Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5049 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5049 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 111/2025 RegRiesP del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Nola, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazioni a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell’ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell’appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali COGNOME NOME COGNOME, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari – si precisa che nei confronti dell’COGNOME era stata richiesta la sua sottoposizione agli arresti domiciliari – sollecitate dal Pm; ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose.
Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato diversamente da quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legati alla applicabilità di una determinata normativa non più vigente, al fatto che la circostanza che altri sodali, diversi da quello ora interessato, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente anche sui costui – che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti dell’COGNOME, disponendo, pertanto, a carico di quest’ultimo la misura cautelare degli arresti domiciliari, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all’avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta.
In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all’anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall’indagato ora in esame (si tratta di un commercialista), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto anche attuale; che la vicinanza dell’indagato a tale COGNOME COGNOME – uno dei promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose – rendeva comunque verosimile la ricaduta dell’indagato nel crimine.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato all’COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati.
Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione l’indagato in questione.
L’COGNOME ha affidato le proprie lagnanze a tre distinti motivi di impugnazione.
Di questi, il primo è incentrato sulla inadeguatezza motivazionale; si tratterebbe di motivazione contraddittoria, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in punto di sua partecipazione alla associazione a delinquere; ciò in quanto i rapporti con l’COGNOME riguardano solamente il COGNOME e nessun altro fra gli associati; peraltro, a riprova della posizione del ricorrente il Tribunale evoca un colloquio intercorso fra altri due associati nel quale si parla dell’COGNOME, ma, ritiene il ricorrente, un tale elemento, non essendo riferito a quest’ultimo, non è a lui opponibile; aggiunge il ricorrente che i reati fine fiscali a lui contestati sono riferiti al 2022, mentre la vita della associazione è tutta collocata nell’anno 2023.
Il secondo motivo attiene alla gravità degli elementi indiziari gravanti sull’COGNOME in ordine alla commissione dei reati fine; si tratterebbe di condotte da lui poste in essere in esecuzione del mandato professionale a lui conferito, senza che sia mai emersa la sua consapevolezza in ordine alla illiceità delle compensazioni operate.
Infine con il terzo motivo di ricorso egli afferma essere venuto meno il pericolo di reiterazione, in quanto essendosi l’COGNOME cancellato dall’Ordine dei
RAGIONE_SOCIALE, categoria professionale la appartenenza alla quale è condizione per la realizzazione delle condotte frodatorie a ‘lui attribuite, egli non potrebbe procedere alla reiterazione di esse; avrebbe, peraltro, errato il Tribunale di Salerno nell’attribuire all’COGNOME la qualifica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società legata al COGNOME, al 31 marzo 2023, indicando la decorrenza da anni di tale investitura, quando lo stesso ha, invece, svolto l’incarico in questione solo dalla fine di marzo 2023 alla metà del maggio successivo; infine osserva il ricorrente, non può essere considerato elemento atto a corroborare la attualità del pericolo di reiterazione il fatto che il COGNOME sia implicato in un procedimento penale in corso di fronte alla Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, posto che in tale procedimento non è implicato affatto l’COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell’avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell’odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate; ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari – nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede – che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare.
Per tale ragione, cioè in considerazione dell’avvenuta valutazione positiva operata dal AVV_NOTAIO in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall’organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa dell’COGNOME in occasione dell’avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull’argomento dal Gip, che
egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205).
Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell’appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135).
Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dall’COGNOME che, in relazione ai primi due motivi della sua impugnazione, gli stessi appaiono inammissibili, in quanto rivolti a contestare la esistenza dei gravi . indizi di colpevolezza emersi a suo carico in relazione alle imputazioni a lui provvisoriamente mosse, senza che l’attuale ricorrente avesse provveduto a confutare, di fronte al Tribunale dell’appello cautelare, sul punto la ordinanza emessa dal AVV_NOTAIO, che tali indizi aveva pacificamente ritenuto ricorrere a carico anche dell’COGNOME e che il Tribunale ha confermato sussistere.
Va, peraltro, segnalato che, in ogni caso, le doglianze che al riguardo l’COGNOME ha in sede di legittimità dedotto hanno un esclusivo carattere rivalutativo essendo esse volte a evidenziare, per un verso, la lamentata contraddittorietà interna alla motivazione della ordinanza, laddove nella stessa viene segnalata la rilevanza della figura dell’COGNOME all’interno della compagine criminosa salvo poi sostenerne la fungibilità con altro professionista – contraddittorietà chiaramente insussistente, atteso che il carattere decisivo dell’apporto reso dall’COGNOME al sodalizio non è certamente escluso dal fatto che lo stesso non fosse l’unico soggetto in grado, data la qualificazione professionale maturata, di fornirlo – e, per altro verso, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della consapevolezza da parte dello stesso della natura illecita delle operazioni che egli, forte della propria qualifica professionale, andava a compiere – dato questo che non solo la specifica professionalità dell’indagato porta ad escludere ma che è stato anche logicamente considerato non accettabile proprio in virtù della costante vicinanza dell’COGNOME al COGNOME, autentico ideatore della articolata struttura illegale, e della costanza del suo contributo all’attività di quest’ultima.
Venendo, a questo punto all’esame del terzo dei motivi di doglianza, specificamente rivolto a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari
legittimanti la adozione della misura a carico dell’indagato, osserva il Collegio che lo stesso si palesa infondato.
Il ricorrente, infatti, ha valorizzato, onde confutare la persistenza di attualità e concretezza della esigenza cautelare, il dato che l’COGNOME si sia cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE presso il quale era in precedenza iscritto nonché dall’elenco dei revisori dei conti; ciò a sostegno della impossibilità per il medesimo di reiterare condotte delittuose della stessa specie di quelle per le quali si procede.
Si tratta di argomento che di per sé non vale ad escludere il pericolo che la adozione della misura tende a prevenire, il quale si pone tuttora in termini dì attualità e di concretezza; ciò in quanto, per un verso, il dato, posto nella opportuna evidenza dal Tribunale di Salerno, della sicuramente non occasionale realizzazione da parte dell’COGNOME di condotte delittuose – talune delle quali poste in essere dallo stesso indagato quale persona fisica che beneficia dell’illecito fiscale – dimostrando la spregiudicata professionalità da questo esercitata nell’attuazione delle medesime, depone in senso pesantemente negativo in ordine alla concretezza del pericolo; mentre per ciò che attiene alla sua attualità, l’avvenuta cancellazione dell’COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE professionale di appartenenza e da quello dei revisori dei conti, se da un lato impedisce sotto il profilo formale la ripetizione (peraltro solo di talune) delle condotte criminose la cui esecuzione presuppone una data veste professionale, non costituisce, tuttavia, certamente un ostacolo difficilmente sormontabile alla adibizione da parte dell’indagato delle proprie cognizioni tecniche, già in passato asservite al crimine, a finalità illecite, prescindendo ovviamente il possesso di esse dalla formale appartenenza ad un RAGIONE_SOCIALE professionale.
E ciò sia nel caso in cui tali scopi illeciti possano essere perseguiti attraverso l’utilizzo di altri professionisti – e si è visto come l’associazione della quale anche l’RAGIONE_SOCIALE era una, non marginale, parte non fosse priva di altri aderenti dotati di specifica qualifica professionale – sia nel caso in cui gli stessi non necessitino per la loro realizzazione di puntuali abilitazioni professionali, ed a tale proposito si è osservato da parte del giudice dell’appello cautelare come l’COGNOME abbia ricoperto cariche sociali apicali poco importa se per una ampio periodo di tempo oppure per un lasso circoscritto di esso, essendo significativo che ciò sia comunque avvenuto e che la carica in questione sia stata attribuita al ricorrente allorché erano emerse le illiceità poste in essere attraverso le imprese in questione – all’interno delle
società facenti capo al COGNOME, soggetto legato da stretti vincoli di collaborazione con l’odierno ricorrente.
Non ha formato oggetto di censura il tipo di misura cautelare applicata a carico dell’COGNOME; non vi è luogo, pertanto, ad alcuna verifica in relazione alla sua congrua proporzionalità.
Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell’appello cautelare.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente