Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27446 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria sentite le conclusioni del Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio al tribunale del riesame per nuovo giudizio;
In sintesi, l’COGNOME Ł indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni delle Agenzie delle Entrate, mediante presentazione di dichiarazioni fiscali contenenti elementi fittizi per ottenere indebiti rimborsi IRPEF. Il sistema criminale prevedeva l’acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi telematici dei contribuenti – ottenute, a volte, con la complicità di alcuni di essi o di funzionari infedeli, altre acquisendole indebitamente – con conseguente possibilità di sostituirsi ai contribuenti stessi nelle operazioni di gestione e riscossione delle pratiche; in alcuni casi, il meccanismo fraudolento prevedeva anche l’utilizzo di centri di assistenza sindacali (esistenti o creati ad hoc) per l’illecito inserimento delle dichiarazioni tramite piattaforma informatica. In particolare, NOME COGNOME risulta indagato quale capo promotore, per aver costituito, organizzato e diretto l’associazione, coordinando una fitta rete di procacciatori e intermediari ramificata nella provincia di Reggio Calabria, nonchØ per aver gestito centri di assistenza fiscale per gli scopi illeciti perseguiti.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1305/2025
Avverso il provvedimento emesso in sede di riesame, propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, sulla base di tre motivi.
4.1. Vizio di motivazione circa l’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, posto che l’attività fraudolenta dell’indagato si era manifestata anche in fase di indagini, attraverso azioni distrattive e distruttive, con tentativo di eludere le indagini in corso, in considerazione anche della circostanza che l’attività di frode in danno del fisco era continuata dopo le perquisizioni del 2019; la completezza delle indagini non poteva che riferirsi alla condotte pregresse, già compiutamente ricostruite, ma non comprendeva quelle emerse piø di recente, oggetto di verifica da parte della Agenzia delle Entrate, in considerazione altresì che alla data di esecuzione dell’ordinanza genetica, in data 27 febbraio 2025, l’COGNOME era in compagnia di NOME COGNOME persona informata sui fatti che aveva reso dichiarazioni di importanza investigativa (in data 22 giugno 2019).
4.2. Vizio di motivazione con riferimento all’esclusione del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale non aveva considerato l’elevata pericolosità dei soggetti indagati e che le condotte materiali avevano avuto inizio dall’anno 2016, concretizzandosi nella presentazione di migliaia di dichiarazioni fraudolente (almeno 1.600), con radicale distorsione del principio della capacità contributiva; che l’attività delittuosa era proseguita nel 2022 ed era ancora in corso; che la crescita esponenziale degli illeciti era legata al proporzionale aumento dei procacciatori e alla progressiva diffusione del sistema truffaldino; che le figure dei tre soggetti apicali, tra cui l’Araniti erano caratterizzate dal comune e concreto pericolo di commissione di delitti di eguale tenore e che per uno di essi, NOME COGNOME, lo stesso tribunale aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari; che dall’ultima informativa della Guardia di Finanza del 7 febbraio 2024 era emerso che gli indagati avevano continuato a frodare l’Agenzia delle Entrate con il medesimo schema operativo per le annualità 2021 e 2022.
4.3. Violazione ed erronea applicazione di legge (art, 640, secondo comma, cod. pen.; artt. 3 e 4 d. lgs. 74/2000) per avere il Tribunale omesso di considerare tutte le ulteriori condotte – rispetto a quella diretta all’evasione fiscale – idonee a costituire gli artifici e i
raggiri di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen., con valutazione atomistica delle emergenze investigative (creazione di falsi profili di operatori accreditati pressi i CAF e di false sedi degli stessi centri di assistenza; ripartizione dei compiti di procacciamento; raccolta illecita di dati identificativi e di accesso ai servizi telematici; strategie operative per il contenimento dei rimborsi sotto la soglia prevista per l’attivazione delle procedure di controllo, per l’accreditamento delle somme creando incertezze sull’identità del beneficiario ecc.); lo stesso profitto associativo era estraneo al focus del dolo di evasione fiscale (pag. 11 del ricorso) e, in ogni caso, superava di gran lunga la soglia di punibilità prevista per la singola condotta dichiarativa. In definitiva, il principio espresso dalle sezioni unite, richiamato nell’ordinanza impugnata, secondo cui Ł configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865 – 01), non era applicabile al caso di specie.
Con memoria del 27 giugno 2025, la difesa di NOME COGNOME ha contestato i motivi di ricorso, sostenendo la coerenza logica e la correttezza giuridica del provvedimento impugnato in punto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ basato su motivi generici, privi di effettivo confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
E’ opportuno ribadire, preliminarmente, che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ( ex multis ,Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01).
Premesso tale consolidato principio di diritto, va rilevato che l’ordinanza del riesame ha escluso il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari sulla base di parametri conformi ai criteri di legge, correttamente valutati e non inficiati sul piano logico dalle censure della Procura ricorrente.
2.1. Il provvedimento genetico, nonostante l’ampiezza dedicata ai gravi indizi di colpevolezza e alla puntuale indicazione del contenuto degli atti di indagini, dedica alle esigenze cautelari, limitatamente al reato associativo di cui al capo 1, alcune considerazioni di ordine generale riferite agli indagati NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME (pagine da 928 a 932), escludendo al contempo ‘i pericula cautelari in relazione ai restanti reati in contestazione…trattandosi di delitti in buona parte datati nel tempo e frutto del programma criminoso del sodalizio’. Tali esigenze – che hanno giustificato l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente – sono giustificate con la necessità di ‘interrompere la serie di delitti a cui il fenomeno criminale Ł dedicato…i legami tra i sodali e la libertà di movimento sul territorio e i contatti con l’estero’.
