Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Corigliano Calabro (CS) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in epigrafe indicata, che ne ha confermato .la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due “reati-scopo” (capi 15, 17 e 20 dell’incolpazione provvisoria).
Secondo l’accusa, l’associazione, che ha operato nel territorio della Sibaritide nell’anno 2020, vedeva al vertice NOME COGNOME:aravetta e, quale suo principale collaboratore, il COGNOME; altri ausiliari erano NOME COGNOME e NOME COGNOME, impegnato essenzialmente nel trasporto degli stupefacenti e, comunque, in compiti
esecutivi; NOME COGNOME e NOME COGNOME, invece, erano gli abituali fornitori, mentre NOME COGNOME era l’addetto alla vendita al dettaglio.
Gli ulteriori addebiti riguardano due acquisti di partite di stupefacenti dal COGNOME, avvenuti il 2 luglio ed il 3 ottobre del 2020, ai quali NOME avrebbe partecipato coadiuvando NOME COGNOME nella fase preparatoria nonché nell’esecuzione, guidando le autovetture utilizzate per il trasporto delle sostanze.
2. Il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Il primo denuncia vizi cumulativi di motivazione in ordine all’esistenza di un’associazione per delinquere, adducendo la mancata od insufficiente risposta del Tribunale sulle circostanze addotte con l’istanza di riesame ed idonee a dimostrare che i due episodi delittuosi specifici – che il ricorrente non contesta – sarebbero circoscritti ed avulsi da un più ampio programma criminale non predeterminato tra quei soggetti.
Tali aspetti, che il ricorso rassegna nuovamente, possono così sintetizzarsi:
NOME COGNOME riferisce di precedenti affari con soggetti del foggiano, tuttavia precedenti al periodo di operatività dell’ipotizzato sodalizio e che comunque non avrebbero visto coinvolti i ritenuti partecipi a quello;
la proposta di avviare un canale di rifornimento di stupefacenti dalla Spagna, esternata dal COGNOME al suo omonimo NOME ed al COGNOME, è rimasta al mero stadio dell’intenzione; e così, pure, quella dell’importazione di cocaina dal Sudamerica tramite tale COGNOME;
il dialogo con COGNOME, in cui COGNOME afferma che «abbiamo perso almeno sette-ottomila euro stamattina» e che l’accusa ricollega all’arresto del COGNOME nel possesso di circa 240 grammi di marijuana, non può riferirsi a tale episodio, essendo quest’ultimo avvenuto tre giorni prima, e non quella mattina, ed essendo di molto inferiore, rispetto a quella cifra, il valore della sostanza sequestrata;
dalle conversazioni intercettate tra gli indagati emergerebbe che, fino al 2 luglio 2020, data del primo dei due acquisti, COGNOME non avesse un sufficiente rapporto di conoscenza con COGNOME (anch’egli coinvolto nell’episodio), sicché deve escludersi una loro comune esperienza in quel settore criminale;
quello del 2 luglio sarebbe il primo trasporto cui ha preso parte COGNOME: dalle intercettazioni si evincerebbe, infatti, che COGNOME dubita con COGNOME delle capacità di costui; che COGNOME invita COGNOME a fare un regalo al COGNOME per la sua collaborazione, a riprova della natura occasionale della stessa; che COGNOME, appreso dal COGNOME delle sue precarie condizioni economiche, gli propone un impiego stabile nella commercializzazione dell’olio da tavola e non in quella degli stupefacenti;
NOME ha preso parte al successivo trasporto del 3 ottobre solo per una congiuntura accidentale, ovvero perché NOME si trovava momentaneamente sprovvisto di un’autovettura;
sia COGNOME che COGNOME non hanno partecipato ad altri trasporti di stupefacenti effettuati da COGNOME (12 agosto e 7 ottobre 2020);
il linguaggio criptico, che l’ordinanza reputa elemento sintomatico del patto criminale condiviso tra gli indagati, anzitutto non è tale e, comunque, non è univocamente sintomatico dell’esistenza di un sodalizio criminale, riscontrandosi anche negli accordi relativi a singole transazioni illegali;
COGNOME ha intrattenuto reiterati contatti soltanto con NOME COGNOME, mentre non emergerebbero stabili e circolari contatti tra gli altri indagati ma, semmai, tra ciascuno di costoro ed il solo COGNOME; in particolare, nessuno di essi, al di là di quest’ultimo, avrebbe mai avuto contatti con i fornitori COGNOME e COGNOME;
l’ordinanza non specifica quali sarebbero i dati investigativi sulla base dei quali afferma che emergerebbe la “affectio societatis” tra gli indagati.
2.2. Con il secondo motivo si assume essere viziata la motivazione con cui è stata esclusa la configurabilità, in via subordinata, dell’associazione per fatti di lieve entità, a norma dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Sul punto, il ricorso lamenta il silenzio del Tribunale sugli elementi rappresentatigli con l’istanza di riesame, ovvero: commercializzazione solo di marijuana, per quantità imprecisate e, comunque, non rilevanti; numero esiguo di transazioni effettuate; limitata operatività territoriale e temporale del presunto gruppo; ristretto numero dei suoi componenti; inesistenza di una rete organizzata di pusher, tale da soddisfare una vasta utenza.
2.3. La terza doglianza attiene alle esigenze cautelari e consiste sempre nel vizio di motivazione sul punto.
Il Tribunale – si sostiene – ha trascurato il ristretto periodo in cui l’associazione avrebbe operato e l’interruzione di qualsiasi contatto tra COGNOME e gli altri indagati successivamente all’ottobre 2020, benché gli stessi siano stati monitorati fino al luglio successivo; inoltre, non ha considerato lo stato di incensuratezza di costui.
