Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26331 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 21/05/1966
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. di ROMA in funzione di giudice dell’appello cautelare;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME nel senso del rigetto del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a carico di NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, con strumenti elettronici di controllo, per il reato commesso 1’8 settembre 2020 e di cui agli artt. 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., trattandosi di violenza commessa da più persone riunite (capo 40).
Trattasi di fattispecie per la quale la richiesta di custodia cautelare in carcere era stata in origine rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Roma, al pari di quant avvenuto con riferimento ad altre innumerevoli posizioni e in ordine a reati anche associativi, e in materia di stupefacenti, sostanzialmente in ragione del difetto di attualità delle esigenze cautelari in considerazione della data risalente dei fatti e dell’assenza di elementi più recenti tali da fondare il pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nella specie il pericolo di recidiva, e ai giudizi di proporzionalità e adeguatezza dei soli arrest domiciliari.
2.1. Quanto all’attualità delle esigenze cautelari, la motivazione dei giudici di merito sarebbe errata in diritto oltre che supportata da motivazione viziata per aver il Tribunale ritenuto attuali le esigenze cautelari, nonostante il decorso di un rilevante periodo di tempo dai fatti, in ragione della mera gravità della fattispecie e limitandosi a valorizzare solo i precedenti penali dell’indagato, senza considerare la loro risalenza nel tempo al 2016 e al 2013, laddove, invece, avrebbe dovuto considerare l’assenza di carichi pendenti successivi ai fatti. A quanto innanzi si aggiungono il mancato confronto con le motivazioni sottese al rigetto della richiesta cautelare disposto dal G.i.p. e la mancata considerazione della disarticolazione dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a cui comunque il ricorrente non avrebbe fatto parte, in ragione della sentenza di condanna di taluni sodali. Si tratterebbe difatti del sodalizio per le cui final sarebbero stati commessi reati in materia di stupefacenti generanti il credito per la cui riscossione sarebbe stata commessa l’estorsione contestata all’indagato, in concorso con altri soggetti anche di vertice del detto sodalizio.
v
2.2. Circa i giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, in luogo di altre meno afflittive, la motivazione, in tesi difensiva, sarebbe mancante.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile.
Occorre premettere che (al pari del giudizio sulla gravità indiziaria) i giudizi circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata (anche in relazione al ritenuto mancato superamento del regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc pen., laddove operante) sono sindacabili in sede di legittimità soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza, contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 17450 del 02/04/2025, COGNOME, in motivazione; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01).
Circa il merito cassatorio, rileva evidenziare che in tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l’art. 274, lett. c), cod. proc pen., ne testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674 – 01; si veda altresì, tra le più recenti, Sez. 4, n. 17450 del 02/04/2025, COGNOME, cit.).
Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa Sezione, affermandosi che il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’incolpato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994 01, si veda altresì Sez. 4, n. 17450 del 02/04/2025, COGNOME, cit.). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 – 01; si vedano altresì Sez. 4, n. 17450 del 02/04/2025, COGNOME, cit., nonché Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino).
Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell’attualità.
Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisito dell’attualità costituisse presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, COGNOME, Rv. 267830 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, COGNOME, Rv. 268977 – 01).
Orbene, l’infondatezza delle censure è manifesta avendo i giudici di merito mostrato di aver fatto corretta applicazione dei suddetti principi governanti la materia, previa sostanziale valutazione del tempo decorso e delle altre deduzioni difensive con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica.
Il riferimento è, in particolare, al ritenuto persistente pericolo di reiterazione in ordine al quale l’ordinanza impugnata si diffonde, escludendo sostanzialmente, l’idoneità di misure diverse dagli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo, relativo a soggetto messosi a disposizione di operanti nel settore del narcotraffico, rivestenti anche ruoli associativi apicali, per la riscossione di proventi illeciti tramite estorsione commessa con armi e modalità cruente. È stato altresì valorizzato il ruolo attivo assunto dal ricorrente nel prelevamento della vittima, nel trasporto della stessa in luogo isolato e nell’esecuzione delle minacce mediante una pistola puntata alla testa della persona offesa, dopo averla fatta inginocchiare.
Sul punto, sempre con particolare riferimento all’attualità del pericolo di recidiva nonostante il tempo decorso dai fatti e ai connessi giudizi di adeguatezza e proporzionalità dell’intervento cautelare attuato, è altresì evidente il mancato confronto del ricorrente con la motivazione dell’ordinanza impugnata laddove si deduce l’omesso confronto con l’ordinanza del G.i.p., la mancata considerazione della disarticolazione del sodalizio e la mera valorizzazione di datati precedenti penali (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, COGNOME, cit., tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01).
In particolare, nel dedurre l’omesso confronto con la motivazione dell’ordinanza del G.i.p. il ricorrente invero non si confronta non solo con l’ordinanza di riesame ma anche con la stessa ordinanza emessa dal G.i.p., nella cui due pagine non vi è alcun riferimento all’attuale ricorrente e al delitto allo stesso ascritto al capo 40.
Con motivazione esente da censure in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con cui il ricorrente non si confronta mirando peraltro a sostituire a quella del giudicante proprie valutazioni di merito, il tribunale ha evidenziato ulteriori circostanze afferenti alla negativa personalità dell’indagato. Sono stati in particolare valorizzati sia la condotta di vita anteatta, quanto a precedenti in materia di stupefacenti del 2016 e in materia di armi e lesioni personali del 2013, sia l’essersi l’indagato recato in più occasioni presso l’abitazione del soggetto di vertice del sodalizio (concorrente nel reato sub iudice), quando quest’ultimo era agli arresti domiciliari. Occasione peraltro nella quale il padre dell’indagato ha concordato una cessione di 1 kg di cocaina. Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, infine, il sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non è stato ritenuto disarticolato dal Tribuna
che ha altresì argomentato l’attualità del pericolo di reiterazione, da intendersi alla stregua degli approdi giurisprudenziali innanzi evidenziati, anche dall’essere
stato l’indagato reso partecipe delle modalità comunicative proprie del sodalizio
(tramite messaggistica criptata) capeggiato dal soggetto concorrente nel reato ascritto al prevenuto e volto al recupero di denaro afferente a traffici illeciti d
stupefacenti.
5. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), nonché gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 giugno 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Presidente
NOME