Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40123 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40123 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro – in sede di riesame cautelare – con ordinanza in data 28 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Cosenza che disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione a plurime contestazioni di cessione di sostanza stupefacente a favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME eseguite dal Settembre a Novembre 2011, mentre escludeva la gravità indiziaria in relazione al capo 25 della contestazione provvisoria in cui si contestava ipotesi di tentata estorsione nei confronti del COGNOME al fine di conseguire il pagamento di una somma di denaro di cui era creditore per pregresse forniture.
Con riferimento alle esigenze cautelari, ne evidenziava la persistenza in ragione della ripetitività dei fatti reato che evidenziavano, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, una particolare inclinazione e l’abitualità del COGNOME a realizzare reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, nonché in ragione della personalità dell’indagato il quale aveva precedenti specifici ed era stato recentemente attinto da altra misura cautelare e successivamente condannato nel corso dell’anno 2023 per fatti della stessa specie.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME denunciando difetto motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari e in relazione alla attualità ed alla concretezza delle stesse. Assume in particolare il vizio di una motivazione fondata sulla mera reiterazione criminosa e in assenza di alcuna puntuale verifica sulla sussistenza di prossime occasioni di ricaduta nel reato, agganciata a circostanze concrete, tenuto altresì conto del considerevole iato temporale tra la realizzazione dei fatti reato contestati e l’adozione della misura coercitiva (oltre un anno e mezzo) e del fatto che medio tempore il ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare in esecuzione pena per altro reato, e che aveva puntualmente rispettato le prescrizioni relative a tale misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel
provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996, COGNOME; sez.1, n.1083 del 20/02/1998, COGNOME; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv.265244).
In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 COGNOME; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, COGNOME; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, COGNOME, Rv.269884).
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità.
2.1 Corretto in particolare è l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distint legati l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altr (l’attualità) alla possibilità di condotte reiterative nel futuro, seppure no imminente, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.
Il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l’arco temporale all’interno
del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici nonché il dato saliente rappresentato dal fatto che, in epoca successiva ai fatti oggi in contestazione, il COGNOME é stato attinto da ulteriore misura cautelare per fatti della stessa specie, da cui ha desunto la persistente e attuale esigenza di contenere il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, così da rendere ineludibile il mantenimento della cautela, quanto meno nella forma domiciliare.
2.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, COGNOME, Rv.282769.01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv.282891-01).
In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
2.3 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, ripetitività della condotta, ulteriore misura cautelare applicata nei suoi confronti per fatti commessi successivamente a quelli per cui si procede) sono stati ritenuti, in modo non manifestamente illogico, espressione della concretezza, ma ancor più dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e depongono per un pericolo di recidivanza non solo ipotetico, ma reso concreto e attuale dagli indici sintomatici puntualmente indicati. Né l’esecuzione di una pena nella forma domiciliare, in corso di svolgimento, rende incompatibile allo stato il mantenimento della cautela domiciliare, in ragione della particolare inclinazione a delinquere evidenziata dall’imputato nonché dall’approssimarsi del fine pena.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non
ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13 Luglio 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Pres COGNOME te