Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Santo Stefano Quisquina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 26 febbraio 2024, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di cui agli artt. 378, secondo comma, e 384-ter cod. pen.
Secondo la provvisoria imputazione, COGNOME avrebbe aiutato il suocero, NOME COGNOME, capo del mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera, ad eludere le investigazioni a suo carico, svolgendo il ruolo di intermediario per le comunicazioni con altri sodali (ovvero NOME COGNOME e NOME COGNOME), agevolandone gli incontri, anche fungendo da autista.
Il Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanza cautelare, nel ritenere la gravità indiziaria per COGNOME aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con la stessa ordinanza, il Giudice aveva applicato la misura cautelare per il reato associativo mafioso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre aveva diversamente qualificato il ruolo di NOME COGNOME di concorrente esterno dell’associazione mafiosa.
Quanto in particolare alla figura di COGNOME, l’ordinanza cautelare aveva dato atto che questi era stato già condannato per la partecipazione all’associazione mafiosa, quale capo della famiglia di Lucca Sicula e del mandamento di Lucca Sicula e Ribera sino al giugno 2009 (scarcerato il 27 dicembre 2016 e sottoposto a misure di prevenzione sino al dicembre 2020) e che la imputazione cautelare riguardava la ripresa del suo ruolo associativo a far data dal gennaio 2021, consistito nell’organizzazione e partecipazione ad incontri e riunioni riservate con altri membri dell’organizzazione, finalizzate alla trattazione e alla risoluzione di vicende di interesse associativo in relazione alle quali impartiva direttive e che riguardavano la pianificazione di strategie da attuare per realizzare l’acquisizione o il controllo della gestione di attività economiche e l’infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni e il mantenimento di rapporti con compiacenti esponenti delle istituzioni.
Secondo l’ordinanza del Riesame, COGNOME aveva favorito lo svolgimento “in sicurezza” da parte dell’COGNOME di incontri con altri esponenti mafiosi, aventi ad oggetto questioni di interesse della cosca: ora rendendosi latore di comunicazioni in forma riservata per rintracciare il suocero ora accompagnandolo agli incontri come autista.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 270 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni.
Nel procedimento a carico di COGNOME e COGNOME nel 2021 erano state autorizzate intercettazioni in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. i c
esiti sono stati utilizzati per fondare la gravità indiziaria a carico del ricorrent fino a quel momento del tutto estraneo all’indagine.
Il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale non si sono avveduti che il reato contestato al ricorrente non consentiva, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite Cavallo del 2020, la utilizzazione delle intercettazioni ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. (il reato ex art. 378 cod. proc. pen. non era compreso nell’elenco dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen.).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e all’art. 378 cod. pen.
Al di là della consistenza oggettiva delle condotte ipotizzate a carico del ricorrente, risulta del tutto illogico il ragionamento del Tribunale sull’elemento soggettivo.
Va considerato che l’indagato è risultato del tutto estraneo al contesto mafioso nel quale è stato inserito il suocero COGNOME e che lo stesso COGNOME era stato interessato da un precedente giudiziario per la partecipazione al sodalizio mafioso risalente a molti anni addietro ed era stato scarcerato nel 2017.
Il Tribunale ha ritenuto che la caratura mafiosa del suocero dovesse essere a lui nota sol perché in passato era stato condannato. Con salto logico, il Tribunale non ha spiegato da quale elemento (neppure rinvenibile nella richiesta del P.M. né nell’ordinanza genetica) il ricorrente avesse tratto la consapevolezza della ripresa da parte del suocero del suo ruolo mafioso e quindi dell’attuale sua partecipazione al sodalizio, proprio in ragione della datazione dei precedenti fatti al 2009 e della non recente sua scarcerazione.
Né pertinenti sono i precedenti richiamati dal Tribunale, che riguardavano diverse ipotesi in cui il soggetto aiutato era ricercato o latitante, mentre il suocero era fino a quel momento soggetto del tutto libero e neppure monitorato dalle forze dell’ordine.
Una volta esclusa la suddetta consapevolezza, risultano inconsistenti i tre episodi, oggetto di attenzione da parte dei giudici della cautela.
Quanto all’episodio del 28 novembre 2021, contrariamente all’assunto del Tribunale, il ricorrente non ha propiziato l’incontro con i sodali, né era al corrente dell’oggetto dell’incontro o della presenza del COGNOME, che neppure conosceva. Neppure COGNOME aveva necessità del ricorrente per incontrarsi con i sodali, posto che erano emersi incontri anche senza la sua presenza o mediazione.
Dalle captazioni emerge viepiù come COGNOME avesse avuto nella vicenda un ruolo neutro ed estemporaneo, limitato a ricevere una telefonata da un suo amico, NOME, che era alla ricerca del suocero e gli aveva chiesto soltanto di riferire un messaggio (doveva parlargli); ovvero ad accompagnare il suocero all’incontro nella piazza del paese, occasionalmente richiestogli dal primo.
In ordine all’episodio del 26 dicembre 2021, il risultato probatorio utilizzato dal Tribunale si basa sul manifesto travisamento di un atto investigativo (la presenza di “una voce fuori campo”), per la prima volta introdotto nel compendio indiziario, che ha consentito di assegnare ad una mera conversazione tra NOME e il ricorrente un diverso peso indiziario.
In particolare, l’espressione “dovremmo venire a trovarti” pronunciata da NOME a NOME è stata ritenuta dal Tribunale come riferita anche al suocero, sulla base della presenza di questi, documentata da una voce fuori campo, come risultante da una nota di polizia giudiziaria. Peraltro, tale voce fuori campo non emerge dalla trascrizione integrale della captazione. Agli atti vi è una nota di polizia giudiziaria (anche se l’anno è diverso) che nulla dice al riguardo.
Espunto questo dato, nessun altro elemento poteva sostenere il riferimento al suocero, considerato anche che i cellulari di NOME ed COGNOME erano sottoposti a intercettazione con trojan e la circostanza della presenza di COGNOME era facilmente riscontrabile.
In ogni caso, anche a voler ammettere la presenza del suocero, la conversazione risulta comunque priva di dati significativi per sorreggere l’ipotesi accusatoria, per le ragioni già esplicitate per altro episodio (difetta la dimostrazione della consapevolezza della ripresa del ruolo mafioso da parte del suocero; i sodali non avevano bisogno di COGNOME per incontrarsi).
Anche l’episodio del 12 aprile 2022 risulta il frutto di una ricostruzione errata. La conversazione valorizzata è infatti di un anno prima (di qui l’errore), come emerge dall’ordinanza genetica (pag. 178), ed è stato associata ad una conversazione del 2022 relativa a lavori edili, per dare alla vicenda indiziaria un significato complessivo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 384-ter e 378, secondo comma cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti di cui al secondo comma dell’art. 378 cod. pen. e all’art. 384-ter cod. pen., quando già la prima includeva il dolo di eludere o sviare le investigazioni in ordine al reato associativo mafioso.
Tale ultima aggravante è stata introdotta solo per quei reati che non prevedevano tale aggravamento.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 283 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ritenuto in modo illogico che le condotte del ricorrente non siano state occasionali ed estemporanee.
Non ha tenuto conto delle allegazioni versate in atti. Non solo il ricorrente aveva dimostrato una lunga permanenza nel comune di residenza per il contratto
di lavoro, ma anche la presenza per lavoro nei luoghi vicini al suo paese nel 20222023. E le indagini non hanno rivelato alcuna condotta illecita reiterata.
Il tempo trascorso dai fatti dimostra pertanto l’occasionalità degli episodi, confermata dal percorso di vita di lavoro dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da accogliere per il solo ultimo motivo, risultando per il resto infondato e in parte anche inammissibile.
Il primo motivo concernente la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. riguarda un vizio sollevato in questa Sede per la prima volta e che non risulta sostenuto dalle necessarie allegazioni documentali.
Va richiamato l’orientamento pacifico in tema di intercettazioni secondo cui, l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l’effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (per tutte, Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023, Rv. 285622).
L’eccezione proposta dalla difesa non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso.
La questione in ogni caso non appare neppure prima facie fondata, in considerazione, da un lato, del nesso di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. tra i due procedimenti – che rileva a prescindere dalla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen nella ipotesi di delitto di favoreggiamento di un partecipe ad un’associazione di tipo mafioso (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461); e, dall’altro, della presenza dell’aggravante ex art. 384-ter cod. pen., che consentiva il rispetto dei limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen.
Il secondo motivo, riguardante la valutazione della gravità indiziaria, avanza censure che risultano precluse in sede di legittimità.
Costituisce infatti principio consolidato in tema di misure cautelari personali che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la
adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828; da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Nell’ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di “rilettura” degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
3.1. Ebbene, la ricostruzione della vicenda cautelare non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità, risultando il ragionamento giustificativo de Tribunale sulla gravità indiziaria privo di salti logici o di carenze argomentative su questioni decisive o sottoposte dalla difesa.
La difesa ha piuttosto inteso, entrando nel merito della valutazione riservata al giudice del riesame, offrire una diversa valutazione del compendio indiziario, a tratti anche aspecifica e basata sulla parcellizzazione delle evidenze esposte nell’ordinanza impugnata.
La valutazione, in termini di gravità indiziaria, offerta dal Tribunale riposa sulla convergente analisi degli episodi rivelatori del ruolo rivestito dal ricorrente a favore di COGNOME, che la difesa ha cercato in questa sede di banalizzare, omettendo di confrontarsi con alcune argomentazioni rilevanti nella dimostrazione del dolo.
