Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46164 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310, c.p.p., quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Vibo Valentia, in data 24.3.2022, aveva rigettato l’istanza con cui quest’ultimo chiedeva, ai sensi dell’art. 299, c.p.p., la revoca ovvero sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare della custodia in carcere attualmente in esecuzione nei suoi confronti in relazione ai reati ascrittigli, tra cui vi è quello di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ex art. 275, co. 1, lett. c), c.p.p., pur in presenza di nuovi elementi al riguardo valorizzati dalla difesa.
Con requisitoria scritta del 29.6.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Con note difensive del 12.7.2023, il difensore di fiducia del COGNOME, nell’aderire alle conclusioni del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente evidenziato il contenuto della sentenza pronunciata in data 8.9.2022 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con cui veniva disposto l’annullamento con rinvio di analoga ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva rigettato l’istanza de libertate del COGNOME.
Premesso che oggetto della richiesta in sede di appello era esclusivamente la rivalutazione delle esigenze cautelari, con esplicito riferimento all’articolo 274, comma 1, c.p.p., che “esige di diagnosticare il pericolo di reiterazione del reato sulla scorta delle circostanze di fatto e della personalità dell’imputato”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il tribunale del riesame avesse rigettato l’appello valorizzando la tenuta del quadro di gravità indiziaria, che, tuttavia, non era stato messo in discussione dall’imputato, i cui rilievi difensivi, ritenuti
infondati, erano stati dal giudice dell’impugnazione cautelare circoscritti alla sola questione della rilevanza del decorso del tempo.
Laddove, sottolineava il giudice di legittimità, “al fine di vincere la presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, c.p.p., la difesa aveva richiamato e analizzato le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, ascoltati nel corso del dibattimento, puntualmente indicando una serie di elementi scaturenti da tali dichiarazioni, che – giusta la tesi difensiva – erano suscettibili di ridimensionare il ruolo di COGNOME e, conseguentemente, di incidere sulla presunzione di pericolosità”.
Dunque, come si legge nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, “il tribunale – nel relegare i temi prospettati dalla difesa al “merito del processo” e nell’invocare il principio del divieto di valutazione frazionata e parziale dell’istruttoria dibattimentale ancora in corso – ha omesso di confrontarsi con tali deduzioni, anche in ipotesi per escluderne la rilevanza, limitandosi a rendere una motivazione insufficiente, ove non apparente”, omettendo “di valutare e dar conto, con congrua motivazione, dei fatti sopravvenuti segnalati dalla difesa”.
Di conseguenza al giudice del rinvio è stato assegnato il compito di colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, essendo specifico dovere del giudice di merito procedere, in presenza di fatti sopravvenuti, ‘a una rivalutazione globale, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all’entità del fatto o alla sanzione irrogabile”.
Cosi definito il perimetro cognitivo del giudice del rinvio, non può non rilevarsi come quest’ultimo non abbia adeguatamente assolto al compito assegnatogli, rendendo una carente motivazione sul punto.
E invero nella ordinanza oggetto di ricorso il giudice della impugnazione cautelare si è soffermato in modo particolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, che ha evidenziato come il ricorrente, da lui conosciuto come “battezzato” storico di ‘idrangheta, fosse stato attivo fino al 2016 non solo “su Roma ma anche sul territorio di Vibo Valentia nella fazione di NOME COGNOME, ribadendo la vicinanza dello stesso a quest’ultima famiglia”, concludendo nel senso che “il fatto che il ricorrente abbia stabilito da tempo la sua residenza a Roma non è chiaro indice di allontanamento dal contesto mafioso di Vibo, giacché proprio
nella capitale, secondo il propalato dei collaboratori, si sarebbe dipanato il suo contributo associativo dal momento del suo trasferimento”.
In tale assunto si annida tuttavia il medesimo vizio motivazionale censurato dalla Prima Sezione Penale di questa Corte nella menzionata sentenza di annullamento con rinvio, in quanto il perdurante inserimento del COGNOME nella “famiglia mafiosa” di NOME COGNOME o, comunque, la sua contiguità al suddetto ambiente mafioso, viene desunta dalla circostanza, riferita dai collaboratori COGNOME e COGNOME, oltre che dallo stesso COGNOME, che il ricorrente “ha spostato da anni la sua residenza a Roma”, dove, “per un certo periodo ha vissuto prevalentemente” il Razionale, indicato dal giudice dell’impugnazione cautelare come “factotum” del NOME, notato dal COGNOME “molto spesso presso il bar sito a Roma centro, che, almeno in parte, è nella disponibilità del Razionale” (cfr. p. 4 dell’ordinanza impugnata).
Orbene non può non rilevarsi la genericità di tale percorso motivazionale, che si risolve in un’affermazione meramente assertiva, a fronte di un dato oggettivo rappresentato dalla spostamento da anni della residenza della COGNOME da Vibo Valentia a Roma, sulla inidoneità di tale rilevante cambiamento a incidere sul legame di appartenenza alla cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, non avendo il giudice del riesame specificato in che termini i rapporti tra il ricorrente e il Razionale, peraltro descritti in termini del tutto vaghi, siano sintomatici di una loro perdurante appartenenza al menzionato sodalizio criminale.
Senza tacere, peraltro, l’esistenza di una discrasia logica rinvenibile nell’affermazione secondo cui il COGNOME e il Razionale si sarebbero mossi sul territorio romano secondo un modus operandi lontano dalla tradizione criminale della ‘RAGIONE_SOCIALE, da cui volevano “affrancarsi”, essendo essi “attivi soprattutto nel campo degli investimenti apparentemente leciti e nel mondo dei colletti bianchi, riservandosi di commettere atti violenti e intimidatori solo laddove, in base a una valutazione di convenienza, fosse stato assolutamente necessario”.
Appare, evidente, infatti che, prima facie, la volontà di “affrancarsi” appare incompatibile con il mantenimento di un legame con la cosca di appartenenza.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio con rinvio al tribunale di
Catanzaro, che provvederà a risolvere le indicate aporie motivazionali, procedendo, all’esito, a una nuova valutazione delle esigenze cautelari. P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma il 20.7.2023.