Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il 08/10/1980 a Napoli avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Catania, sezione per riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania – sezione per riesame – ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per indagini prelimina del Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli ar
(
domiciliari in relazione al residuo reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 10), con la prescrizione di non comunicare con persone diverse da quelle coabitanti, in guisa da rescindere i rapporti con altri soggetti gravitanti nel settore del traffico di stupefacenti.
Rappresentava il Tribunale che, pur non evidenziandosi elementi dimostrativi di un vincolo associativo con il gruppo “Cintorino”, tuttavia l’indagata era coinvolta a pieno titolo nell’attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, delle quali faceva uso.
Quanto alle esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di recidivanza e il giudizio di adeguatezza della misura più lieve della custodia domestica erano determinati dalle dimostrate professionalità e dimestichezza nella gestione dei traffici illeciti, desumibili dalla partecipazione alle operazioni di pesatura confezionamento e occultamento della sostanza (episodio del 25 giugno 2021), oltre che dalla richiesta di protezione all’apicale COGNOME a tutela degli interessi del figlio, minacciato da tale NOME COGNOME di Fiumefreddo, che gli aveva ingiunto di non spacciare stupefacente nella zona di Giardini-Naxos, come si desume da conversazioni telefoniche intercettate il 20 maggio 2021.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagata denunziando con un unico e articolato motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Evidenziava in tal senso: -che il Tribunale ha rappresentato che l’indagata aveva acquistato sostanze stupefacenti di diversa tipologia, quando è contestato il solo capo 10) relativo a una partita di marijuana; -che la ritenuta dimestichezza nei traffici illeciti era in certo modo contraddetta dalla ritenuta esclusione del reato associativo; -che i fatti risalgono al 2021 e non risultano ulteriori episodi; -che l’indagata potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena, con conseguente inapplicabilità della misura ex art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen.; -che il Tribunale non si era espresso circa l’inidoneità di misure più lievi richieste in subordine, quale l’obbligo d presentazione.
In data 16 luglio 2025 il difensore ha depositato note scritte con cui ribadisce i motivi proposti, sottolineando che la risalenza nel tempo del reato incide sui requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso risultano fondati.
Invero, con riguardo alle esigenze cautelari, che costituisce oggetto dell’esclusivo thema decidendum devoluto con il ricorso, la motivazione sul punto si palesa meramente apparente, perché apodittica e sprovvista di riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritamente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata.
Si osserva preliminarmente che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769). In buona sostanza, ciò che è richiesto al giudice è di prevedere, in termini di alta probabilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima, ancorché non imminente, per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di tali considerazioni si osserva che il giudizio di persistente pericolo di recidivanza formulato dai giudici del riesame sottolineando la presenza di precedenti, in ordine ai quali nulla si dice sulla specificità, nonché la necessità di recidere i contatti con soggetti gravitanti nel mondo degli stupefacenti per prevenire occasioni di recidiva, risulta invero disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive attinenti, in particolare, alla circostanza che i fatti risalgono al 2021 e che non risultano ulteriori episodi e che la sottolineata dimestichezza nei traffici illeciti è stata sostanzialmente contraddetta dalla ritenuta esclusione del reato associativo. Inoltre, il Tribunale non si è espresso circa l’inidoneità di misure più lievi richieste in subordine.
Elementi di fatto, questi offerti dalla difesa, che il Tribunale non prende in considerazione e con i quali non si confronta affatto per giustificare, in concreto e nel merito, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza degli
arresti domiciliari, come misura adeguata a neutralizzare l’asserito rischio di reiterazione del reato.
L’ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 17/09/2025