Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palmi DATA_NASCITADATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa I’l dicembre 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che, nulla opponendo il P.G., ha prodotto dispositivo di sentenza della Sesta sezione di questa Corte resa il 12 marzo 2024 che ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell’appello cautelare nei confronti del ricorrente, e ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla Corte di Cassazione il 19 ottobre 2023, ha confermato l’ordinanza del 13 Marzo 2023 con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, nella veste di indiziato
per i reati di intestazione fittizia e di riciclaggio, ha confermato la misura dell’obbligo presentazione alla P.G., attualmente in corso di esecuzione.
Si addebita all’indagato di essersi intestato fittiziamente la società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Mentone, occultando l’effettiva titolarità in capo a NOME COGNOME, indagato per diverse operazioni di narcotraffico internazionale, così consentendo a COGNOME di impiegare e trasferire nella società e nella gestione del ristorante di cui la stessa era titolare somme di denaro di provenienza illecita.
La sesta Sezione di questa Corte decidendo sul ricorso dell’indagato aveva annullato la prima ordinanza di rigetto del riesame, osservando che il tribunale non si era confrontato con la dinamica delle operazioni economiche come ricostruite, da cui emergevano elementi in contraddizione con la prospettazione accusatoria, specie in ordine al dolo specifico del reato di intestazione fittizia e alla finalità elusiva delle norm in materia di misure di prevenzione.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 512 bis e 648 bis codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale del riesame ha affermato apoditticamente che sussistono le due fattispecie di reato, per il semplice fatto della successiva intestazione del locale in favore di NOME COGNOME, senza minimamente motivare sulla consapevolezza dello COGNOME circa le attività delittuose del primo. Lo stesso tribunale non esita, però, a definire la prospettazione difensiva dei fatti come lecita e fondata su una pluralità di documenti e pertanto la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria e manifestamente illogica. 2.2 Violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza come esposto nel punto quattro della memoria difensiva presentata in fase di riesame. In particolare il ricorrente riporta un passaggio della conversazione del 25 maggio 2021 in cui non partecipa COGNOME da cui tuttavia emerge che questi investiva denaro suo e non del COGNOME. Rileva inoltre che dalla documentazione esibita emerge che il ristorante “RAGIONE_SOCIALE” non è il locale oggetto delle conversazioni intercettate.
2.3 Violazione degli artt. 512 bis e 648 bis cod.pen. poiché è censurabile l’affermazione con cui il tribunale ha ritenuto la inutilizzabilità della documentazione redatta in francese poiché si tratta di documentazione tecnica di immediata percezione che presenta dati numerici.
2.4 Violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari poiché secondo il collegio sussiste un concreto pericolo di reiterazione di condotte specifiche per avere COGNOME mantenuto la percentuale del 10% della detta società, rischio che verrebbe scongiurato dalla misura in atto applicata dell’obbligo di firma. Osserva il ricorrente che l’esigenza cautelare considerata sussiste soltanto quando per le specifiche modalità della condotta e per la personalità dell’indagato questo pericolo di recidiva sia concreto e attuale, ma nel caso di specie COGNOME è un soggetto incensurato che opera da anni nel settore dell’imprenditoria e quindi ritenere che la mera
condotta illecita comporti un pericolo di recidiva si pone in contrasto con i criteri di leg e con quanto sostenuto da consolidata giurisprudenza secondo cui occorre una motivazione effettiva in ordine all’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non meramente ipotetiche.
Neppure sussiste il paventato pericolo di fuga, stante la concreta situazione di vita dell’imputato che prima di essere soggetto all’obbligo di firma è stato agli arresti domiciliari e ha sempre puntualmente rispettato le prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Per meglio comprendere le ragioni del presente provvedimento al fine anche di delimitare il thema decidendum occorre precisare i motivi su cui si è fondato l’annullamento della prima ordinanza del tribunale e.
Nel provvedimento rescindente la sesta sezione penale aveva rilevato la carente motivazione del tribunale che aveva valorizzato alcuni segmenti della condotta ma non aveva considerato altri elementi contraddittori rispetto alla ipotesi investigativa e particolare la costatazione che all’acquisto simulato delle quote societarie con intestazione allo COGNOME, nel volgere di pochi mesi aveva fatto seguito l’acquisto della quasi totalità delle quote societarie da parte del COGNOME, con un’ operazione che poneva nel nulla l’occultamento e sembrava smentire la finalità elusiva delle norme in tema di misure di prevenzione.
A pagina 5 della sentenza rescindente , la Corte affermava che l’operazione del 1 Marzo 2022 e cioè l’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e l’accollo del debito da parte del COGNOME non incide solo sul dolo del reato di cui all’articolo 512 bis cod.pen., ma deve essere valutata anche ai fini della condotta materiale di reimpiego o riciclaggio poiché ricade sulla valutazione di economicità o meno della operazione asseritamente simulata alla quale l’indagato si sarebbe prestato a vantaggio del COGNOME.
In conclusione la Corte ha sottolineato che la prospettazione accusatoria era relativa ad una condotta perfezionatasi interamente in Francia e doveva essere meglio verificata alla luce della complessiva dinamica delle operazioni economiche ricostruite dall’ordinanza.
2.Ciò posto, rileva il collegio che il tribunale ha fornito sufficiente risposta allo speci mandato della sentenza rescindente, poiché ha evidenziato che dagli elementi probatori acquisiti, e soprattutto dal tenore delle intercettazioni, emergono gravi indizi in ordin alla qualità di socio occulto del COGNOME nella società titolare del ristorante, sin dall’acqui della stessa; ha osservato che il reato di intestazione fittizia avendo natura istantanea si perfeziona nel momento in cui si realizza la difformità tra titolarità formale e titola effettiva e che il dolo specifico di eludere la normativa di prevenzione o anche soltanto di realizzare il riciclaggio di proventi illeciti può essere esclusivo di uno dei concorren che nel caso specifico certamente tale dolo animava la condotta del COGNOME, il quale attraverso detta operazione ha acquisito un ristorante non figurando come titolare e ha potuto investire in esso risorse di provenienza non lecita; che la successiva operazione
di acquisto della maggior parte delle quote sociali non smentisce tale originario obiettivo del COGNOME, di cui i suoi soci non potevano non essere a conoscenza.
Deve pertanto affermarsi che i primi due motivi in ordine alla gravità indiziaria sono infondati perché l’ordinanza impugnata ha reso motivazione corretta e non manifestamente illogica riguardo alla sussistenza di indizi in ordine alle due fattispecie contestate e gli elementi addotti dalla difesa con il ricorso introducono censure di merito, che invocano una diversa valutazione del compendio indiziario ed esulano dalla competenza di questa Corte, e comunque non appaiono in grado di inficiare radicalmente la prospettazione accusatoria.
3.La terza censura relativa all’omessa valutazione da parte del Tribunale dei documenti prodotti dalla difesa e redatti in lingua francese non può essere oggetto di valutazione in questa sede, poiché dal tenore del sentenza rescindente non risulta che sia stata sollevata con i motivi del primo ricorso dinanzi a questa Corte ed è noto che la sentenza della Corte copre il dedotto e il deducibile.
4.11 quarto motivo relativo alle esigenze cautelari è, invece, fondato.
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previ dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5 – , Sentenza n. 12869 del 20/01/2022 Cc. (dep. 05/04/2022) Rv. 282991 – 01)
La motivazione del Tribunale non fa corretta applicazione di questi principi, non si confronta con gli specifici elementi addotti dalla difesa e si limita a ritenere sussistent il pericolo di reiterazione della condotta e il pericolo di fuga, senza indicare ragio adeguate a sostenere tale prognosi negativa, considerata la condizione di incensurato dell’indagato e la cessione della quasi totalità delle quote societarie, con conseguente emersione della partecipazione del COGNOME, circostanze tutte che concorrono nello smentire la possibilità concreta di reiterazione del reato.
Ciò posto non emergendo dagli atti altri elementi che possano giustificare la persistenza delle ravvisate esigenze cautelari, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la conseguente cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG. già applicato all’indagato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara la cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Roma 20 marzo 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
Il Presid
NOME COGNOME la Borsellino
COGNOME
NOME