Le affermazioni del Tribunale, secondo cui il gruppo sarebbe stato caratterizzato da capacità di approvvigionamento per notevoli quantitativi, da stabile base economica, da ramificazione nel territorio e dalla capacità di soddisfare un vasto mercato, non sarebbero sorrette da adeguato supporto probatorio. Inoltre, l’assunto di quei giudici, per cui COGNOME non sarebbe stato dissuaso dal proseguire nella sua attività delittuosa neppure dall’arresto di COGNOME, muove dal presupposto, tuttavia indimostrato, della collocazione di quell’episodio nel presunto contesto associativo.
Infine, l’ordinanza si presenterebbe intrinsecamente contraddittoria, là dove conclude per l’esistenza di attuali esigenze cautelari dopo aver essa stessa riconosciuto che l’associazione sarebbe cessata ad ottobre del 2020.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo particolarmente sul secondo e terzo motivo di ricorso e ribadendone gli argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, in tema di gravità indiziaria, è quanto meno infondato.
Dalle risultanze investigative è emerso, infatti, che NOME COGNOME ebbe ad operare nel settore degli stupefacenti; che pianificò l’avvio di commerci con l’estero, prendendo anche contatti a tal fine; che COGNOME lo affiancava costantemente, anche in occasione delle trattative con i fornitori, discutendo con lui pure delle strategie operative e delle questioni economiche; che, inoltre, era il suo uomo di fiducia per i trasporti delle sostanze e che, con tale ruolo, partecipò attivamente ai due episodi di cui ai capi 17) e 20), ponendosi alla guida delle autovetture utilizzate in quelle occasioni, in ragione dei dubbi manifestati da COGNOME sulla necessaria destrezza di COGNOME, originariamente incaricato di tale compito.
Così come, da alcune conversazioni specificamente indicate dal Tribunale, risulta la reiterata presenza, insieme a costoro, di NOME COGNOME, il quale partecipa ed interloquisce nei dialoghi in cui vengono progettati nuovi e più redditizi canali di rifornimento all’estero, mostrandosi particolarmente interessato (pagg. 6 s., 11, ord.).
Inoltre, l’ordinanza riferisce di «continui e stabili contatti» tra gli indagati «una serie di appuntamenti» tra COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME (pagg. 12 s., 16): affermazione, questa, alla quale il ricorso si limita ad opporre un semplice e non motivato dissenso, senza dar conto di un eventuale travisamento probatorio in cui il Tribunale del riesame sia in ipotesi incorso, e quindi chiedendo sostanzialmente alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, che ovviamente non le compete.
Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso, con cui s’invoca la derubricazione dell’ipotesi associativa in quella di cui al comma 6 dell’art. 74, d.P.R. cit..
È noto che, in tema di stupefacenti, quest’ultima è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098).
Nello specifico, dunque, al di là dell’unico dato quantitativo accertato, quello, cioè, rinvenuto nella disponibilità di COGNOME, comunque non modestissimo (236 grammi di marijuana), ostano alla configurabilità dell’ipotesi associativa per fatti “lievi” le modalità esecutive degli episodi di cui ai capi 17) e 20), incompatibili con forniture di scarsa consistenza (pluralità di soggetti impegnati, predisposizione di “staffette”); ma anche i propositi criminali del gruppo, in quanto relativi ad investimenti nell’ordine delle decine di migliaia di euro (vds. dialogo tra COGNOME ed i due COGNOME alle pag. 6 s. e 11, ord.); e soprattutto quanto COGNOME rammenta ad NOME COGNOME in una loro conversazione intercettata, ovvero che «abbiamo perso almeno sette-ottomila euro stamattina… duemila li avanza vecchi e due li aveva appena portati freschi freschi e si è fatto inculare dalla Digos e se lo sono portati» (pag. 10, ord.). È risultato, infatti, per il riferimento alla Di (articolazione della Polizia di Stato) e per l’assenza di altre attività economiche comuni tra i due, che essi – a prescindere dal fatto se stessero o meno commentando l’arresto del COGNOME – discorressero di stupefacenti e, dunque, di un giro d’affari per migliaia di euro, incompatibile con fatti di lieve entità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità, invece, nella parte relativa alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari, presentando la relativa motivazione un’evidente contraddittorietà intrinseca.
Il Tribunale, infatti, desume il pericolo che il ricorrente reiteri analogh condotte criminose esclusivamente dal suo inserimento in un contesto criminale più o meno organizzato. Tuttavia, la stessa ordinanza parla di «episodi attestanti il permanere di un canale di cessione della droga che si sono protratti fino all’ottobre 2020».
Se, dunque, la pericolosità del soggetto viene ricollegata al suo muoversi all’interno di un dato àmbito delinquenziale, e non anche al suo vissuto o ad altri tratti specifici della sua personalità, balza agli occhi la contraddizione logica tra tal presupposto ed il ritenuto venir meno di quel medesimo contesto criminale,
peraltro da un periodo di tempo significativo, pari a circa tre anni (l’ordinanz applicativa della misura cautelare, infatti, è del maggio 2023»
Né una tale contraddizione logica può reputarsi superata dalla presunzione cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pure evocata dal Tribunale: la cess da anni di quella filiera criminale in cui l'indagato operava, e dalla quale tratto la spinta criminogena, ben può rappresentare, ini'atti, quell'el ulteriore che - secondo tale disposizione normativa - sarebbe potenzialmente in grado di neutralizzare detta presunzione.
Sul punto, perciò, s'impone una motiva2ione supplementare, che superi, ov possibile, l'evidenziata contraddizione.
L'ordinanza impugnata, dunque, dev'essere annullata cori rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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