Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 22/08/1970 NOME nato a ROMA il 29/12/1981 NOME COGNOME nato il 19/10/1987 NOME COGNOME nato a FRASCATI il 15/01/1981 COGNOME NOME nato a ROMA il 11/01/1993 COGNOME NOME nato a ROMA il 21/05/1968
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto de ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a carico di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere e, a carico di NOME COGNOME, GLYPH quella GLYPH dell’obbligo GLYPH dì presentazione GLYPH alla GLYPH polizia giudiziaria per il reato di cui all’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) oltre che per reati fine. Trattasi dì misura non applicata dal G.i.p. per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari sostanzialmente in ragione del tempo decorso con riferimento a un sodalizio, ritenuto riconducibile alla fattispecie dl cui al comma sesto del citato art. 74, contestato nelPincoIpazione come operante nel periodo compreso
tra maggio 2021 e febbraio 2022.
Avverso l’ordinanza d’appello, sono stati proposti negli interessi dei sei citati Indagati ricorsi fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge (art. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizi cumulativi di motivazione (solo in merito all’incoipazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).
Con il motivo unico nei quali si articolano i ricorsi proposti con atto congiunto, negli interessi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si deduce sostanzialmente l’assenza dell’apparato argomentativo sotteso alla ritenuta sussistenza delle esigenze cauteiari, soprattutto quanto alla loro attualità. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Tribunale, facendo proprie le deduzioni dell’appellante, non avrebbe considerato (e, quindi, non si sarebbe confrontato), con] quanto ritenuto dal G.i.p circa l’insussistenza di elementi indiziari della protrazione dell’attività del criminosa oltre il mese d febbraio 2022, comunque inerente, per il giudice del primo grado cautelare, a sodalizio sussumibile nella diversa fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto innanzi non sarebbe stato peraltro valutato in uno con l’avvenuta disarticolazione del sodalizio, invece ritenuta dal G.i.p., causata dagli innumerevoli arresti di sodali, anche con ruoli apicali, e degli eseguiti plurimi sequestri di stupefacente.
Sulla GLYPH ritenuta GLYPH attualità GLYPH del GLYPH pericolo GLYPH di GLYPH reiterazione, GLYPH in GLYPH termini sostanzialmente analoghi a quelli dedotti dai precedenti citati quattro ricorrenti, si appunta anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME
del
Bocca, il quale critica anche l’apparato argomentativo sotteso ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità dell’applicata custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari (in ipotesi con strumenti elettronici d controllo).
Il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della concreta operatività
doppio regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.
«tempo silente. in relazione a soggetto che con l’arresto avrebbe reciso i collegamenti con il sodalizio e. più ;n generale, con circuiti criminali. Il giudic d’appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a fare riferimento, in termini negativi, a precedenti penali risalent al 2011. Sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini di cui innanzi, del mutamento di domicilio del prevenuto (ora nel diverso comune di Ciannpino), e l’intervenuto affidamento in prova dell’indagato al servizio sociale, con riferimento alle condanne già divenute definitive. Non sarebbe quindi stato considerato il reinserimento sociale dell’indagato in atto, invece emergente anche dalla connessa attuale e documentata attività lavorativa.
Le critiche mosse con le censure sino a ora sintetizzate avverso i giudizi di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), anche in considerazione del tempo decorso, sono sostanzialmente riproposte nell’interesse di NOME COGNOME.
Il rifermento è, ancora una volta, al mancato reale confronto con l’ordinanza del G.i.p., quanto all’essere l’associazione, anche in tesi difensiva, sussumibile nell’astratta fattispecie di cli all’art. 74, comma d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne conseguirebbe in termini cautelari, e al difetto, nell’attualità, di elementi strutturali in q disarticolata a seguito di plurimi interventi delle forze dell’ordi culminati in sequestri di sostanze stupefacenti e in arresti di sodali. Con riferimento alla posizione del ricorrente, il giudice d’appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a valorizzare, i termini negativi, i precedenti penali dell’indagato. Sarebbe stata omessa una concreta valutazione del radicale mutamento dello stile di vita del ricorrente, sin dal suo arresto, anche in considerazione dell’attività lavorativa attualmente svolta dall’indagato, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alle condanne già divenute definitive.
