Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47784 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/03/2023 emessa dal Tribunale di COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di COGNOME, decidendo sulla istanza di riesame proposta dal ricorrente contro l’ordinanza emessa il 13 febbraio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ha disposto la conferma previa riqualificazione ai sensi dell’art. 318 cod. pen. del reato di cui al capo 159), annullando la misura in relazione ai reati di cui ai capi 160) e 161) per carenza dei gravi indizi, confermando nel resto l’ordinanza per il reato di cui agli artt.110, 319, 321, cod. pen., ascritto al capo 162) come già riqualificato dal G.I.P. ai sensi dell’art. 318 cod.pen.
I capi di imputazione per i quali l’ordinanza è stata confermata riguardano i reati di corruzione per esercizio della funzione in concorso con altri soggetti, ed in particolare:
il capo 159) per avere NOME COGNOME in qualità di pubblico ufficiale in servizio presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di COGNOME ricevuto da NOME COGNOME, titolare di un’agenzia per pratiche automobilistiche, con l’intermediazione di NOME COGNOME, una somma di denaro non precisata per l’immatricolazione di due veicoli di provenienza estera in data 18 settembre 2020; il reato originariamente ascritto come corruzione per atto contrario è stato riqualificato nel reato di cui all’art. 318 cod. pen. essendo le predette immatricolazioni risultate eseguite nel rispetto della normativa vigente come interpretata alla luce delle circolari ministeriali prodotte dalla difesa, ferm restando l’accertamento del mercimonio della funzione svolta da NOME COGNOMECOGNOME
il capo 162) riguarda la corruzione relativa ai rapporti intercorsi con NOME NOME, altro titolare di agenzia per pratiche automobilistiche, che avrebbe dato o promesso a NOME COGNOME somme di denaro non quantificate, elargite con cadenza settimanale, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio non individuati (dal dicembre 2020 al 28 maggio 2021).
Gli elementi indiziari sono stati desunti dalle risultanze delle intercettazioni, telefoniche e tra presenti, dalle contestuali videoriprese effettuate presso i locali degli uffici della Motorizzazione Civile di COGNOME, che avrebbero fatto emergere l’esistenza di un vasto sistema corruttivo nell’ambito degli uffici della Motorizzazione Civile di COGNOME, per prassi adottate da alcuni funzionari in servizio presso detto ufficio e numerosi titolari di agenzie per pratiche automobilistiche.
Nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
2.1. Con il primo motivo deduce cumulativamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), c), e), cod. proc pen. in relazione alla gravità indiziaria per l’inutilizzabilità delle intercettazion cui al decreto autorizzativo n. 226/2020.
Si censurano le argomentazioni con cui il Tribunale ha respinto le eccezioni dedotte in tema di: i) tardività della proroga disposta con decreto del 7 gennaio 2021, dopo che il termine era scaduto il giorno precedente (il 6 gennaio); ii) carenza di motivazione dei decreti che hanno autorizzato le proroghe delle intercettazioni nei confronti di COGNOME.
Rispetto al primo punto, si osserva che il riferimento all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. che differisce la scadenza del termine al giorno successivo a quello festivo, è da ritenersi errato perché la norma richiamata riguarda solo i termini
processuali e non la durata delle intercettazioni che incide sulla compressione di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 14 e 15 Cost.).
Con riferimento al secondo punto si osserva che gli esiti delle intercettazioni ambientali non avrebbero offerto elementi utili nei confronti di COGNOME NOME, dato che la motivazione delle proroghe è stata basata sulle risultanze delle contestuali intercettazioni telefoniche e quindi di elementi di prova diversi da quelli acquisiti grazie alle intercettazioni ambientali di cui si è disposta la proroga Inoltre, si rileva che il Tribunale ha errato nel fare riferimento alla proroga (l sesta) del 18 marzo 2021 anziché a quella oggetto della deduzione difensiva relativa al decreto dell’8 marzo 2021.
2.2. Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi rispetto al capo 159), derubricato nel reato di cui all’art. 318 cod.pen.
Si censura la valutazione degli elementi di prova rappresentati dalla consegna di una busta da parte di NOME COGNOME a NOME COGNOME, senza alcuna certezza sul contenuto della stessa e circa la riferibilità all’immatricolazione dei due autocarri curati dall’agenzia di NOME COGNOME.
In relazione al capo 162) si censura l’omessa valutazione del dato temporale, essendo gli episodi sospetti emersi dalle captazioni riferibili a fatti avvenuti fino a 15 febbraio 2021, atteso che dopo tale data emerge solo un episodio del 23 aprile 2021 non sorretto da un valido decreto autorizzativo.
In generale, poi, si contesta la debolezza degli indizi considerato che il fatto che l’indagato portasse con sé le buste al termine della giornata lavorativa non dimostra che contenessero denaro, tenuto conto che le videocamere non hanno mai ripreso l’indagato recarsi in bagno ad aprire le buste (come accaduto per i suoi colleghi), ed è discutibile il riferimento alla parziale apertura dela busta ritratta una fotografia che avrebbe fatto intravedere una banconota da 100 euro.
2.3. Con il terzo motivo riferito alle esigenze cautelari, si deduce cumulativamente la violazione di legge e vizio della motivazione sotto il profilo del pericolo di reiterazione dei reati, desunto da elementi incerti che non dimostrerebbero la serialità dei reati di corruzione, potendo essere fatti episodici ed occasionali, non essendo comprovati altri contatti che potrebbero consentirgli di reiterare il reato.
Si censura anche la motivazione con cui è stata esclusa la possibilità di applicare misure diverse da quella detentiva, per la ritenuta inidoneità dell’applicazione della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. inammissibili sono i motivi di ricorso dedotti in punto di gravi indiziaria, mentre si devono ritenere fondate le censure articolate in merito esigenze cautelari.
Innanzitutto, deve rilevarsi la inammissibilità del motivo dedotto merito all’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto di p tardivo, in ragione della insufficienza della c.d. prova di resistenza, atteso rilevata scadenza del termine di durata delle intercettazioni prima della pro riscontrata con riferimento al decreto contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO trattandosi di un vizio che afferisce solo tale unico decreto, avrebbe impost verificare, elidendo le risultanze delle sole intercettazioni viziate sotto tale profilo, quali sarebbero state le conseguenze sulla tenuta del quadro probato essendo evidentemente valide e pienamente utilizzabili tutte le a intercettazioni.
Quanto al diverso profilo del dedotto vizio della motivazione dei decreti proroga delle intercettazioni, oltre a risultare carente la prova della insuffic sostenere l’impianto accusatorio delle intercettazioni residue, validame autorizzatkrYon interessate dai vizi dedotti, si tratta comunque di una quest manifestamente infondata.
I decreti di proroga allegati fanno effettivamente riferimento alle risul delle indagini acquisite nel loro complesso da fonti di prova anche diverse d sole captazioni ambientali, ma non esiste alcuna preclusione alla valorizzazione elementi di prova diversi da quelli derivanti dalle captazioni stesse per giustif la proroga.
È del tutto irrilevante che gli elementi posti a fondamento delle prorog dAlle captazioni ambientali non siano stati acquisiti attraverso le stesse capta eseguite prima della richiesta di proroga, essendo al contrario rilevante ai fin proroga qualunque risultanza investigativa utile a confermare il quadro indiziar a condizione che risulti chiara l’utilità di proseguire quelle operazioni ai fi indagini, come avvenuto nel caso di specie.
L’utilità di proseguire le intercettazioni tra presenti nella stanza o allocata la postazione di lavoro dell’indagato è stata, infatti, gius ampiamente dalle concomitanti intercettazioni telefoniche che rendevano evidente la necessità di continuare il controllo di quanto avveniva nella sua sede di la indipendentemente dall’acquisizione o meno di elementi di prova nei suoi confront attraverso le disposte captazioni ambientali.
Del tutto irrilevante è, quindi, anche la questione dedotta sulla ome risposta del Tribunale sulla proroga dell’8 marzo , a fronte di quanto evidenziato in
generale sulle altre proroghe e per la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo che omette di considerare la unitarietà dell’indagine e la doverosa valutazione complessiva delle risultanze istruttorie poste a fondamento delle proroghe delle intercettazioni in corso.
Le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso sulla gravità degli indizi sono inammissibili perché reiterative di quelle già proposte e rigettate dall’ordinanza del riesame con motivazione adeguata e completa.
Infatti, con motivazione congrua ed ineccepibile sotto il profilo della logica delle argomentazioni, il Tribunale ha valorizzato, nel contesto della circolazione di buste contenenti denaro (emerso dalla videoriprese effettuate nei bagni), la frase con cui COGNOME accompagna la consegna della busta (“…tieni, mi ha dato questa cosa NOME“), e la concomitanza temporale della lavorazione da parte di COGNOME della pratica amministrativa relativa alle due immatricolazioni dell’agenzia di COGNOME NOME.
La tesi difensiva dell’assenza della prova della consegna di denaro per la dedotta irrilevanza della ulteriore circostanza che l’indagato i dopo aver estratto la busta dalla carpetta dei documenti la riponesse nella tasca della propria giacca per portarla fuori dall’ufficio, si fonda su argomentazioni che senza inficiare la logica di quelle poste a base dell’ordinanza impugnata si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, restando esclusa in sede di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
In relazione al capo 162) l’eccepita utilizzazione di elementi di prova tratti da videoriprese non autorizzate risulta del tutto generica, non essendo stato chiarito preliminarmente se gli elementi indiziari per l’episodio del 23 aprile 2021 siano stati tratti da tale fonte di prova.
Peraltro, non si spiega – né si comprende – quale sia la rilevanza ai fini della misura cautelare della ritenuta prosecuzione dei reati fino al 15 febbraio 2021 piuttosto che fino al maggio del 2021 come contestato nel capo di imputazione
provvisoria, una volta verificata comunque la sistematicità e la non occasionalità delle condotte corruttive.
Fondate per le ragioni e nei limiti che seguono sono, invece, le censure mosse in punto di esigenze cautelari.
Nulla è stato rilevato nell’ordinanza impugnata in merito al pericolo di inquinamento delle prove,sicchè rispetto a tale profilo non emergono elementi che possano supportare l’applicazione della misura cautelare.
L’ordinanza è incentrata unicamente sul pericolo di reiterazione dei reati desunto dalle modalità dei fatti, dai legami con altri funzionari e con i titolari agenzie per pratiche automobilistiche /che il ricorrente potrebbe utilizzare per commettere nuovi reati di corruzione.
Si è osservato, inoltre, che solo una misura coercitiva detentiva potrebbe interrompere la rete di rapporti e di conoscenze esistente all’interno ed all’esterno della pubblica amministrazione.
È una valutazione che sebbene corretta in termini di principio, pecca per carenza di concretezza e di specificità, non potendosi desumere il pericolo di reiterazione senza la evidenza di elementi di fatto da cui trarre la probabilità della commissione di altri reati, non essendo sufficiente il riferimento a ipotetici collaboratori diversi da quelli già indagati.
A seguito della introduzione del canone dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato nell’art.274, lett.c), cod. proc. pen. per effetto della modifica disposta dalla legge 16/04/2015, n.47, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudice della cautela deve indicare gli elementi specifici per i quali reputi che l’indagato possa avere la possibilità e l’occasione di reiterare reati analoghi a quelli per cui si procede, dovendosi fondare tale valutazione prognostica su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare (Sez. 6, 11 febbraio 2316, n. 8211, Rv. 266511).
Sotto il profilo della scelta della misura risulta ancora più evidente la carenza della motivazione in relazione alle ragioni per cui la misura interdittiva non è stata ritenuta sufficiente ad impedire la reiterazione dei reati.
Non vi è dubbio che l’esistenza di un sistema di corruzione diffuso, allorchè si presenti connotato da consuetudini radicate nell’operato della pubblica amministrazione con il coinvolgimento esteso ad una parte numericamente f consistente del personale addetto ad un determinato settore, possa giustificare di per sé l’applicazione di misure coercitive detentive, per la inutilità di misure interdittive ad personam che, lasciando immutata la possibilità di interfacciarsi con
altri soggetti inseriti nel medesimo sistema criminoso, risulterebbero inidonee a prevenire la commissione di altri reati.
Ma è necessario che siano evidenziati gli elementi di fatto che dimostrano l’esistenza di tale rete pervasiva di illeciti rapporti interpersonali, per giustific l’applicazione di misure coercitive detentive rispetto alle misure interdittive che sarebbero, altrimenti, sufficienti ad impedire la prosecuzione dei reati.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con riguardo alle esigenze cautelari / con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di COGNOME perché provveda ad integrare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le evidenziate lacune della motivazione impugnata.
P.Q.M..
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di COGNOME, competente ai sensi dell’art. 309 co. 7, c.p.p.
Il Co te ire estensore
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2023
Il Presidente