Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40722 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Tradate il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanz limitatamente al capo b) e per il rigetto nel resto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso associandosi alle richieste del Pubblico Ministero in relazione al capo
e riportandosi per il resto ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Milan decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da NOME COGNOME, ha disposto le misure congiunte del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare professione di architetto e di svolgere attività di impresa e ricoprire uffici d di persone giuridiche per la durata di un anno, in sostituzione della misura arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordin
emessa il 30 luglio 2025 per la imputazioni provvisorie relative ai reati di falso di cui agli artt. 81, 496, 48,479 cod. pen. (capo A), e di corruzione propria di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capi B ed E).
Al ricorrente, nella qualità di Presidente della RAGIONE_SOCIALE nel triennio dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2025 si contestano i reati di false dichiarazioni sulle qualità personali e di falsità ideologic per induzione in errore (capo A), di corruzione propria (capi B ed E), per avere ottenuto incarichi di collaborazione per lavori di RAGIONE_SOCIALE edilizia nel corso del predetto mandato pubblico come architetto e libero professionista da parte delle società di RAGIONE_SOCIALE – facente capo a RAGIONE_SOCIALE COGNOME – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE – facente capo a COGNOME NOME – senza astenersi durante le sedute della predetta RAGIONE_SOCIALE (organo tecnicoconsultivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) in cui venivano approvati i progetti dalle stesse presentati, previamente dichiarando e attestando falsamente di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse, derivante invece dagli incarichi ricevuti dalle predette società di RAGIONE_SOCIALE, in violazione del d.lgs. n 62/2013 (art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi.
Oltre ad alcune sedute della RAGIONE_SOCIALE specificamente indicate a titolo esemplificativo del giugno e ottobre 2023, nell’imputazione viene fatto generico riferimento all’omessa dichiarazione della situazione di AVV_NOTAIO conflitto di interessi rispetto a tutti gli investitori privati (Unipol, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE 92, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) ai quali il COGNOME aveva proposto di finanziare i suoi studi sui “RAGIONE_SOCIALE” e le “RAGIONE_SOCIALE Metropolitane”, patrocinati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I reati di falso e di corruzione di cui ai capi A) e B) sono contestati in concorso con l’AVV_NOTAIO alla rigenerazione urbana AVV_NOTAIO, per avere questi dapprima favorito la nomina di COGNOME quale presidente della predetta RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, avendolo appoggiato con il conferimento il 12 gennaio 2023 del “patrocinio gratuito” del RAGIONE_SOCIALE, assegnato al progetto di rigenerazione urbana denominato “RAGIONE_SOCIALE“, curato dallo “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, grazie al quale il predetto professionista, poteva dare inizio e impulso ad una imponente iniziativa speculativa privata volta alla trasformazione urbanistica del territorio di vaste aree della periferia di RAGIONE_SOCIALE, perché agevolato dalla spendita del logo comunale nella ricerca di finanziatori e investitori privati con cui stipulare accordi di partenaria pubblico e privato (PPP), con quote di edificazione riservate alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), al fine di giustificare l’interesse pubblico sotteso ad un progetto che mirava in realtà a lucrare “alte parcelle” senza curarsi dell’assetto
urbanistico vigente, ed anzi mirando a discostarsi dalle prescrizioni morfologiche dettate dal PRG, venendo così ad attuare un diverso “PGT ombra”, secondo la definizione emersa dalle chat acquisite agli atti di indagine.
La corruzione di cui al capo B) riguarda più specificamente il rapporto di collaborazione professionale intercorso tra il COGNOME e NOME COGNOME, manager e socio della società di RAGIONE_SOCIALE, attraverso il quale COGNOME otteneva ingenti remunerazioni di incarichi professionali in cambio della messa a disposizione della propria funzione di presidente della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, favorendo l’approvazione in RAGIONE_SOCIALE dei progetti presentati dalla predetta società o per conto di detta società.
In tal modo COGNOME condizionava le scelte urbanistiche della citta di RAGIONE_SOCIALE in accordo con l’AVV_NOTAIO, che lo agevolava sia attraverso il conferimento del gratuito patrocinio di cui si è detto e sia partecipando e stimolando incontri con operatori e investitori privati per la realizzazione dei progetti urbanistici elabora in accordo dalla società RAGIONE_SOCIALE e dallo RAGIONE_SOCIALE.