Il sodalizio – riporta il provvedimento – Ł attivo a far data dagli anni 2016/2017 e gli illeciti rispetto ai quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza riguardano
gli anni di imposta 2020 – 2021, oggetto delle successive dichiarazioni.
L’arco di tempo intercorrente tra la condotta delittuosa contestata e l’esecuzione della misura cautelare Ł, a giudizio del tribunale del riesame, rilevante e privo, allo stato degli atti, di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, sì da escludersi l’attualità delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, COGNOME, Rv. 286202 – 02); aggiunge espressamente l’ordinanza impugnata che ‘non appaiono essere confluiti al fascicolo di indagine elementi utili a far ritenere che l’COGNOME, anche dopo tale data (2021) possa aver commesso ulteriori delitti della stessa specie’, in ragione anche del risultato deterrente conseguente alla ‘imponente ed efficace attività investigativa svolta nei confronti del ricorrente e dei suoi collaboratori’.
L’ordinanza genetica non contraddice tale conclusione, posto che, da un lato, riconosce che i reati – fine, frutto del programma criminoso del sodalizio, sono datati nel tempo e, per altro, fa derivare il pericolo di reiterazione dei reati dalla gravità di quelle stesse condotte, rispetto alle quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, senza confrontarsi con il requisito dell’attualità, nei termini indicati.
2.2. La Procura ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, afferma in termini del tutto generici che rispetto alle successive annualità di imposta (2020 – 2021) ‘non Ł ancora possibile effettuare le necessarie verifiche tecniche, che sono ancora in itinere, ma ciò che emerge con chiarezza Ł che anche dopo le perquisizioni del 2019 e sino al 2022 (alle dichiarazioni, cioŁ, che afferiscono alla annualità di imposta del 2021, secondo quanto precisato a pag. 8, n.d.r. ) sono state presentate ulteriori richieste di rimborsi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe accreditato se non vi fosse stata la misura cautelare’ (pag. 9).
L’argomentazione non convince perchØ, oltre a far riferimento ad un’attività di indagine ulteriore in corso, collega la cessazione degli effetti della condotta delittuosa non già alle capillari investigazioni eseguite ma all’applicazione degli arresti domiciliari, senza specificare gli atti da cui desumere indici attuali di recidiva, nei termini indicati.
Ha stabilito, infatti, a riguardo la Suprema Corte che in tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto la fattispecie Ł qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l’esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., di talchØ risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023, dep. 04/01/2024, Hamamustafa, Rv. 285552 – 01).
2.3. Nel contesto dello stesso secondo motivo di ricorso, la ricorrente accenna ad un profilo di contraddittorietà della motivazione, evidenziando, circa i tre soggetti apicali del sodalizio che ‘rispetto alla posizione di COGNOME il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari’ (pag.7), deduzione anche in questo caso generica perchØ non tiene conto della peculiarità della figura del COGNOME, ben evidenziata dal Gip con specifico riferimento anche al collegamento con la cosca Pisano (par. VI, pagine 301 e seguenti).
Sebbene il provvedimento genetico abbia ancorato le esigenze cautelari al pericolo di reiterazione dei reati, l’ordinanza del riesame si Ł confrontata anche con gli altri requisiti normativi che avrebbero potuto giustificare la misura.
Escluso il pericolo di fuga – in relazione al quale la Procura non ha formulato rilievi – il
Tribunale ha ritenuto che anche il rischio di inquinamento delle prove non fosse attuale, in quanto il materiale probatorio acquisito – intercettazioni, risultanze di sequestri, contenuto delle chat estrapolate dai telefoni cellulari di COGNOME e COGNOME, dichiarazioni fiscali non veritiere – costituisse un corpus insuscettibile di dispersione o occultamento, non risultando, in particolare, che dopo le perquisizione del 2019 l’COGNOME si fosse attivato per procacciare ulteriori contribuenti.
Le censure sul punto (primo motivo di ricorso) sono prive di specificità: quanto alla ‘vicinanza alle fonti di prova’ si fa riferimento alla riscontrata presenza all’atto di esecuzione della misura nel 2025 di NOME COGNOME persona che nel 2019 aveva reso dichiarazioni in quanto persona informata sui fatti, sostenendosi che in tal modo il ricorrente poteva ‘comprometterne l’attendibilità alla luce dei comportamenti fraudolenti evidenziati’ (pag. 5), conclusione eccentrica rispetto al punto rilevante della questione (il pericolo di inquinamento della prova dichiarativa a suo tempo acquisita).
Le ulteriori argomentazioni – tese ad affermare che ‘l’attività fraudolenta si Ł riversata, con esplicito intento inquinante, anche sul corso delle indagini attraverso azioni distrattive e distruttive, palesando il pericolo di inquinamento probatorio’ (pag. 4) – si incentrano sulle perquisizioni del 2019, come sottolineato dal Tribunale, senza concretarsi in riferimenti specifici a comportamenti (distrattivi o distruttivi) successivi.
Resta da esaminare l’ultimo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione giuridica dei reati ex art. 640, comma secondo, cod. pen., esaminata nell’ordinanza impugnata per corroborare le considerazioni in precedenza svolte per escludere l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, circoscrivendo al campo dell’illecito amministrativo la condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale.
In realtà, l’accertamento delle soglie di punibilità, del carattere fraudolento della condotta ascrivibile al ricorrente e dell’individuazione della normativa applicabile in relazione ai contestati delitti di truffa – alla luce anche dei sopra richiamati principi enucleati dalle Sezioni Unite ‘Giordano’ – sarà oggetto di compiuta valutazione nella sede di merito; rispetto alle esigenze cautelari, così come confluite nel procedimento in esame ed escluse per la mancanza dei requisiti di legge, nei termini evidenziati, le considerazioni del tribunale si traducono in un obiter che non ha riscontro nel dispositivo e che non incide sulla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME