesto motivo, riguardante l’autoriciclaggio, è inammissibile pe genericamente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione riguar il capo 35 – segnatamente la lettera c) del capo, riguardante gli ac immobiliari.
Invero, la ordinanza dopo aver dato ha dato conto della circostanza che 887.000,00 euro impiegati nell’acquisto degli immobili rientravano nell’ammontar complessivo illecito percepito dal COGNOME in relazione alle frodi per cu incolpazione, pari ad euro 3.042.500, ha analizzato i rilievi difensivi supp dalla consulenza tecnica, ineccepibilmente ricollegando la riscossione dei pro
illeciti provenienti dai sinistri agli acquisti immobiliari, sia per il collegam loro conseguimento e gli immediati successivi acquisti (nel 2021), sia l’acquisto del 2020 di un appartamento – considerando il fatturato esi conseguito nel 2020, salva la somma di 500mila euro relativa ad operazion sospetta riguardante il trasferimento a COGNOME di detta somma, parte del cospicuo risarcimento erogato nei confronti di COGNOME Marco; infine, quanto ag acquisti nel 2022 e 2023 indicati nell’ordinanza, si considera ineccepibilmente l’utile dì esercizio 2022 risulta di poco superiore rispetto all’amm complessivo del valore dei beni acquistati, così potendosi desumere l’utiliz proventi illeciti derivanti dagli anni precedenti, peraltro, non tutti risco contabilità.
1.7. Il settimo motivo sul pericolo cautelare è infondato. 1.7.1. Questo Collegio condivide l’orientamento di legittimità, posto a b della decisione impugnata, secondo il quale, in tema dì misure cautelari person il pericolo di reiterazione del reato dì cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipot – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine a continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutaz prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/ Cimieri, Rv. 271216); ancora, il requisito dell’attualità del pericolo previsto d 274, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reite alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga cont modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del con socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggior sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di speci occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME Rv. 282769). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.7.2. Il Tribunale, dopo aver rilevato che l’attività investigativa si è a seguito delle perquisizioni e del rilevamento dei dati dai cellulari illogicamente, per questo non sono state rilevate ulteriori condotte illeci considerato le modalità della condotta (spregiudicatezza, perseverazio nonostante i rigetti delle istanze, ricerca e coltivazione di entrature all’inte compagnie assicurative, invenzione dei sinistri e falsificazione di cartelle clin certificati medici), a dispetto del tempo decorso, ritenuto peraltr
particolarmente significativo. Inoltre, si dà rilievo alla partecipazione degli ad una associazione a delinquere strutturata e organizzata che si avvale anch soggetti esterni. Quanto al COGNOME – del tutto correttamente – è valorizz sua posizione apicale, il suo attivismo propulsore, la attività di riciclaggi fino a tempi recenti (2022/2023), il trasferimento della società coinvolta a pe a lui vicina e disponibile e la costituzione di un trust con i beni acquistati con i proventi illeciti.
Ritiene questo Collegio che le argomentazioni espresse da! Tribunale i relazione alla specifica posizione del COGNOME si sottraggono, pertanto censure del ricorrente il cui presupposto è costituito dalla mancata individuaz da parte del Tribunale, di una occasione prossima per compiere delitti della st specie.
2.9. L’ordinanza nei confronti di NOME COGNOME deve essere pertan annullata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura della custodi carcere con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Quanto al primo motivo devono essere richiamate le considerazioni gi svolte in ordine all’analogo motivo proposto nel precedente ricorso.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, innanzitutto l’estrazione di dati dall’apparecchio cellulare non è atto irripetibile se
condivisibile orientamento per il quale l’estrazione di dati archiviati in un s informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costitu accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modal acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, n monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di v concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati origin corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 1, n. 38909 del 10/06 Marziano, Rv. 282072). Quanto alla dedotta genericità del decreto di sequestr vanno richiamate le già sopra esposte considerazioni sull’analogo motivo propos dal precedente ricorso.
