Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49756 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Tropea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13/06/2023 il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare carceraria emessa in data 03/05/2022 dal Gip del Tribunale di Catanzaro, in relazione al reato di tentata usura, aggravato dal ricorso all’uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca facente capo ai COGNOME (capo C), confermava la gravità indiziaria, con esclusione dell’aggravante ex art. 461-bis.1 cod. pen., e sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, sulla base di un unico motivo, eccependo la motivazione apparente in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, riferite ad un episodio del 2010, contestato in forma tentata, senza considerare l’esclusione dell’aggravante mafiosa e la mancanza di indizi per il capo D), accertata in via definitiva, in relazione alla più grave ipotesi di estorsione.
Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenzianclo che la condanna alla quale faceva riferimento la Procura si riferiva a fatti che si collocavano fra i 2008 e il 2013 (cd. procedimento COGNOME Pan), come da sentenza allegata, per i quali il COGNOME era stato arrestato nel 2012.
Nonostante i precedenti annullamenti, la motivazione del Tribunale di Catanzaro – investito per la terza volta della istanza di riesame – è da ritenersi disancorata dalle risultanze processuali e non in linea con i principi giurisprudenziali in materia di misure restrittive della libertà personale.
Al fine di rendere chiari i termini della questione oggetto di ricorso, occorre ricostruire la vicenda cautelare, prendendo le mosse dall’ordinanza del Gip, al quale il provvedimento odiernamente impugnato fa confuso riferimento (ordinanza, peraltro, non rinvenuta nel fascicolo del Tribunale ed acquisita di ufficio dalla Procura competente):
l’ordinanza genetica (Gip Tribunale di Catanzaro del 11/05/2022) disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai capi C) e D) dell’incolpazione provvisoria;
-il capo C) fa riferimento al delitto di usura aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice previsione del metodo mafioso e dell’agevolazione della cosca operante in Tropea (RAGIONE_SOCIALE), contèstato per tutto l’anno 2010, mentre il capo D) ad una tentata estorsione aggravata;
-a seguito di impugnazione dell’indagato, il Tribunale del riesame con una prima ordinanza emessa il 31/05/2022 escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la più grave contestazione di estorsione sub D, mantenendo la misura carceraria esclusivamente per il reato di usura aggravata sub C);
-l’ordinanza, impugnata per cassazione, era annullata con rinvio con sentenza della Corte (sez. 2, n. 42064 del 04/10/2022), per la motivazione insufficiente a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi in ordine all’aggravante contestata ex art. 416-6/5.1 cod. pen. con evidente
assorbimento del terzo motivo di ricorso (violazione di legge – art. 274 cod. proc. pen.- e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura: la massima cautela era stata applicata senza valutare il significativo lasso temporale esistente tra il momento di adozione del provvedimento genetico e l’epoca di commissione dei reati e senza prendere in considerazione gli elementi rappresentati dalla difesa, indicativi del distacco dell’indagato dalla criminalità organizzata locale);
con successiva ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Catanzaro in sede di rinvio ravvisava l’aggravante ex art. 416-bis.1, rigettando l’istanza di riesanne; decisione nuovamente annullata dalla Corte (sez. 6, n. 23255/2023) per la persistente lacuna motivazionale circa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi della finalizzazione dell’usura agli interessi della associazione per delinquere, precisandosi nella sentenza rescindente che “nel motivo di ricorso che viene accolto resta assorbito anche quello concerne le esigenze cautelari poiché le valutazioni relative alla sussistenza o meno dell’aggravante possono influire sulle valutazioni concernenti le esigenze cautelari (in relazioni alle quali, peraltro, l’ordinanza impugnata ha omesso di rispondere alle deduzioni sviluppate nell’istanza in esame)” (pagg. 3 e 4).
Con la decisione in sede di rinvio del 13/06/2023, oggetto del ricorso in esame, il Tribunale di Catanzaro “in parziale accoglinnento del riesame, annulla l’ordinanza impugnata in relazione al reato contestato al capo D, conferma la gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo C con esclusione dell’a aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari”.
Ridimensionato il quadro indiziario, riscontrato per il solo capo C (usura aggravata, con esclusione del metodo mafioso e dell’agevolazione all’organizzazione criminale), il giudice del riesame doveva quindi affrontare le censure relative alle esigenze cautelari, così come imposl:o dalla sentenza rescindente, non potendosi ritenere che l’attenuazione della misura restrittiva sia di per sé esaustiva dell’obbligo nnotivazionale sul punto.
4.1. Dal testo dell’ordinanza impugnata si rileva a riguardo (pag.4), giustificare le esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. che “il COGNOME presenta una personalità recidivante, nonostante la precedente condanna inflitta per il delitto ex art. 416 bis c.p., egli ha perseverato nella condotta di vit antigiuridica, richiedendo la riscossione del prestito usurario appena rimesso in libertà”, concetto reiterato, con diverso periodare, dopo il richiamo a consolidati
principi del giudice di legittimità (“alla luce delle coordinate ermeneutiche, la gravità della condotta posta in essere dal prevenuto, nonché l’essersi prodigato per ottenere le somme illecite, nonostante la pregressa condanna scontata che non ha raggiunto quindi un fine rieducativo della personalità del prevenuto, il quale appena rientrato nel contesto malavitoso di appartenenza ha perseverato nel crimine”).
4.2. Il COGNOME, tuttavia, aveva evidenziato sin dal primo ricorso in cassazione che il quadro indiziario si riferiva ad una contestazione per fatti di usura che risalivano al 2010 (circostanza che, in effetti, trova riscontro nell’ordinanza genetica) e che la condanna alla quale si faceva riferimento (cd. procedimento COGNOME Pan) aveva determinato la successiva applicazione della misura cautelare (nel 2012) ed esecuzione di pena, in assenza di ulteriori condotte delittuose, a conferma del proficuo percorso riabilitativo determinato dalla carcerazione.
A fronte di tali specifiche contestazioni, il provvedimento impugnato presenta una motivazione apparente, perché non contestualizza i fatti ritenuti rilevanti ma, al contrario, sembra non tener conto che la contestazione per l’usura di cui al capo C individua il tempus commissi delicti “per tutto l’anno 2010” e che, se è vero che in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, è tuttavia indubbio che tale conclusione può giustificarsi solo ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
Tale snodo argomentativo è assente nella motivazione del provvedimento impugnato che non pone sulla linea temporale le condotte delittuose, traendo conclusioni non riscontrabili, distoniche – anzi – con i dati d’indagine, acquisiti agl atti; soprattutto, non riscontra, se non in apparenza, il motivo di ricorso assorbito in sede del precedente annullamento.
Si impone, quindi, un nuovo giudizio sulle esigenze cautelar’.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
DEPOSITATO IN CANCEEeiàdikciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023