A riscontro dell’accordo corruttivo si riportano le chat estrapolate dai telefoni sequestrati e la messaggistica intercorsa tra NOME, COGNOME e NOME COGNOME, che dimostrano come le collaborazioni tra COGNOME e COGNOME siano intervenute dopo che il primo era stato nominato presidente della RAGIONE_SOCIALE, a riprova che le remunerazioni professionali rappresentavano, anche se non fittizie, il prezzo della corruzione per atti contrari, individuati nella partecipazione alle delibere nelle quali venivano concessi i pareri favorevoli ai progetti della RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE (GocciaBonvisa, INDIRIZZO, INDIRIZZO, e INDIRIZZO), in violazione degli obblighi di astensione.
Con riferimento ai progetti di “INDIRIZZO“e “INDIRIZZO“, nell’ordinanza del riesame si assume che il COGNOME avrebbe effettuato dei pagamenti di 30 mila euro e di 50 mila euro, giustificati unicamente dall’accordo corruttivo.
La corruzione ascritta al capo E) si riferisce ad un accordo di collaborazione professionale intercorso il 26 giugno 2024 tra lo studio COGNOME e la società svizzera RAGIONE_SOCIALE (denominata anche A++), facente capo a NOME COGNOME, che si assume finalizzato a condizionare l’esercizio della funzione pubblica svolta da COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non essersi astenuto nella seduta in cui è stata decisa l’approvazione del progetto presentato dalla predetta società per “INDIRIZZO“.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo censura la carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di corruzione di cui al capo B), in contraddizione
con la diversa decisione assunta sempre in sede di riesame nei distinti ed autonomi procedimenti svolti nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, si rappresenta che il Tribunale del riesame, con identica composizione, ha riqualificato il reato di cui al capo B) ai sensi dell’art. 318 cod. pen. ritenendo integrata la corruzione impropria per esercizio della funzione senza prova del compimento di atti contrari.
Il ricorrente si duole perché solo nelle ordinanze riferite ai concorrenti la questione è stata affrontata con esauriente motivazione, mentre nella ordinanza che qui si impugna il tema è stato trattato attraverso un semplice rinvio alle argomentazioni dell’ordinanza genetica, in violazione del carattere interamente devolutivo del riesame anche in mancanza di specifiche doglianze.
La circostanza che il ricorso di COGNOME vertesse unicamente sulle esigenze cautelari non esimeva il Tribunale dal valutare anche il profilo relativo alla qualificazione del reato di corruzione per la sua incidenza sulle esigenze cautelari, attesa la minore gravità del reato previsto dall’art. 318 cod.pen.
In definitiva, si invoca la violazione del principio di parità di trattamento dell persone sottoposte ad una medesima misura cautelare.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 Cost. sempre in riferimento alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo B). Si obietta che il Tribunale ha violato l’art. 3 Cost. sotto il prof dell’ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra i soggetti posti identica posizione fattuale e giuridica.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto della cessazione del rapporto di impiego che ha dato origine ai reati di corruzione e falso, avendo il ricorrente dismesso l’incarico rivestito nella RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE che si è sciolta dal mese di maggio 2025, trattandosi di reati connessi al ruolo pubblico oramai cessato.
È errato il riferimento all’art. 360 cod. pen. atteso che per giurisprudenza costante il principio della persistenza dei doveri pubblicistici anche dopo la formale cessazione della carica rivestita va verificata alla luce del caso concreto, dovendo ricorrere circostanze fattuali idonee a consentire la commissione di condotte dello stesso tipo dopo la cessazione della qualifica pubblica.
Inoltre, considerato che l’unico soggetto politico con cui ha avuto contatti, l’ex AVV_NOTAIO COGNOME, è a sua volta dimissionario, ciò rende impossibile la riproposizione di altri accordi corruttivi.
Non può desumersi il pericolo di reiterazione dalla attività svolta per la propria professione di architetto, che di per sé non è indice di un rischio di recidiva.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla disposta applicazione congiunta delle misure interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290 cod.pen. che appare sproporzionata perché preclude l’esercizio della professione rispetto a qualunque attività anche priva di correlazione con la commissione di reati.
Ugualmente grave è la immotivata applicazione della misura nella durata massima consentita pari ad un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni seguenti.
Innanzitutto, va osservato che non possono trovare accoglimento i primi due motivi che ravvisano una contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto alle valutazioni operate in punto di qualificazione giuridica del medesimo reato nei confronti dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME nei paralleli procedimenti di impugnazione cautelare, separatamente trattati innanzi al medesimo Tribunale e nella stessa composizione collegiale.
Nella materia cautelare, allorchè i procedimenti di impugnazione siano trattati separatamente e in modo autonomo l’uno dall’altro, non può trovare applicazione l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. perché la frammentazione e l’autonomia dei diversi procedimenti, per il margine di discrezionalità valutativa propria di ogni decisione, possono dare luogo a valutazioni difformi, che possono essere eventualmente sanate per il carattere provvisorio delle decisioni, attraverso la rivalutazione delle singole posizioni da parte del Giudice che procede (Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, COGNOME Donato, Rv. 222261).