3.3. Il terzo, quarto e quinto motivo, sulla gravità indiziaria sull’assoc e sulla partecipazione associativa del ricorrente sono genericamente proposti ragioni in fatto, richiamandosi a quanto già detto in relazione all’analogo m proposto dal precedente ricorso quanto alla sussistenza della associazi criminosa. Quanto alla partecipazione del ricorrente, la ordinanza Individua, s incorrere in vizi logici e giuridici, il COGNOME quale soggetto a completa dispo dell’organizzazione secondo indici fattuali puntualmente indicati desunti singole vicende esaminate che documentano il grado di collaborazione de ricorrente con il COGNOME e lo COGNOME (v. pg. 29 e ss.) e dal modus operandi secondo il quale opera – servendosi del poliziotto COGNOME al quale chiede di correg alcune relazioni, di stilare relazioni o annotazioni relative a incidenti strad e in cambio elargisce utilità corruttive. Inoltre, è valorizzata la disponib ricorrente a svolgere le funzioni più disparate nell’ambito del sodalizio e, in sua partecipazione alla spartizione dell’illecito profitto.
Rispetto a tale quadro legittimamente assunto, generica è la censura che appunta sulla annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Luogotenente COGNOME e sulla successiva annotazione del 10.12.2021.
3.4. Quanto al sesto motivo, sui capi 31 e 32, devono essere richiamate valutazioni già espresse per l’analogo motivo di COGNOME.
3.5. Il settimo motivo, sulle esigenze cautelari, è fondato.
Oltre le considerazioni generali sopra riportate, per l’indagato (v. pg. valorizza il suo ruolo trasversale nell’associazione e la messa a dispos dell’ambulatorio “Polarís” attraverso il quale potrebbe reiterare le condotte alla gravità delle stesse.
Ritiene questo Collegio che la motivazione non possa essere condivisa nell parte in cui considera, senza alcuna giustificazione, intrinsecamente criminosa disponibilità dell’ambulatorio e la stessa attività professionale.
3.6. L’ottavo motivo sulla adeguatezza della misura adottata è assorbi dall’accoglimento del precedente motivo.
3.7. Pertanto, la ordinanza nei confronti di NOME COGNOME deve ess annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso di NOME COGNOME
4.1. In relazione al primo motivo sulla inammissibilità dell’appello del P devono essere richiamate le valutazioni già espresse in relazione all’anal motivo proposto dal ricorrente COGNOME.
4.2. Il secondo motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazi inammissibile.
La memoria difensiva richiamata dal ricorrente non risulta dal provvedimento né allegata al ricorso, così già potendosi designare un vizio di genericità del ri In ogni caso, il suo reperimento in atti consente di rilevare la dedotta eccez però priva della sua specifica incidenza sul compendio captativo considerat limitandosi la censura alla illegittimità dell’originario decreto di autorizzazion intercettazioni, e successive proroghe, sulla utenza del Gerbi, secondo la dif non attinto da indizi di reato. Anche sotto questo ultimo aspetto – in ogni c la eccezione risulta palesemente infondata in ragione del costante orientamen secondo il quale i gravi “indizi di reato”, presupposto per il ricors intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo virus informatico), attengono all’esistenza dell’illecito penale e no colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona indivi o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Se 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280354), cosicché deve essere rilevata l’inammissibilità del motivo proposto secondo l’orientamento pe quale, in tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ric per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso i considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifest infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebb alcun esito favorevole in sede di giudizio di ri (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745).
4.3. Il terzo motivo è genericamente proposto in quanto anche in questo cas non è specificato – neanche nella memoria richiamata – l’atto investigat successivo al termine, richiamandosi solo il suo contenuto.
4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per le ragioni già espos sull’analogo motivo proposto dal ricorso COGNOME sulla pretesa irripetibilità accertamenti tecnici.
