Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3935 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3935 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2025 del Tribunale di Napoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Napoli ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, applicata a NOME COGNOME con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 29 settembre 2025, con quella del divieto di dimora nelle province di Caserta e Benevento.
NOME COGNOME è sottoposto a indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110,319,321 cod. pen., ascrittogli in concorso con NOME, NOME COGNOME, NOME e NOME perché NOME, quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, partecipata del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla gara di appalto
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indetta dal Comune RAGIONE_SOCIALE Giorgio del Sannio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, versava al AVV_NOTAIO NOME COGNOME e al presidente della commissione di gara, NOME COGNOME, la somma di 10.000 euro ciascuno per garantirsi l’aggiudicazione, somma versata a titolo di acconto rispetto a quella maggiore di 90.000 euro da versare in seguito all’aggiudicazione dell’appalto. Il ricorrente, secondo la prospettazione accusatoria, fungeva da agevolatore della condotta corruttiva procurando ad NOME gli incontri a Napoli con il AVV_NOTAIO COGNOME, allo scopo di evitare che i due si contattassero direttamente.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge (in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319 cod. pen.) per insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla ritenuta consapevole partecipazione dell’indagato al patto corruttivo nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione al confronto con elementi di prova decisivi.
Sostiene il ricorrente che l’elemento fondante dell’accusa a suo carico non è stato individuato nell’aver agevolato gli incontri dell’NOME con il COGNOME, bensì in quello di essersi attivato per cercare di porre rimedio all’esito imprevisto della gara oggetto dell’accordo corruttivo e, dunque, per una condotta postuma finalizzata ad ottenere il prezzo del reato e inidonea a dimostrare la consapevole partecipazione al pactum sceleris.
La motivazione dispiegata a tal riguardo è, pertanto, illogica non potendosi automaticamente inferire il consapevole concorso del ricorrente nella corruzione a monte né rilevano a questo riguardo il contenuto criptico dell’incontro e altri dati afferenti alle modalità del contatto.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe trascurato prove a discarico allegate dalla difesa e, in particolare, la circostanza che non era stato il ricorrente ad accompagnare NOME a Napoli in occasione della consegna bensì altro dipendente.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sulla erronea qualificazione della condotta di corruzione per atto contrario (art. 319 cod. pen.), anziché come fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), e vizio di contraddittorietà della motivazione.
Il compendio indiziario è incentrato sulla sola prova delle dazioni di danaro ma nulla emerge sul concreto apporto fornito dal pubblico ufficiale all’atto contrario ai doveri di ufficio, se non quello dell’attribuzione del punteggio gonfiato alla proposta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ipotesi che, viceversa, è stata smentita sia dalla sentenza del Tar che ha respinto il ricorso della società concorrente (poi esclusa per anomalia dell’offerta) sia dal consulente del pubblico ministero, che ha ritenuto
legittima l’attribuzione del punteggio al RAGIONE_SOCIALE. Dagli atti non è quindi emerso alcun atto contrario ai doveri di ufficio.
2.3. carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sui criteri di scelte delle misure essendo stata trascurata la incensuratezza dell’indagato, la risalenza della condotta, la marginalità e occasionalità del contributo offerto, circoscritto ad un limitatissimo arco temporale, l’intervenuta cesura del rapporto lavorativo del NOME con la RAGIONE_SOCIALE, il contesto familiare e la disponibilità di altre fonti di reddito lecite del ricorrente.
Risulta evidentemente sproporzionata anche l’ampiezza della misura disposta che avrebbe potuto essere delimitata al Comune di San Giorgio del Sannio e tuttalpiù al Comune di Rotondi, dove la società RAGIONE_SOCIALE ha la sede, non emergendo frequentazioni o contatti sospetti con soggetti o enti delle province di Benevento e Caserta rapportabili al pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il motivo di ricorso che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza del 2 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, come precisato in dispositivo.
Il primo motivo del ricorso è in parte infondato e, in parte, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevat come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del COGNOME con riferimento al concorso nel reato di corruzione per atto contrario.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi, anche ai fini della qualificazione giuridica delle condotte.
Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, i giudici di merito hanno dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni e, particolare, il tenore dell intercettazioni eseguite durante le indagini.
L’ordinanza impugnata (pag. 17) ha valorizzato a carico del NOME, oltre ai contatti con l’NOMENOME suo datore di lavoro, per procurargli un appuntamento con il COGNOME – accertati attraverso i controlli diretti ed ai quali l’NOME NOME veniva accompagnato da altra persona – il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate e di un messaggio wathsapp intervenuti durante le operazioni di gara, svoltasi il 24 novembre 2022, nel momento in cui l’NOME aveva appreso dell’aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa concorrente.
Allarmato e preoccupato del risultato, perché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era risultato secondo, l’NOME sollecitava il figlio, che lo informava delle risultanze della gara ancora in corso, affinché chiamasse immediatamente NOME, “perché non c’era tempo”, il quale, a sua volta avrebbe dovuto chiamare qualcun altro.
In un messaggio, inoltrato direttamente al NOME, NOME scriveva a questi chiedendogli “di fare una telefonata a quello e di farlo chiamare urgentemente” specificando che “doveva contattare il paesano per dirgli che quello doveva fare la telefonata e dire ma che state facendo deve bloccare no perciò ti ho fatto chiamare subito perché non ci sta il tempo di andare avanti e indietro che stanno in seduta”
Il Tribunale del riesame (pag. 25 e 26) ha ritenuto configurabile il concorso del ricorrente nel reato di corruzione valorizzando non solo la circostanza che il NOME aveva contribuito all’avvicinamento del AVV_NOTAIO COGNOME, procurando all’NOME gli incontri con questi, ma, soprattutto, la piena conoscenza e consapevolezza del contenuto di tali incontri, palesata dalle conversazioni intercettate e dal messaggio whatsapp del 24 novembre 2022.
A tal riguardo nell’ordinanza impugnata si osserva “la consapevolezza del NOME sulla natura illecita dell’incontro tra il proprio datore di lavoro e il AVV_NOTAIO di San Giorgio del Sannio, risulta comprovata non solo dal punto di vista logico, ma anche dall’utilizzo nelle conversazioni con NOME di frasi brevi e generiche, al solo fine di evitare di fornire indicazioni compromettenti a coloro che potevano essere in ascolto di questi colloqui. Il contatto che l’ilari° aveva avuto con il
ricorrente nelle fasi di aggiudica della gara ne denota che questi aveva piena consapevolezza dell’accordo corruttivo raggiunto con COGNOME, anche con riferimento ai soldi che NOME aveva versato, non avendo avuto bisogno di alcuna delucidazione sui soggetti che avrebbe dovuto contattare per cercare di recuperare la situazione alla quale l’NOME faceva riferimento”.
Il Tribunale ha esaminato, altresì, le deduzioni difensive ritenute inidonee a deprivare di valore indiziario gli elementi raccolti.
Premesso che l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, il Tribunale osservava che nella memoria difensiva il ricorrente COGNOME aveva ricondotto i fatti accertati a un fatto privo di rilevanza penale o, al più alla mera connivenza, essendo, invece, configurabile la partecipazione attiva del predetto alla condotta illecita e una piena e volontaria adesione alla vicenda corruttiva non essendo rilevante che il NOME non avesse conseguito una alcuna utilità in proprio.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il ricorrente ripropone una valutazione frazionata e atomistica delle risultanze processuali che il Tribunale, invece, facendo corretta applicazione di criteri di inferenza logica, ha unitariamente valutato esaminando il contributo del ricorrente – la facilitazione degli incontri tra l’NOME e il AVV_NOTAIO COGNOME – alla luce dell’evoluzione ed epilogo della vicenda, epilogo, testé descritto, di cui sarebbe illogico e contraddittorio non tenere conto ai fini della ricostruzione della condotta ascrittagli e quale mero irrilevante segmento esecutivo.
L’operazione ricostruttiva del Tribunale non ha, infatti, ritenuto configurabile a carico del NOME un contributo successivo all’accordo e intervenuto nella sola fase esecutiva, ma un contributo pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 110 cod. pen. perché il ricorrente, pur essendo rimasto estraneo al patto illecito, aveva avuto piena e consapevole compartecipazione della istaurazione del rapporto corruttivo ed era stato chiamato in causa proprio per assicurare che il risultato di gara fosse funzionale all’accordo raggiunto per il suo tramite e fornendo, così, un apporto proprio al segmento di condotte tipiche che integrano il delitto di corruzione.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto sussumibile la condotta accertata nel reato di corruzione propria (pag. 27) poiché la somma di denaro versata dall’NOME era diretta all’alterazione della gara, circostanza questa che consente di ravvisare nei fatti di causa anche il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.).
L’ordinanza impugnata ha ritenuto accertato che le somme di denaro versate sia al COGNOME, presidente della commissione di gara e, quindi, soggetto direttamente coinvolto nell’attribuzione dei punteggi alle singole offerte, sia al
COGNOME, AVV_NOTAIO del comune alle cui direttive il COGNOME era solito attenersi, costituivano sicuramente il prezzo dell’accordo corruttivo finalizzato all’alterazione della gara il cui esito era stato NOMEte falsato in ragione dell’intervenuto accordo corruttivo con l’assegnazione di punteggi volutamente gonfiati all’offerta tecnica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Osserva la Corte che ie conclusioni raggiunte dal Tribunale non sono inficiate dalla circostanza che tale condotta “contra legem” non era stata idonea a far vincere l’appalto al RAGIONE_SOCIALE, che si era aggiudicato il servizio di raccolta dei rifiuti solo dopo l’esclusione della società risultata vincitrice per anomalia del ribasso operato nell’offerta presentata.
Né la ritenuta illegittimità della gara è smentita dalla natura collegiale della commissione i cui membri avevano assegnato tutti lo stesso alto punteggio al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il reato di cui all’art. 353 cod. pen. costituisce, infatti, reato di perico concreto che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’evento del reato è integrato, oltre che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l’interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837 – 01).
Nel caso in esame correttamente è stato ritenuto configurabile il turbamento della gara per effetto della attribuzione di punteggi gonfiati alla proposta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, frutto della collusione tra l’NOME e il NOME, a nulla rilevando la vicenda dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara ad altra ditta (esclusa in sede giurisdizionale).
La condotta collusiva registrata in relazione alle operazioni di gara rende configurabile il reato di corruzione per atto contrario in quanto l’accordo e il pagamento del corrispettivo, in parte eseguito, in favore del presidente della commissione di gara e del AVV_NOTAIO erano stati funzionali al compimento di un atto illecito, perché vietato da norme imperative (cfr. Sez. 6, n. 16672 del 02/02/2023, Rinzivillo, Rv. 284611 – 01).
5.11 terzo motivo del ricorso sulla sussistenza delle esigenze cautelari è fondato.
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Se appare ininfluente ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari l’incensuratezza del COGNOME, che costituisce un dato neutro, al pari del contesto familiare e della disponibilità di altre fonti di reddito dell’indagato, che non appaiono congruenti neppure con il fatto contestato al COGNOME nel quale non risulta un suo coinvolgimento economico, colgono, invece, nel segno i rilievi del ricorso sulla risalenza della condotta – i fatti si sono svolti nel novembre 2022 -, e, soprattutto, la marginalità e occasionalità del contributo offerto, circoscritto ad un limitatissimo arco temporale e condizionato dallo svolgimento di attività lavorativa del NOME presso la società RAGIONE_SOCIALE, poi cessato.
L’ordinanza impugnata, a fronte dalla ricostruzione del contesto in cui si sono svolti i fatti che denotano la estraneità del NOME agli interessi in gioco – quello economico del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che aveva sottomesso la sua qualità a fini di arricchimento personale, quello di NOME interessato all’assegnazione, con qualunque mezzo, di lavori per la sua impresa – e che non appare indicativo della esistenza di una rete di relazioni estesa in ambito provinciale – e, addirittura delle due Province di Benevento e Caserta, rete di relazione e contatti idonea a fornire adeguata motivazione del pericolo di recidiva risultando trattarsi, viceversa, di un intervento maturato in un circoscritto contesto amicale e lavorativo, intervento che, anche per l’effetto deterrente collegato al disvelamento dei fatti, non appare ragionevolmente replicabile con compromissione delle funzioni pubblicistiche che, attraverso la misura, si vorrebbe prevenire.
6.All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica consegue la dichiarazione di perdita di efficacia della misura che la cancelleria comunicherà al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del GIP del Tribunale di Napoli del 2/9/2025. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di dimora e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.