Il Tribunale ha infatti valorizzato a tal fine, oltre alla caratura criminale del suocero, ben nota al ricorrente, alcune circostanze dimostrative della consapevolezza di COGNOME della ripresa della sua attività mafiosa e del ruolo che egli stesso veniva ad assumere nel facilitare “in sicurezza” gli incontri di COGNOME aventi ad oggetto dinamiche mafiose.
In tal senso, il Tribunale ha richiamato in particolare il linguaggio volutamente criptico e convenzionale usato dai conversanti per rintracciare COGNOME, dimostrando il COGNOME di attuare una regola già sperimentata e di essere consapevole della natura riservata della comunicazione; l’uso in questi casi da parte dell’COGNOME del telefonino del ricorrente per comunicare con coloro ch
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lo cercavano in forma riservata; l’affidamento sistematico al ricorrente da parte di COGNOME del suo telefonino, affinché lo custodisse, mentre egli partecipava agli incontri tenuti in località sicura – vicino ad una Chiesa – ai quali era accompagnato in auto dal ricorrente; la medesima accortezza utilizzata anche dalla persona incontrata da COGNOME.
3.2. il ricorrente ha denunciato inoltre alcuni travisamenti della prova, ma che risultano privi della necessaria decisività sul ragionamento probatorio.
In ordine all’episodio del 26 dicembre 2021, la circostanza che si assume travisata (la presenza dell’COGNOME) non risulta disarticolare il ragionamento giustificativo del Tribunale, posto che il dato saliente è pur sempre costituito dal ricorso dei conversanti (il ricorrente e il COGNOME) alle medesime cautele comunicative usate per altri incontri con COGNOME propiziati da costoro. Che all’incontro dovesse partecipare COGNOME è dato che l’ordinanza genetica aveva ricavato dalla stretta correlazione di quest’episodio con altri eventi che vedevano coinvolti COGNOME e COGNOME (pag. 21 dell’ordinanza cautelare).
Anche per l’episodio del 12 aprile 2022, l’errore sulla data appare ininfluente ai fini della gravità indiziarla, in quanto l’episodio era rilevante anche in tal caso per “fotografare” le modalità di incontro tra NOME e COGNOME e il ruolo del NOME.
Infondata è la censura sull’aggravante ex art. 384-ter cod. pen., posto che il legislatore ne ha espressamente previsto l’applicazione anche al reato di cui all’art. 378 cod. pen.
La difesa denuncia solo una mera sovrapposizione della suddetta fattispecie con quella prevista e provvisoriamente contestata al ricorrente del secondo comma dell’art. 378 cod. pen., non rilevando peraltro il diverso atteggiarsi del dolo per esse: l’uno (quello del favoreggiamento) di tipo generico; l’altro (dell’aggravante speciale) di tipo specifico, ovvero di “depistaggio”.
L’art. 378 cod. pen. contempla infatti un reato a dolo generico (e non già specifico), integrato dalla “coscienza e volontà del fatto”, laddove “l’aiutare taluno a eludere le investigazioni” costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione e, più nello specifico, la condotta del reato.
Come già questa Corte ha spiegato (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Rv. 278316), per il reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all’acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato c.d. presupposto e fuori dai casi di concorso i -…–
esso. Come per ogni reato a dolo generico, il dolo di favoreggiamento personale è dato, infatti, dalla previsione e volontà dell’evento come conseguenza della propria condotta; e come in ogni reato a dolo generico la volontà dell’evento può essere indiretta, con la conseguenza che sussiste anche allorché “l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa” (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, COGNOME, Rv 261105).
5. Fondato, come premesso, è il motivo sulle esigenze cautelari.
Effettivamente come segnalato dalla difesa l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica hanno del tutto pretermesso il tema dell’attualità delle esigenze cautelari, concentrandosi soltanto sul requisito della concretezza del pericolo di recidiva.
Le condotte illecite si sono arrestate all’aprile 2022 e nessun altro elemento sintomatico della pericolosità del ricorrente è stato evidenziato dai Giudici di merito, pur a fronte di allegazioni difensive volte a dimostrare la significatività del tempo trascorso “silente” alla luce della incensuratezza del ricorrente, della sua presenza in loco per motivi lavorativi e della sua estraneità in questo periodo da qualsiasi contesto criminale.
Poiché il discorso giustificativo della decisione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari attuali, per le considerazioni che precedono, deve considerarsi mancante, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Annullamento che va disposto senza rinvio, in quanto le valutazioni operate in sede di merito, per la loro assoluta carenza sul punto, si presentano ragionevolmente insuscettibili di integrazioni.
Ne consegue l’annullamento anche dell’ordinanza genetica e la cessazione quindi della misura cautelare in corso.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione prevista dall’art. 626 cod. proc.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del G.I.P. del Tribunale di
Palermo del 26/92/2024, disponendo la cessazione della misura cautelare in corso. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 27/09/2024.