Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOBRETA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME la quale ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.
I.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame cautelare, con ordinan resa in data 9 Gennaio 2024, in sede di giudizio di rinvio a segui annullamento di precedente ordinanza cautelare per ragioni processuali, accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO Ministero e in riforma de ordinanza del GIP di Napoli, disponeva nei confronti di COGNOME NOME la misura non detentiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 stante il pericolo di reiterazione del reato di violazione di sigilli, già contestato arl in due precedenti procedimenti in relazione al completamento di opere ediliz / abusive di un manufatto dalla stessa realizzato in un fondo agricolo in Giuglian Campania.
2.11 Tribunale del Riesame riconosceva la illogicità del provvedimento d rigetto della cautela emesso dal GIP sul presupposto dell’essere venute meno esigenze cautelari per il fatto dell”intervenuto completamento dell’opera e c stesse avrebbero potuto essere poste a compimento da ter4 evidenziando, quanto al primo punto che il pericolo di reiterazione, aggravamento e protrazi delle conseguenze del reato, costituivano il fondamento della cautela r disposta dallo stesso GIP mediante l’adozione del sequestro preventivo, che si dimostrato presidio insufficiente, stante la pervicacia della RAGIONE_SOCIALE nel proseguir condotta antidoverosa e, quanto al possibile completamento delle opere da par di terzi, che tale eventualità non avrebbe comunque esentato da responsabilit committente dei lavori, quale soggetto interessato alla loro ultimazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa COGNOME NOME mediante l’articolazione di un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari per il fatto che, rispetto in cui la misura era stata adottata, era intervenuto il completamento delle o così da rendere non più attuale il presidio cautelare e, quanto al compime dell’opera da parte di terzi, dell’assoluta inutilità della misura c dell’obbligo di presentazione in relazione alle esigenze da perseguire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio d legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidan requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svol provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità d
rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esa degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso affe procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli ind delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/199 Francesco; Sez.1, n.1083 del 20/02/1998, COGNOME; Sez.6, n.49153 de 12/11/2015, COGNOME, Rv.265244). In particolare è stato affermato dal giudice legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazion specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non a quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudic merito (Sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; Sez.6, n.11194 del 8/03/2012 Lupo; Sez.4, n.18795 del 2/03/2017, COGNOME, Rv.269884).
Il giudice del riesame non è incorso in violazione di legge o in motivazione apparente ovvero manifestamente illogica ma, alla stregua del reiterata inosservanza della NOME agli obblighi concernenti la custodia di un b immobile in sequestro, in relazione a ripetute violazioni di norme urbanist dalla stessa realizzate, ha ravvisato la insufficienza del presidio rappresent vincolo reale, in quanto si era manifestato inadeguato a prevenire il risc recidivanza, a prescindere dal fatto che le opere siano state medio temp ultimate, permanendo peraltro la esigenza di salvaguardia del bene giuridi protetto nei rapporti del privato con la pubblica amministrazione in costanza vincolo reale) con apposizione dei sigilli ai fini di prevenire l’aggravamento condotta illecita o che la stessa sia portata a ulteriori e più gravi cons (realizzazione delle rifiniture in una prospettiva di utilizzazione della stes tutto correttamente poi il giudice del riesame ha ritenuto la illo dell’argomento speso dal giudice della cautela ai fini del rigetto della richi AVV_NOTAIO, secondo cui la eventuale realizzazione delle opere da part terzi incaricati avrebbe escluso ulteriori addebiti di responsabilità nei co della prevenuta.
Corretto è infine il giudizio sulla concretezza ed attualità della caut fronte di reiterate e attuali inosservanze della NOME al mantenimento del vinco reale mediante apposizione di sigilli e la adeguatezza della caute salvaguardare le suddette esigenze mediante l’obbligo di presentazione del NOME alla polizia giudiziaria in grado, da un lato, di consentire un contr
giornaliero sulla prevenuta e, dall’altro, di determinare un effetto dissuasi realizzazione di ulteriori violazioni della norma incriminatrice, in una prospettiva inibitoria e auto contenitiva.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna della ricorren pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivi i provvediment conseguenti relativi alla esecuzione della cautela.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg.esec. cod.proc.pe
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid