Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento reiettivo della domanda cautelare per difetto di gravità indiziaria, emesso il 25 ottobre 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, ha applicato all’indagato il divieto di dimora nel comune di Pagani in relazione al concorso nel reato di frode in pubbliche forniture, in particolare, per avere / in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE
COGNOME e componente del Consiglio di amministrazione, concorso nella frode nell’esecuzione dell’appalto per lo svolgimento di attività di sanificazione delle strade del comune di Pagani mediante utilizzo di macchine con ugelli modificati per ridurre l’erogazione della miscela sanificante, utilizzo di miscela composta di acqua e sostanza profumante, nell’esecuzione di un numero di ore inferiore a quello stabilito.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1. Con il primo eccepisce l’inammissibilità dell’appello del P.m. per mancanza di ogni riferimento alle esigenze cautelari e non essendosi in presenza di un reato per cui opera la presunzione di sussistenza delle stesse, in quanto al ricorrente non è contestata l’aggravante mafiosa.
Segnala che il Tribunale ha respinto l’eccezione, ritenendo sufficienti i motivi sulla gravità indiziaria e sufficiente il generico richiamo effettuato dal P.m. alla lettera dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. contenuto nell’originaria richies di applicazione di misura cautelare, recuperando l’atto originario in violazione della specificità dei motivi richiesti per l’ammissibilità dell’impugnazione.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza nonché il difetto di motivazione e il travisamento della prova.
Deduce che il Tribunale ricava il giudizio di gravità indiziaria dai colloqui del COGNOME con altri soggetti, ai quali comunicava l’intento di cambiare gli ugelli della macchina in modo da erogare meno miscela, ma di cui informava il ricorrente in una sola occasione; dalla circostanza che il ricorrente si occupava di vari adempimenti per la cooperativa e in tale veste si rapportava al COGNOME; dai gravi indizi raccolti a carico del padre del ricorrente, funzionario comunale a disposizione del COGNOME, che in esecuzione dell’accordo corruttivo avrebbe assunto il ricorrente e la moglie alle dipendenze della cooperativa; dalla circostanza che l’intenzione di sostituire gli ugelli della macchina lavastrada era stata comunicata al ricorrente contestualmente alla richiesta di predisporre il preventivo da presentare all’ente, poi predisposto tenendo conto dell’intento fraudolento del COGNOME.
Reputa irragionevole la conclusione, in quanto si utilizzano elementi ulteriori, che operano sul piano della suggestione, senza considerare che nella predisposizione del preventivo si tiene conto solo dei prezzi del materiale e del costo della mano d’opera; anche la richiesta di informazioni al padre non riguarda circostanze illecite relative all’esecuzione del servizio, sicché trova conferma la valutazione del GIP, che aveva escluso la gravità indiziaria, in quanto al COGNOME era stata solo comunicata la volontà di cambiare ugelli per risparmiare spese e presentare un preventivo più conveniente, senza ulteriore coinvolgimento. Il Tribunale ha, invece, ampliato la valutazione a condotte di
soggetti diversi e al rapporto del ricorrente con tali soggetti, anziché concentrarsi sull’accusa formulata nei suoi confronti, non considerando che il COGNOME si rapportava con il COGNOME per motivi di lavoro e si limitava a svolgerlo, occupandosi della gestione amministrativa della cooperativa; manca, quindi, la prova del contributo causale del ricorrente alle manovre fraudolente del M a rrazzo.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 49 cod. pen. e la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’espediente ideato dal COGNOME è del tutto inidoneo a raggiungere l’obiettivo di risparmiare nell’erogazione del liquido sanificante, come dimostrato dalla difesa in base a un principio elementare della fisica, ma a tale deduzione l’ordinanza non ha offerto alcuna risposta.
1.4. Con l’ultimo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari per avere il Tribunale valorizzato la posizione del ricorrente nella cooperativa, i rapporti e le cointeressenze tra il COGNOME, il padre del ricorrente e quest’ultimo, dimenticando che il padre è ormai in pensione come altri funzionari del comune, ritenuti coloro che favorivano gli interessi del COGNOME con conseguente incidenza sul pericolo di recidiva; manca, inoltre, l’attualità delle esigenze, risalendo i fatti a oltre tre ann fa, e l’incensuratezza del ricorrente e la prevedibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione del limite edittale previsto rendono inutile la misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari.
1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto legittimamente nell’appello il P.m. f in punto di esigenze cautelari,si è limitato a richiamare quanto esposto nella richiesta di misura cautelare dal momento che detto profilo non era stato affatto affrontato dal GIP, arrestatosi all’analisi della gravità indiziaria, esclusa con argomentazioni specificamente contrastate dal P.m. nell’atto di appello, non essendovi, invece, valutazioni da contestare sul piano cautelare.
Del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di essere investito della valutazione di entrambi i profili dall’impugnazione del P.nn. in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i qualyn tema di misure cautelari personali, l’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni
richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta e, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, P.M. c/ Vignola, Rv. 286061).
Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si deduce l’insussistenza della gravità indiziaria.
Non è affatto illogica né frutto di travisamento probatorio la ricostruzione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale, che ha valorizzato tutti gli elementi offerti dal P.m. per superare la valutazione riduttiva del GIP, che aveva ritenuto insufficiente la mera conoscenza da parte del COGNOME del proposito fraudolento del COGNOME e la preparazione del preventivo senza coinvolgimento in ulteriori attività concrete. L’ordinanza riporta le conversazioni intercettate tra il COGNOME e altri dipendenti, materialmente coinvolti nell’acquisto del materiale necessario a modificare la macchina e la sostanza sanificante da diluire con acqua per risparmiare spese e massimizzare i profitti così da realizzare il piano fraudolento ideato, ma riporta anche il colloquio con il ricorrente, informato, ancor prima dell’affidamento del servizio e al fine di predisporre il preventivo, dell’obiettivo illecito da perseguire.
Il colloquio dimostra non solo che il COGNOME fungeva da tramite tra il COGNOME e il padre- funzionario comunale corrotto, secondo l’accusa-, dal quale il primo intendeva ottenere informazioni per predisporre il preventivo (“a ore, a strade, per tutto il paese”), ma che doveva predisporre il preventivo, tenendo conto dei dati indicati dal COGNOME, in particolare, dei costi del materiale (“ogni 5 mila litri di acqua serve un bidone di sostanza sanificante, che costa 100 euro”), in modo da non andarci a perdere e che, informato in tale contesto dell’idea di cambiare gli ugelli in modo che la macchina erogasse meno liquido e non lavasse la strada, limitandosi a spruzzare liquido, non obiettava alcunché, anzi, prometteva di parlare con il padre e di farsi spiegare come formulare il preventivo, verificando “quanto costa, senza andare a perdere” e che, recependo le indicazioni paterne, si dichiarava d’accordo a proporre un prezzo orario di 4050 euro all’ora (pag. 13-15 ordinanza).
Su tali basi e sulla stretta correlazione tra 4la modifica degli ugelli per erogare una minore quantità di liquido in modo battere i costi /nonché sulla effettiva aggiudicazione della gara al prezzo orario di 96 euro e sulla disponibilità del COGNOME a predisporre un nuovo preventivo in tal senso (pag. 15) il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria per il consapevole contributo offerto al COGNOME per la realizzazione del suo proposito fraudolento, valorizzando anche la costante e utilissima interlocuzione con il padre, che lo guidava nella predisposizione di un preventivo vincente oltre che per la piena adesione prestata ai disegni del COGNOME, che lo aveva assunto e gli aveva affidato la gestione amministrativa della cooperativa proprio in ragione del collegamento con il padre. Le obiezioni difensive sul punto si limitano a contrastare la lettura complessiva del materiale probatorio, privilegiandone una lettura riduttiva, così da risultare inammissibili.
Del tutto infondata è la prospettazione del reato impossibile a fronte della chiarezza, della natura confessoria e delle ammissioni del COGNOME sulla natura fraudolenta dell’espediente ideato e utilizzato.
E’, invece, fondato il motivo sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, in quanto l’ordinanza non tiene conto della circostanza che il fatto risale al marzo 2021 e non vi sono altri episodi in cui emerge la collaborazione illecita del COGNOME con il COGNOME; non considera che il padre del COGNOME e i funzionari comunali corrotti sono orami in pensione e non costituiscono più punti di riferimento, a disposizione del COGNOME e garanti dei suoi interessi, sicché il padre non può più essere il referente e l’informatore dell’indagato né utile sponda interna al Comune per agevolare il COGNOME con conseguente insussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Il ruolo del ricorrente risulta, quindi, depotenziato e l’applicazione della misura, che mira ad allontanarlo dal territorio comunale per stroncare i rapporti e le cointeressenze ancora attuali con il COGNOME, risulta, allo stato, inutilmente afflittiva.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio su tale profilo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso, 13 marzo 2025