Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30319 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Iraq il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 30.04.2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 15444 emessa in data 5 aprile 2024, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo
2023 nei confronti di NOME in relazione ai delitti contestati ai capi 1), 11), 14), 26 e 27) dell’imputazione cautelare.
Questa ordinanza ha applicato la custodia cautelare nei confronti dell’NOME in ordine ai reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti connessi al trasporto di stranieri nel territorio dello Sta ovvero diretti a provocarne l’ingresso in territorio italiano in violazione del disciplina in materia di immigrazione, ai relativi reati fine, nonché a reati d riciclaggio.
L’avvocato NOME COGNOME, difensore dell’indagato, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione sarebbe carente in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, infatti, risalirebbero al luglio del 2019 e quelle di riciclaggio, peraltro relative ad ammontare complessivo di 3.000,00, si fermerebbero all’8 gennaio 2021.
Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione della partecipazione all’associazione a delinquere; questo sodalizio non avrebbe natura mafiosa e, dunque, non potrebbe trovare applicazione la massima di esperienza fondata sulla tendenziale stabilità dell’associazione criminosa, in difetto di elementi contrari che attestino il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (e cita in proposito sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 (dep. 2018), COGNOME, Rv. 272153 – 01).
Ad avviso del difensore, nessuno degli elementi indicati dal Tribunale del riesame, dunque, attesterebbe l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per fatti commessi nel 2021.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto sarebbe illogica la motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga, con riferimento alla circostanza della prossima scadenza del permesso di soggiorno che, unitamente ad altre, viene richiamata dal Tribunale del riesame per affermare la sussistenza della citata esigenza cautelare.
La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, tuttavia, fondata su argomenti meramente congetturali, in quanto ricollega il pericolo di fuga, concreto e attuale, alla scadenza del permesso di soggiorno.
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe considerato irrilevante, ai fini di escludere il pericolo di fuga, la spontanea costituzione del ricorrente, ma, ad avviso del difensore, sarebbe manifestamente illogico ritenere che l’imputato si sia costituito per poi programmare di evadere da una misura cautelare di minor rigore,
quale quella degli arresti domiciliari.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 1 luglio 2024 il difensore ha replicato alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
3. Il motivo è fondato.
Il difensore nella memoria depositata nel procedimento di riesame, ha espressamente censurato il difetto di motivazione dell’ordinanza genetica in ordine alla concretezza ed all’attualità del pericolo di reiterazione del reato, riferi peraltro, alla generalità dagli indagati attinti dalla misura cautelare e in assenza d adeguate connotazioni individualizzanti.
Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad un primo annullamento relativo alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha, tuttavia, omesso di motivare, se non in termini meramente apparenti, in ordine alla concretezza e all’attualità del pericolo di recidiva.
Il Tribunale, infatti, non ha considerato nella diagnosi cautelare, la distanza temporale tra la commissione dei reati fine e l’adozione del provvedimento coercitivo.
Il Tribunale ha, inoltre, inferito il pericolo di reiterazione dei reati contes dalle condotte accertate di partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso contestato, senza, tuttavia, svolgere alcun approfondimento sull’effettiva permanenza dello stesso, in ragione dei tratti strutturali e delle sue peculiari connotazioni, e sulla perdurante adesione da parte dell’NOME.
In assenza della disamina di tali elementi, necessari per affermare la sussistenza di esigenze cautelari, concrete ed attuali, non può ritenersi operante
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la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
La giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento ad una contestazione cautelare di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, ha statuito che in tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto la fattispec è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l’esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitt di cui all’art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento de gruppo (Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023 (dep. 2024), NOME, Rv. 285552 – 01; in tema di associazione dedita al narcotraffico, si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272153; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270738).
Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al ritenuto pericolo di fuga.
5. Il motivo è fondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, in considerazione delle condizioni personali del ricorrente, persona di nazionalità estera in possesso di contatti fuori del territorio nazionale e con permesso di soggiorno con scadenza prossima (maggio 2024).
Tali circostanze sono state ritenute dal Tribunale prevalenti rispetto alla sua incensuratezza, alla documentata disponibilità di un domicilio in territorio italiano e al dato dell’asserita spontaneità della sua costituzione.
Anche in ordine al pericolo di fuga, tuttavia, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alle necessarie connotazioni di concretezza e attualità.
È, del resto, manifestamente illogico far derivare la concretezza e l’attualità del pericolo di fuga dalla prossima scadenza del permesso di soggiorno, in quanto tale circostanza è strutturalmente irrilevante, rispetto al pericolo prospettato; l scadenza del permesso di soggiorno è, infatti, compatibile, sulla base di massime di esperienza fondate sul comune corso degli eventi, sia con la volontà di permanere in uno Stato, che con quella di allontanarsi dallo stesso.
Anche su questo punto, dunque, l’ordinanza deve essere annullata per
consentire un nuovo esame.
6. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché provveda a motivare in ordine alla concretezza e all’attualità delle esigenze cautelari, uniformandosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.