Parimenti non valorizzata sarebbe stata la circostanza per cui, pur condannato per taluni reati fine, per due dei plurimi fatti contestati come commessi in attuazione degli scopi del sodalìzìo, quelli ascritti come commessi il 7 maggio e il 7 giugno 2021, il prevenuto sarebbe stato assolto con sentenza del 15 giugno 2023.
Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. Tutti i ricorsi taluni implicitamente e talaltri esplicitamente deducono vizi motivazionali dell’ordinanza quanto alla qualificazione giuridica assumendo trattarsi della più lieve ipotesi di cui al comma 6 dello stesso art. 74, con quanto ne consegue in termini di operatività del regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 2 c.p.p.
Il comune profilo di censura è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale in f unzione di giudice del riesame o dell’appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, al pari dell’appello cautelare di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. pro
pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01). Sicché, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e l rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, puF Investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit. ; Sez. 2, n. 27866/2019, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
L’ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perc considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. Z80601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Nusso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01}.
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in def initiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore deg/ indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 23740 del
18/04/2020, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, COGNOME, cit.).
A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazionì telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato In sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare) è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558-01).
Orbene, l’ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avare analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravì ìndizì di colpevolezza, non solo in ordine ai reati fine e alla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio di cui al capo 1, merito ai quali non si articolano censure, ma anche in ordine alla sua non sussunzione nell’astratta fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne consegue in termini di operatività del doppio regime presuntivo di previsto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Trattasi difatti di ordinanza cautelare emessa in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di poliz giudiziaria eseguiti a riscontro, con riferimento, cìrca la posizione del ricorrente, alla partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 de 1990, con esclusione della fattispecie dl cui al sesto comma, operante nel mercato della cocaina e dell’hashish.
In particolare, il Tribunale ha ricostruito l’associazione, nonché le condotte partecipative degli indagati in termini oggettivi e soggettivi, facendo riferimento a specifici elementi gravemente indiziarì emergenti da attività tecniche d’intercettazìone e da videoriprese oltre che da servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con conseguenti plurimi sequestri di stupefacente e arresti anche di soggetti di vertice del sodalizio. L’articolazione è stata ricostruita come operante, con riferimento a differenti tipologie di stupefacenti, nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022, nel
quartiere .INDIRIZZO» di Roma, nell’area compresa tra determinate vie che il sodalizio ha inteso monitorare per evitare l’intervento delle forze dell’ordine. Nel dettaglio, dopo aver ricostruito i reati fine, tra cui anche quelli contestat come commessi dagli attuali incolpati, il giudice di merito si è diffuso nella descrizione dell’associazione come rientrante nell’astratta fattispecie di cui ai commi primo e secondo del citato art. 74, con al vertice NOME COGNOME coadiuvato da NOME COGNOME organizzatore nonché «luogotenente» del vertice. Trattasi, per i giudici di merito, di sodalizio, composto da ben oltre dieci soggetti, operante con particolari modalità organizzative, mediante una nutrita batteria di pusher e di vedette, tali da gestire una vera e propria piazza di spaccio sorvegliata dalla stessa associazione al fine di evitare l’intervento delle forze dell’ordine. L’ordinanza impugnata descrive il relativo organigramma oltre che:
a) le concrete modalità operative caratterizzate da schemi fortemente gerarchici, tali da prevedere anche punizioni corporali dei sodali (talune immortalate dalle indagini tecniche); b) il linguaggio in codice utilizzato dagli appartenenti ed emergente delle intercettazioni; c) i turni di lavoro organizzati in modo tale da coprire l’intera giornata dalle 9:00 alle 23:00, con suddivisione in due fasce orarie; d) lo stipendio giornaliero garantito a ciascun appartenente (120 euro giornalieri per turno di lavoro); e) la capacità di rigenerarsi e di riadattarsi in seguito a periodi di fibrillazion causati da interventi delle forze dell’ordine culminati in sequestri e arresti anche si soggetti di vertice. A tale ultìmo riguardo si descrive il passaggio da uno schema di spaccio «statico» a un «dinamico», tramite l’utilizzo di soggetti con funzioni di <centralinista» per l'indirizzannento degli acquirenti verso il luogo d'incontro con il «pusher ìtinerante·. Diversi passaggi motivazionali descrivono poi le posizioni assunte in seno al sodalizio dai singoli indagati, non oggetto di contestazione con gli attuali ricorsi, diffondendosi anche in marito alfa riorganizzazione del sistema di approvvigionamento e di spaccio dopo gli arresti di alcuni sodali, con specifico riferimento anche al mutarst dei ruoli dei partecipi per fronteggiare la conseguente fibrillazione in seno all'associazione.
Del pari manifestamente infondato si mostrano anche i prof ili di censura aventi a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari oltre che i giudizi di adeguatezza e proporzionalità delle applicate misure , dedotti con particolare riferimento ai requisito dell'attualità attualità e considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotte risalenti nel tempo oltre che commesse, quanto alle posizior i di taluni ricorrenti, da soggetti in atto aff idati al servizio sociale e svolgenti attività lavorative.
Sul punto occorre ribadire che in tema di misure cautelari si è
definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel test introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie {Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME Rv. 273674 – 01; si veda altresì Sez. 4, n. 20346 del 10/04/2024, COGNOME, in motivazione).
Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa Sezione, affermando si che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, f ondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavìa, la previsione di una «specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994 – 01, si veda altresì Sez. 4, n. 20346 del 10/04/2024, COGNOME, cit.). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 – 01; si veda altresì Sez. 4, n. 20346 del 10/04/2024, COGNOME*, cit.). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, let:t. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione dì nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel Toro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del
10/5/2016, COGNOME Rv. 267830 – 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, COGNOME Rv. 268977 – 01).
Orbene, nella specie il Tribunale mostra di aver fatto corretta applicazione del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (operante con riferimento all'ascritto art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), tanto da aver ritenuto in parte superata, quanto alla posizione di NOME COGNOME (solo) la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, previa sostanziale valutazione del decorso del tempo con riferimento a un sodalizio ritenuto operante dal maggio 2021 al febbraio 2022 e in considerazione della particolare struttura del sodalizio e delle singole condotte partecipative.
Il riferimento è, in particolare, al pericolo di reiterazione in ordine a quale, nonostante l'evidenziato regime presuntivo, l'ordinanza impugnata si diffonde sulla particolare struttura organizzativa, tale da rendere possibile il rigenerarsi del sodalizio per far fronte ai suoi vari momenti di fibrillazione.( SI VEDANO SUL PUNTO PAG. 83-85 DI Tribunale, con la cui motivazione peraltro i ricorrenti non confrontano il Toro dire, considerando le prospettazioni difensive, Oi sofferma, con dovizia di particolari e valutazioni, sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza e proporzionalità delle misure applicate in ordine a ogni singolo indagato, In considerazione del doppio regime presuntivo oltre che del c.d. "tempo silente".
Il riferimento è. alle pagine 85-88, quanto alla posizione di COGNOME, 88, posizione di COGNOME, 88-89, posizione di COGNOME, 89-90, posizione di COGNOME, pag. 90-91 posizione di COGNOME. Circa COGNOME, il profilo per cui non sarebbero stata considerate talune assoluzioni, da un lato è nuovo in quanto dedotto par la prima volta in questa sede, ed è, per altro verso, irrilevante ai presenti fini, non essendo stata sindacata la gravità indiziaria in merito ai 73 e avendo il giudica di merito fatto una valutazione globale della condotta partecipative dell'indagato ai fini dei giudizi in marito al pericolo di reiterazione e di adeguatezza e proporzionalità {difatti supera un profilo del regime presuntivo applicando solo l'obbligo di pg).
Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale, sostanzialmente, ha fatto anche corretta applicazione del principio governante la materia, con il quale invece il ricorrente non si confronta con censura che, quindi, anche sotto tale aspetto di manifesta infondata.
in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapport solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della
medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula,
pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale, come avvenuto nella specie, il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti,
sicché la mera rescissione del vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza del sodalizio) non è di per sé idonea a far
ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
(ex plurimis:
Sez. 3, n. 163 del
12/01/2021, COGNOME Rv. 281293 – 01) ; Sez. 4, n.3966 del 12/01/2021,
COGNOME, Rv. 280243 – 01).
In conclusione, aII'inammissibiIità dei ricorsi consegue la condanna dei
4. GLYPH
ricorrenti al pagamento delie spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex
art.
616 cod. proc.
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emer9enti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
Poiché dalla GLYPH presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimento impugnato, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 13 maggio 2025