Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20648 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 18/12/2004,
avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno del 07/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per rivalutazione della sussistenza delle esigenze cautela ri ;
lette le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 7 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Salerno accogliendo l’istanza di appello presentata il 18 ottobre 2024 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore del 10 ottobre 2024, di rigetto della richiesta di
Oggi,
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applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai delitti di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo a) e 337 cod pen (capo b)- ha applicato all’odierno ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, con prescrizioni, presso la sua abitazione in Pellezzano, alla località INDIRIZZO o altra idonea abitazione da lui indicata al momento dell’esecuzione.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi con cui denuncia ex art. 606, comma 1, lett c), cod proc pen, violazione degli artt. 274, 275, comma 2-bis, e segg. cod proc pen’ violazione di legge in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, e, ex art. 606, comma 1, lett e), cod proc pen, correlato vizio di motivazione.
Contesta la concretezza dei pericula libertatis, in ragione della giovanissima età del Di COGNOME, dello stato di incensuratezza, dell’assenza di carichi pendenti, della prospettazione di una attività lavorativa in corso di svolgimento (come dedotto dall’odierno ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni rese innanzi al Tribunale all’udienza del 7 novembre 2024), l’intenzione del nucleo familiare di trasferirsi da Pellezzano a Giffoni Valle Piana, al fine di allontanare il giovane dal luogo del commesso delitto, che rassegnerebbero un dato di personalità lontano da proclività al delitto; contesta, inoltre, l’omessa valutazione della circostanza della probabile concessione, in sede di giudizio, del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione del possibile contenimento della pena entro il limite di anni due e mesi sei di reclusione (attesa l’età del giovane, che da poco aveva compiuto venti anni, e lo stato di assoluta incensuratezza), circostanza in relazione alla quale nessuna valutazione è stata effettuata e nessuna motivazione è stata resa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si osserva in via preliminare che la ‘rubrica’ in diritto del secondo motivo di ricorso contiene l’indicazione, anche, dell’art. 273 cod proc pen..
Osserva il Collegio che deve trattarsi evidentemente di un lapsus calami, non essendo la questione della sussistenza e gravità degli indizi minimamente trattata nello svolgimento del motivo e, parallelamente, nelle conclusioni rassegnate dalla difesa.
Ove così non fosse, comunque, il motivo, palesemente generico, risulterebbe inammissibile.
Le censure svolta in tema di esigenze di cautela sono fondate, avendole ritenute il Tribunale, sostanzialmente, in forza delle modalità della condotta di detenzione a fine di spaccio delle sostanze stupefacenti descritte nel capo di provvisoria imputazione, ritenute dal Tribunale indicative, insieme con il ristretto arco temporale decorso dalla commissione delle condotte sub iudice, e la concomitante azione violenta nei confronti delle forze dell’ordine da un lato, le precarie condizioni economiche dall’altro, che hanno indotto il collegio del merito a formulare una prognosi, infausta, di ricaduta in delitti lucrogenetici.
3.1. La motivazione resa dal Tribunale sul punto è contraddittoria e carente in quanto, il requisito dell’attualità del pericolo ex art. 274 co. 1 lett. c) cod pr pen .p.p. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale.
Carente è, pertanto, la valutazione da parte del giudice del riesame in ordine alla valenza della giovanissima età del COGNOME, dello stato di incensuratezza, dell’assenza di carichi pendenti, della prospettazione di una attività lavorativa concretamente esperibile e, da ultimo, del periodo di libertà che il giovane ha vissuto dal 10.10.2024 senza ricadere nel reato; emergenze da vagliare con accortezza onde valutare la proclività al delitto.
In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensi come continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione) (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 266946 – 01)
3.2. Fondato è, anche il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 275 co 2 bis c.p.p. non può emettersi misura custodiale se all’esito del giudizio potrà essere condizionalmente sospesa la pena.
Il Tribunale del Riesame nessuna valutazione ha svolto al proposito e quindi nessuna motivazione è stata spesa, diretta alla dimostrazione del fatto che all’esito del giudizio non potrà essere disposta la sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione del provvedimento impugnato gli indici di prognosi favorevole, che
avrebbero portato ad escludere la misura cautelare degli arresti domiciliari o ad applicare una misura non custodiale, quali, la giovane età, la incensuratezza, la
confessione, l’iniziata attività lavorativa, lo spostamento della residenza in altra cittadina con allontanamento dai luoghi di spaccio, parrebbero essere stati
contro
bilanciati da una valutazione essenzialmente riconducibile alle modalità
dell’episodio delittuoso contestato, accompagnato da presunzioni prive di sicuro riscontro circa la esistenza di carichi pendenti presso altri distretti giudiziari (sull
non congruità di un giudizio fondato su mere presunzioni si veda ad esempio Sez.
3, n. 19608 del 25/01/2023 Cc. (dep. 10/05/2023 ) Rv. 284615 -01 «In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari
non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è
possibile “in rerum natura”, ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata
osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua
scarsa capacità di autocontrollo»).
Manca alfine un serio confronto nella motivazione del provvedimento impugnato con le ragioni addotte dalla difesa, circostanziate in dati oggettivi che avrebbero dovuto imporre una motivazione specifica sulle ragioni della loro inadeguatezza rispetto al pericolo di recidivanza.
Da quanto osservato consegue la necessità di annullare la sentenza con rinvio affinchè il Tribunale competente completi la richiesta disamina in termini di concretezza ed attualità del pericolo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod proc pen. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025
Il Presidente