Quest’ultimo indirizzo si pone in continuità con la sentenza delle Sez. Un. 22/11/1995, Ventura, n. 41, la quale, con riferimento all’art. 309 cod. proc. pen., in tema di riesame, e ai successivi artt. 310 e 311 in tema, rispettivamente, di appello e di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali, ha ritenuto che “la frammentazione e l’autonomia dei relativi procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurima permette, inoltre, per il margine di discrezionalità concessa al giudicante nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni che, pur avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’art. 587”; ed 2 ha precisato che “solo nell’ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, è possibile, sulla base dei principi propri dell’ordinamento processuale, estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione stessa, purché
non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento”.
In materia di misure cautelari personali, secondo tale orientamento consolidato, presupposto indispensabile per l’estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.
Solo quando il vizio dedotto infici radicalmente la legittimità della ordinanza genetica, perché emessa fuori dai casi consentiti, esso si estende necessariamente agli altri coindagati, anche se costoro non abbiano proposto impugnazione o la loro impugnazione sia stata rigettata per ragioni diverse da quelle afferenti il rilevato vizio strutturale (in tale senso, vedi S Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Monforte, Rv. 229193).
Pertanto, la differente valutazione operata in sede di separati procedimenti cautelari nei confronti dei coindagati in tema di qualificazione del reato non può giovare al ricorrente per effetto di tale pretesa automatica estensione, e neppure può essere oggetto di una disamina in questa sede di legittimità attesa la genericità del motivo dedotto incentrato soltanto sulla pretesa preferenza da accordare alla qualificazione ai sensi dell’art. 318 cod. pen. perché reato meno grave rispetto al reato previsto dall’art.319 cod. pen.
Si deve ricordare che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e su relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.
Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982).
Di conseguenza, avendo la difesa optato per una impugnazione limitata al vaglio delle sole esigenze cautelari, era senz’altro consentito al Tribunale per il riesame fare riferimento a quanto indicato nel provvedimento genetico al fine di evitare la ripetizione di elementi già conosciuti dalle parti, in assenza di specifiche doglianze rivolte dagli interessati al provvedimento oggetto dell’impugnazione.
Né è possibile alla Corte di cassazione, che sia stata investita da motivi specifici afferenti alla gravità indiziaria in separati procedimenti incidentali impugnazione proposti da altri coindagati, operare una estensione delle valutazioni svolte in quei procedimenti, sebbene trattati dallo stesso Collegio giudicante, per la già evidenziata autonomia dei singoli procedimenti cautelari.
Non appare neppure delineabile una violazione del principio di uguaglianza affermato dall’art. 3 Cost. poiché la diversità delle valutazioni nelle singole decisioni è una conseguenza della autonomia delle decisioni riferite alle singole posizioni processuali, che dipende dalla scelta delle differenti strategie difensive, suscettibili di dare luogo ad esiti diversi che restano comunque confinati all’ambito cautelare, non interferendo con la imputazione del giudizio di cognizione, e potendo trovare rimedio nel corso del procedimento davanti al giudice che procede in sede di istanze di modifica o revoca della misura ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
Risultano fondati, invece, i motivi dedotti con riferimento alla rilevata insussistenza delle esigenze cautelari.
Secondo un costante orientamento espresso da questa Corte, in materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti inseriti all’apparato amministrativo, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reat introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266511).
Si è anche più volte affermato che si può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché si fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all’amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634).
La decisione impugnata appare innanzitutto carente nella indicazione dei legami con altri pubblici amministratori, con i quali si assume che l’indagato,
interferendo nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni, potrebbe reiterare i reati della stessa specie di quelli per cui si procede.
La cessazione dell’incarico pubblico correlato con i reati al medesimo ascritti, insieme allo scioglimento della RAGIONE_SOCIALE e alle dimissioni dell’unico coindagato che rivestiva incarichi pubblici (ovvero il coindagato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO alla rigenerazione urbana), unitamente al clamore mediatico seguito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’indagato, sono circostanze di fatto che non possono essere superate attraverso astratte presunzioni o congetture.
In particolare, appare censurabile il passaggio della motivazione con cui si assume che l’indagato avrebbe “intrattenuto rapporti privilegiati con esponenti politici” in grado di perpetuare la propria influenza nelle decisioni della pubblica amministrazione non solo milanese, ma addirittura anche con riferimento alla propria attività professionale in altri ambiti territoriali, ove lo stesso potrebb riprodurre gli stessi schemi criminali per condizionare la gestione urbanistica nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una affermazione generica e priva di agganci con le emergenze investigative allo stato evidenziate, che confonde il piano delle legittime scelte di politica urbanistica di competenza degli enti locali con l’ipotesi criminosa di una commistione di interessi pubblici e privati, che presuppone l’accertamento di una effettiva subordinazione delle decisioni discrezionali amministrative al perseguimento degli interessi dei soli privati investitori, mossi questi ultimi da legittime prospettive di guadagno.
Estendere ad altri soggetti politici, neppure individuati, il proposito criminale di subordinare gli interessi pubblici alle sole aspirazioni dei privati di conseguire ingenti profitti economici, preterrnettendo l’interesse pubblico, secondo uno schema criminale che, peraltro, si attaglierebbe di più alle figure di reato dell’abuso di ufficio di cui all’art.323 cod. pen., recentemente depenalizzata, o a quella da più lungo tempo abolita dell’interesse privato in atti di ufficio di cui all’ar 324 cod pen (abrogata con la legge 26 aprile 1990, n. 86), si palesa come il portato di una presunzione astratta, meramente congetturale, che non può essere posta a fondamento del ravvisato pericolo di reiterazione dei reati.
In secondo luogo, il riferimento al “sistematico impiego distorto della funzione pubblica” da parte dell’indagato senza alcuna specifica indicazione di norme urbanistiche violate, indebolisce la forza persuasiva di tale affermazione, per l’estrema ed obiettiva difficoltà di distinguere, tra i progetti approvati dall RAGIONE_SOCIALE con il voto favorevole del COGNOME, quelli che avrebbero perseguito esclusivamente l’interesse privato a discapito dell’interesse pubblico.
La posizione soggettiva di conflitto di interessi e la conseguente violazione dell’cibbligo di astensione dal partecipare alla relativa delibera non possono essere considerate un indice di sistematica violazione delle leggi urbanistiche o di subordinazione dell’interesse pubblico rispetto a quello privato nella gestione della cosa pubblica, essendo l’obbligo di astensione previsto per prevenire decisioni che potrebbero essere condizionate da tale posizione di conflitto di interessi, ma la sua violazione, una volta accertata, non consente di per sé sola di ritenere che il progetto approvato sia contrario all’interesse pubblico o alla corretta e buona amministrazione dell’assetto urbanistico del territorio.
Inoltre, pur trattandosi di condotte poste in essere in posizione di conflitto di interessi, l’assenza di riferimenti in linea AVV_NOTAIO a dazioni di denaro non giustificate da leciti rapporti professionali indebolisce anche la rappresentazione dell’indagato come un soggetto altamente pericoloso che strumentalizza la propria attività professionale per condizionare l’amministrazione pubblica ai propri personali interessi.
Soprattutto, appare poco coerente con tale rappresentazione anche l’assenza di elementi indicativi del potere dell’indagato di condizionare il voto degli altri componenti della commissione, non essendo stato neppure specificato con quale maggioranza le delibere dei pareri sono state approvate e quale sia stata in concreto l’incidenza del voto del presidente della RAGIONE_SOCIALE per l’approvazione dei progetti approvati nelle situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto
Inappropriato alla finalità evidenziata appare anche il riferimento all’art. 360 cod. pen.
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall’art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l’attività compiuta da “corrotto” nell’esercizio della propria funzione pubblica e l’interesse perseguito dal “corruttore”.
Orbene perché possa assumere rilevanza tale norma è necessario specificare in concreto quali sono gli strumenti operativi che il soggetto dimissionario potrebbe attivare per portare a compimento gli accordi criminosi intervenuti quando rivestiva la carica pubblica.
E sotto questo profilo la motivazione dell’ordinanza ripiega nuovamente sullo stesso argomento fallace che valorizza i presunti legami di affari con soggetti politici non meglio individuati, in grado di portare a compimento gli accordi illeciti assunti dall’indagato quando rivestiva la carica pubblica necessaria per l’attuazione dei progetti criminosi in corso di attuazione.
In conclusione, pur prescindendo dalla valutazione della gravità indiziaria, il quadro delle risultanze investigative delineato nell’ordinanza impugnata non
fornisce adeguata giustificazione della ravvisata ricorrenza dell’unica esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa posta a fondamento delle misure interdittive disposte in sostituzione della misura degli arresti domiciliari in origin applicata dal G.i.p.
L’ annullamento deve essere disposto senza rinvio non ravvisandosi margini ulteriori di valutazione che possano consentire di integrare la motivazione con rifermento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, quale unica esigenza cautelare ravvisata nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la cessazione delle misure interdittive applicate nei confronti di COGNOME NOME.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 12/11/2025