Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale il 31 ottobre 2023 è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catania a carico (anche) di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare, il COGNOME, come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione promossa e diretta da COGNOME NOME e da questi organizzata insieme a altri soggetti, tra cui COGNOME NOME e COGNOME NOME, che gestiva una piazza di spaccio presso il quartiere Librino in INDIRIZZO in Catania.
La partecipazione di COGNOME NOME è stata accertata, in termini di gravità indiziaria, in ragione del ruolo da questo rivestito di pusher e di vedetta sotto le direttive dei coordinatori l’attività di spaccio, sulla base di una serie di operazioni investigative, costituite dalle video riprese dell’area in cui veniva svolto lo spaccio, dall’osservazione curata dagli agenti di polizia giudiziaria, nonché dalle intercettazioni ambientali che indicavano la costante presenza del COGNOME nella “piazza di spaccio” mentre operava, in unione con altri pusher, sotto le direttive di soggetti in posizione di sovra ordinazione (Drago), ai quali il cautelato chiedeva l’autorizzazione per allontanarsi e, infine, dalla condivisione del linguaggio criptico e allusivo per indicare i vari tipi di stupefacente.
Con riferimento alle esigenze cautelari, al di là della presunzione di doppia adeguatezza riconducibile all’art.275 comma 3 cod.proc.pen., il Tribunale poneva in rilievo la sistematica attività di spaccio realizzata dal ricorrente all’interno del sodalizio criminoso e la piena compenetrazione dell’indagato nel modus operandi del sodalizio e, sotto il profilo personalistico, la ricorrenza di precedenti penali specifici. Quanto poi al tempo trascorso dal compimento dell’attività illecita, escludeva la rilevanza del così detto tempo silente, in quanto l’attività organizzata era proseguita quantomeno fino all’anno 2021, epoca in cui erano stati operati nuovi arresti, mentre taluni dei sodali risultavano ancora in contatto tra di loro, tanto che nell’area adiacente al luogo di spaccio era stato predisposto un cancello in ferro manovrabile solo dall’interno onde precludere l’accesso alle forze dell’ordine.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, il quale ha avanzato tre motivi di ricorso, tutti incentrati sul profilo delle esigenze cautelari.
Con il primo deduce vizio motivazionale per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare sulla ricorrenza di specifiche esigenze cautelari, altresì in violazione dell’art.292 lett.c) e c) bis cod.proc.pen., tenuto conto del decorso di circa quattro anni dai fatti, fornendo una motivazione apparente e reiterativa degli argomenti proposti dal giudice della cautela e in assenza di una puntuale verifica della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari da salvaguardare.
Con una seconda articolazione deduce inosservanza dell’obbligo di motivare in punto di tempo trascorso tra l’attività illecita di cui ai gravi indizi di colpevolezza e l’adozione della misura cautelare.
Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per non avere l’ordinanza impugnata osservato quando disposto dal giudice delle leggi in relazione alla presunzione di adeguatezza della misura custodiale in relazione ai delitti indicati dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen., omettendo di procedere a una verifica aggiornata dei presupposti della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari, le quali sarebbero desunte esclusivamente sulla base della gravità del reato, in assenza di un accertamento in concreto del pericolo che il COGNOME, con elevata probabilità, si ponga nella condizione di reiterare il reato in una prospettiva ravvicinata se non imminente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’adozione della misura cautelare in carcere.
Del tutto corretto è infatti l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’un (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente validata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.
Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell’attualità, lungi dal posto alla base della valutazione sulla ricorrenza di esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, ultima parte, operante con riferimento al capo 1) d’incolpazione e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto attuale
inserimento di COGNOME NOME in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e dal pericolo di recidiva desunto da diversi precedenti anche specifici, oltre che in materia di evasione. Il giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all’operatività della presunzione di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen. (motivo 3), evidenziando le ragioni da cui ha desunto un’alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie) ma nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice (motivi 1 e 2), evidenziando come la misura sia stata emessa dopo circa due anni dall’epoca in cui la struttura associativa era ancora operante sulla base delle indicazioni della nota di PG depositata alla fine dell’anno 2021, secondo la quale la piazza di spaccio era ancora attiva, tanto che era stato installato un nuovo cancello per ostacolare l’accesso agli operatori di polizia giudiziaria.
In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, 24/04/2018, COGNOME, Rv.273674.01; Sez.5, 29/11/2018, COGNOME, Rv.277242.01; Sez.5, n.12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv.282991).
2. In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato, che sull’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, attività di spaccio continuativa, domicilio collocato in prossimità del luogo di spaccio), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e d adeguatezza, con la misura cautelare applicata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, il ricorrente va a condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.
3.1 Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2024