4.5. Il quinto motivo sulla sussistenza della associazione per delinquere e s partecipazione ad essa del ricorrente è generico e in fatto, richiamandosi qua già esposto in ordine all’analogo motivo proposto dal ricorso COGNOME quanto al esistenza dell’organizzazione criminosa. Quanto alla partecipazione ad essa ricorrente, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ordinanza la indivi rivestito ruolo di partecipe alla fase di definizione e liquidazione dei s segnatamente attraverso i consolidati rapporti amicali tenuti con NOME COGNOME responsabile dei sinistri complessi del Gruppo Cattolica Assicurazioni, che impegna ad acquisire presso di sé, anche facendo specifiche richieste ai s colleghi, le pratiche dei sinistri di interesse del gruppo riconducibile a Del così assicurando il buon esito delle pratiche assicurative; come pure attraver rapporti di NOME COGNOME, dirigente della Unipol Sai ( v. pg. 63 della ordin
4.6. Il sesto motivo è inammissibile rispetto all’individuato contributo dat ricorrente al reato concorsuale in una sua determinata fase. Essen correttamente designata la irrilevanza del suo mancato coinvolgimento nell fattispecie di immutatio veri, avendo un ruolo diverso nell’associazione e nella commissione delle singole truffe assicurative, rispetto alle quali rilevano gli i risarcimenti che egli riesce ad ottenere attraverso le sue entrature nelle compa assicurative, nonostante gli incidenti siano oggetto di una vera e pro messinscena, della quale non illogicamente la ordinanza afferma l consapevolezza da parte dello COGNOME in rapporto alle dinamiche risarcitorie a quali partecipa a seguito dei rilievi ispettivi sui sinistri e della co acquisizione degli stessi da parte del COGNOME.
4.7. Il settimo motivo sulle esigenze cautelari è fondato.
Oltre le considerazioni d’ordine generale sopra riportate, per quanto rigua il ricorrente (v. pg. 76) la ordinanza valorizza il ruolo strategico nell’amb rapporti con le assicurazioni, il precedente specifico per truffa e falsità in s privata e l’impegno professionale ancora in atto, rispetto al quale è dato r alla presentazione da parte sua di esposti a seguito dei sospetti nutrit compagnie.
Ritiene questo Collegio che la motivazione non può essere condivisa in relazione alla ingiustificata ritenuta intrinseca criminosità della a professionale del ricorrente.
4.8. L’ottavo motivo sulla adeguatezza della massima misura adottata è assorbito, in ogni caso, dovendosi rilevare – rispetto alla massima misura appli – la mancata considerazione che i contatti con l’esterno possono essere imped con apposite prescrizioni e l’omessa considerazione dei principi di diritto richiamati in relazione alla posizione del COGNOME.
4.9. Pertanto, l’ordinanza nei confronti di NOME COGNOME deve essere annull limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuov giudizio sul punto.
Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Il primo motivo sulla provvista indiziaria è genericamente proposto p ragioni in fatto.
Quanto al reato di cui al capo 2 il contributo causale del ricorren correttamente individuato nel suo determinante intervento con lo COGNOME nell trattativa con l’assicuratore, con COGNOME che fa di tutto per farsi assegn pratica del sinistro milionario, con la liquidazione anche alla RAGIONE_SOCIALE di 250.000 euro.
Quanto al reato di cui al capo 20 incensurabile è la valutazione coinvolgimento del ricorrente: dopo ben tre rigetti di richieste di risarcim formulate da altri studi legali, solo con l’intervento della RAGIONE_SOCIALECo e d entrature dello COGNOME – ovvero attraverso il COGNOME che fa trasferire la prat Milano a Verona -, con una diretta interlocuzione tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALEC avviene la liquidazione del sinistro falsamente ricostruito per 600.000 euro quali 500.000 vanno al COGNOME e consorte e 73.200 alla RAGIONE_SOCIALE
5.2. Il secondo motivo sulle esigenze è fondato.
L’ordinanza valorizza il ruolo determinante del ricorrente in due fro lucrogenetiche per la sua società e la sua collaborazione con NOME, riferita a commessi nel 2020 e 2018. Ebbene, tale valutazione non dà correttamente conto della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, non valendo a proposi riferimento alla disponibilità in capo al ricorrente di una società di cui accertata l’intrinseca strumentale criminosità.
5.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità degli atti investigativi è pale generico.
5.4. Pertanto, l’ordinanza nei confronti di NOME COGNOME deve esse annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma nuovo giudizio sul punto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2024.