Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7079 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/02/2025
R.G.N. 41592/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Crotone il 24/02/1978
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto; dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 08/10/2024, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad NOME COGNOME con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 16/09/2024, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonchŁ manifesta contraddittorietà e illogicità tra la motivazione ed il dispositivo. Evidenzia che, benchØ in motivazione, con riferimento alla contestata estorsione aggravata, sia stata esclusa la gravità indiziaria, ritenuta solo in relazione al concorso nel reato di ricettazione dei mezzi agricoli di provenienza illecita e sia stata, altresì, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., di ciò non vi Ł traccia nel dispositivo, che dà atto solo della sostituzione della misura cautelare; che, dunque, il dispositivo Ł errato, per cui deve essere corretto.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 648 cod. pen., nonchŁ manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che, dal complessivo esame degli atti, non risulta la consapevolezza del COGNOME che i beni fossero di provenienza illecita, nØ che lo stesso si fosse adoperato per
ricevere o far ricevere detti beni, tenuto conto che l’unica trattativa intavolata si Ł conclusa sul nascere, senza andare a buon fine, come emerge dal contenuto delle intercettazioni telefoniche; che, dunque, nel caso di specie, mancherebbero sia l’elemento soggettivo, che quello oggettivo, del reato di ricettazione; che, comunque, a tutto voler concedere, sarebbe configurabile la ricettazione nella forma tentata, tenuto conto che al mero accordo non Ł seguito lo scambio della res .
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 282 cod. proc. pen., nonchØ mancanza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva che il provvedimento impugnato non motiva in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, atteso che non considera che l’ultimo precedente penale da cui il ricorrente Ł gravato risale a dieci anni fa e che tra la commissione del fatto e l’emissione dell’ordinanza cautelare Ł trascorso un intervallo temporale di oltre tre anni; che, peraltro, dagli atti non emerge nemmeno l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, posto che queste non devono essere meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’esistenza e al grado dei pericula libertatis , consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, MiccichŁ, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nØ si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchØ Ł estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.2. Tutto ciò posto, il primo motivo Ł parzialmente fondato.
Rileva, invero, il Collegio che non Ł dato riscontrare alcun reale ed effettivo contrasto tra motivazione e dispositivo, ma al piø una omissione incorsa in quest’ultimo che non comporta alcuna nullità, potendo procedersi ad una semplice rettifica. Invero, la parte motiva dell’ordinanza impugnata, dopo aver escluso il concorso del COGNOME nell’estorsione, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare la gravità indiziaria solo con riferimento alla ricettazione dei mezzi agricoli ed a pag. 7 ha, poi, precisato che «l’ordinanza va riformata nei termini di cui alla motivazione, riconoscendo la gravità indiziaria in ordine al delitto di ricettazione». Il dispositivo si Ł limitato a statuire la sostituzione della misura intramuraria con quella di cui all’art. 282 cod. proc. pen., senza formalmente precisare che la misura cautelare era venuta meno in relazione alla contestazione di estorsione aggravata, residuando come unico reato – legittimante il titolo cautelare – quello di ricettazione.
1.3. Il secondo motivo non Ł consentito, atteso che mira ad ottenere una rivalutazione di circostanze di fatto già vagliate dal Tribunale del riesame, non ammessa in questa sede, come si Ł avuto modo di chiarire al punto 1.1. del ‘Considerato in diritto’.
Ritiene, invero, il Collegio che gli elementi fattuali prospettati dal ricorrente siano stati adeguatamente valutati dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici. In particolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, evidenziando come il linguaggio utilizzato fosse criptico e come nessuno degli interlocutori commerciasse in beni simili a quelli oggetto della conversazione. Da tali circostanze di fatto ha, poi, tratto il convincimento in ordine alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente della provenienza illecita dei mezzi agricoli per i quali si era adoperato per ricercare un acquirente. Quanto all’elemento oggettivo del reato, i giudici del riesame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che ha piø volte avuto cura di precisare che il delitto di ricettazione, nell’ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, nØ che il predetto metta in rapporto diretto le parti, nØ che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 10334 del 16/11/2022, dep. 2023, T., Rv. 284421 – 01; Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 266215 – 01; Sez. 2, n. 8714 del 11/02/2011, Gueli, Rv. 249815 – 01).
In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato con riferimento alla gravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed Ł coerente con i principi di diritto che governano la materia. Le censure sul punto, dunque, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, di talchŁ non sono consentite in questa sede, in quanto non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.
1.4. Coglie nel segno, invece, il terzo motivo.
Ed invero, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47 – introducendo nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato – ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946 – 01; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264902 – 01). In altri termini, quanto piø aumenta la frattura temporale tra i fatti e l’applicazione della misura, tanto piø forte Ł l’obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame si limita a motivare in punto di sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, senza tuttavia esaminarne i profili della
concretezza e dell’attualità, contestati dal ricorrente in considerazione del fatto che i ) l’ultimo precedente penale da cui il medesimo risulta gravato risalirebbe a dieci anni or sono e che ii ) tra la commissione del reato e l’adozione della misura cautelare sono trascorsi tre anni e tre mesi (dal 19/06/2021 al 16/09/2024). Ebbene, su queste due circostanze, relative al profilo della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari, la motivazione risulta del tutto omessa, circostanza che impone una nuova valutazione di merito da parte del giudice di rinvio.
Da quanto precede, consegue:
la rettifica del dispositivo dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la sopravvenuta revoca della contestazione di estorsione aggravata ex artt. 629, secondo comma, 416bis .1 cod. pen.;
l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari in relazione alla residua incolpazione ex art. 648 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro;
la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la sopravvenuta revoca della contestazione di estorsione aggravata ex artt. 629, secondo comma, 416-bis. 1 cod. pen; annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari in relazione alla residua incolpazione ex art. 648 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME