Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48503 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48503 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME: il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore: l’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO I N FATTO
Con ordinanza del 29/06/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento di precedente ordinanza da parte della Prima Sezione penale di questa Corte, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari, nei confronti di NOME COGNOME.
L’originaria misura era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in relazione:
al delitto di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, nell’associazione per delinquere, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa nei confronti del sodalizio di ‘ndrangheta denominato “RAGIONE_SOCIALE“, in particolare nella commissione di più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiut reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, reato commesso nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017;
al delitto di cui all’art. 452-quatercecies cod. pen., per avere, in concorso con altri e quale gestore della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, ceduto, ricevuto, trasportato, esportato, importato o comunque gestito abusivamente quantitativi di rifiuti, mediante documentazione contabile/commerciale falsa; rifiuti poi conferiti, con false documentazioni, presso la centrale biomasse di Cutro e le centrali biomasse di Crotone e Strongoli, negli anni 2015- 2017.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva dapprima confermato la misura della custodia in carcere, con ordinanza del 2 novembre 2022.
La Prima Sezione della Corte di cassazione, con senl:enza n. 25996 del 20/04/2023, depositata il 15/06/2023, rigettato nel resto il ricorso, ha accolto il motivo che riguardava le esigenze cautelari, la cui sussistenza era stata ravvisata sulla base di «formule poco significative quale il riferimento alla “personalità proclive al crimine” e … alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze in ragione del tipo di contestazione». In particolare, secondo la sentenza rescindente, il Tribunale del riesame non ha «preso in considerazione deduzioni difensive meritevoli di esame, quali il dato, di certo non trascurabile, che il ricorrente è in stato di detenzione cautelare da circa cinque anni, come precisato in ricorso, e che i fatti sono risalenti nel tempo, collocandosi nell’arco temperale compreso tra il 2014 e il 2017».
A seguito del descritto annullamento con rinvio, disposto limitatamente alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha pronunciato l’ordinanza oggi impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione lo COGNOME denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Deduce il ricorrente che la motivazione resa dal Tribunale del riesame sarebbe meramente apparente ed avrebbe, in particolare, omesso di considerare che il decorso del tempo dalla commissione del reato va valutato non soltanto ai fini dell’attenuazione del regime cautelare, ma anche della verifica della persistente sussistenza delle esigenze di cautela.
Il Tribunale non avrebbe chiarito quali elementi lo abbiano condotto ad un giudizio di concretezza ed attualità di esigenze cautelari, laddove da un lato il lungo tempo trascorso in esecuzione della misura massima e dall’altro le misure cautelari reali e di prevenzione in corso, che avrebbero privato il ricorrente delle aziende di famiglia, sarebbero significativi dell’assenza di un pericolo di reiterazione qualificabile in termini di attualità.
Si è proceduto a discussione orale.
Il Procuratore generale si è riportato alla memoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre richiamare alcuni principi consolidati in tema di ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di cautela personale e, nei limiti di quanto qui interessa, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari che sono state ritenute sussistenti nel caso oggetto di ricorso.
1.1. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicil:à della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
1.2. L’inserimento dell’aggettivo «attuale» accanto all’aggettivo «concreto» nelle disposizioni previste dall’art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47′ sottolinea certo la necessità di una
valutazione attualizzata del pericolo di fuga ovvero di reiterazione di condotte delittuose, come era già previsto prima della novella per il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.).
Tutto ciò nella prospettiva, che ha animato il complessivo intervento riformatore attuato dalla citata legge n. 47 del 2015, di «ric:ondurre la disciplina delle misure cautelari ai principi originariamente formulati dal codice di procedura penale del 1989, ispirati dichiaratamente alle garanzie costituzionali fondamentali della tassatività delle restrizioni della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza dell’imputato» (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, in motivazione).
Tale valutazione attualizzata, però, non significa che, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione, sia richiesta una valutazione prognostica in termini di certezza o di alta probabilità che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti, come pure era stato affermato da un orientamento più risalente e minoritario (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653).
Va piuttosto ribadito il principio, consolidatosi alla luce dell’intervento riformatore ricordato, per cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dell fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nella valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari non può darsi rilievo, per espressa previsione legislativa, alla gravità astratta del titolo di reato per cui si procede, mentre può certamente essere valorizzata la gravità della fattispecie concreta, in rapporto al contenuto ed alle circostanze fattuali che la connotano (si veda in particolare Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269533, per la ricostruzione dei lavori preparatori della riforma, dai quali si desume l’abbandono dell’originaria proposta che prevedeva l’impossibilità di desumere il periculum «esclusivamente dalla modalità del fatto» e la scelta in favore del testo poi entrato in vigore, che significativamente fa riferimento alla «gravità del titolo di reato»).
1.3. Infine, ed ancora con riferimento all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), l’oggetto della prognosi di reiterazione non deve avere ad oggetto il concreto fatto-reato in contestazione, ma reati dello stesso genere (si veda Sez. 5, n 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403, nella quale si è icasticamente osservato che, talvolta, il medesimo fatto-reato non può nemmeno naturalisticamente essere reiterato -si pensi alla più grave aggressione del bene della vita consistente nell’omicidio- e tuttavia l’uccisione della vittima designata non esclude certo il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie).
2. Il ricorrente richiama il principio secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, indicato nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per reati come quelli per cui si procede, può essere vinta dal decorso di un rilevante arco temporale privo di condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Si tratta di un principio che è stato ricordato anche dalla sentenza rescindente e dalla stessa ordinanza impugnata (le quali hanno fatto riferimento a Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728; il ricorrente richiama Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983).
Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe richiamato tale principio per farne derivare un giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari, seppur fronteggiabili con gli arresti domiciliari, laddove invece dagli elementi di fatto che il ricorso sostanzialmente invita a rivalutare dovrebbe derivarne l’assenza di pericolo di reiterazione.
Alla Corte di cassazione è tuttavia preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto considerati dal giudice del merito, come pure la valutazione di elementi ulteriori asseritamente pretermessi, per farne derivare una ricostruzione ed un giudizio diversi. Non spetta alla Corte di cassazione, in altri termini, verificare se il Tribunale del riesame abbia correttamente interpretato il dato relativo al tempo trascorso o quello pertinente il sequestro delle aziende; la Corte deve invece valutare se, alla luce delle premesse esposte, la motivazione resa dal Tribunale del riesame evidenzi profili di illogicità manifesta.
Non è questo il caso.
Il Tribunale, infatti, ha valorizzato una condanna intervenuta in primo grado per il delitto di partecipazione mafiosa ed il ruolo di primo piano rivestiti dall COGNOME nella fattispecie concreta sottoposta ad esame, per trarne la conseguenza, non palesemente illogica, della persistente attualità e concretezza non già del pericolo di reiterazione del medesimo reato (sicché, va osservato per incidens, il sequestro delle aziende è elemento non ostativo rispetto alle conclusioni prese), ma del pericolo di reiterazione di reati collegati a quel «contesto criminoso e criminogeno in cui l’indagato ha mostrato di essere
stabilmente inserito». La conseguenza che il Tribunale, in maniera logicamente ineccepibile, ne ha tratto è che il pericolo di reiterazione sussiste, in ragione dell’ambiente criminoso nel quale, con ruolo rilevante, il ricorrente è inserito; e che il tempo trascorso rende eccessiva la misura carceraria, essendo però tuttora sussistente l’esigenza di evitare qualsivoglia contatto con soggetti diversi da quelli strettamente conviventi, proprio in ragione della corretta valutazione del pericolo nei termini di concretezza ed attualità cui il Tribunale di Catanzaro ha proceduto, dando attuazione ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari non è stata vinta (cfr. Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865) e il Tribunale, adeguandosi alla pronuncia rescindente, ha fornito adeguata motivazione rispetto all’elemento, pretermesso dall’ordinanza precedente, del decorso del tempo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/10/2023