Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMENOME n. RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE (Cs) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 1118/23 del Tribunale di Catanzaro del 18/07/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte del difensore AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari in ordine alle accuse provvisorie di ricettazione (art. 6 cod. pen.) e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo (art. 2 e 7 legge n. 497 del 1974), formulate per essersi intromesso nella cessione di un fucile semiautomatico, provento di furto perpetrato da un congiunto, in favore di NOME COGNOME, componente dell’omonima RAGIONE_SOCIALE di ‘ncirangheta egemone nel centro di RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE, fatto accaduto nel mese di maggio del 2018.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, che con un primo motivo deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito ad entrambi i reat in addebito e con un altro si duole della ribadita sussistenza dell’aggravante della agevolazione RAGIONE_SOCIALE; quanto alle esigenze cautelari, sottolinea come i fatti risalgano a cinque anni orsono, laddove a suo carico non sussistono ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la RAGIONE_SOCIALE in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.
Gli anni trascorsi dal fatto – ricostruito sulla base delle intercettazio telefoniche all’epoca in corso nei confronti di NOME COGNOME, componente dell’omonimo gruppo criminale di RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE – sono più di cinque rispetto all’emissione dell’ordinanza di custodia e quasi sei alla data odierna, ragion per cui appare cogente la necessità di valutare la funzionalità della misura cautelare
rispetto al requisito di cui all’art. 292, lett. c) cod. proc. peri, e cioè del t trascorso dalla commissione del reato.
Ai fini di tale apprezzamento è necessario collocare la condotta dell’indagato nel più ampio contesto di svolgimento delle indagini, come anzidetto focalizzate sull’attività dalla RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE e stabilire se l’avere obiettivamente aiutato uno dei componenti di essa, segnatamente NOME COGNOME, ad entrare in possesso dell’arma comune da sparo sottratta da uno zio del ricorrente al legittimo proprietario, abbia costituit manifestazione di costante interlocuzione con la persona originariamente sottoposta ad indagini ovvero frutto di una iniziativa estemporanea, non accompagnata da ulteriori indici per lo meno di contiguità con il gruppo criminale di appartenenza del cessionario.
Sotto tale profilo appaiono, allora, fondate le censure difensive secondo cui a carico del ricorrente non sono state registrate ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale.
Osserva, infatti, il Collegio che ferma restando la sussistenza di un congruo quadro di gravità indiziaria – a ben vedere non contrastato in maniera convincente nemmeno dalla difesa – è corretto affermare che a parte le risultanze delle intercettazioni telefoniche riguardanti la specifica vicenda di intermediazione nella cessione dell’arma provento di furto, nessun altro elemento collega la figura del ricorrente al gruppo mafioso di cui si reputa far parte NOME COGNOME: anzi a pag. 2 dell’ordinanza il Tribunale afferma espressamente che COGNOME è estraneo a tutte le consorterie criminali di cui si parla nel provvedimento.
Non è dato, perciò, comprendere perché ritenga comunque che si debba procedere in stato di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, atteso che difetta pure una reale motivazione sull’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE, la cui sussistenza viene desunta sostanzialmente ed unicamente dall’avere per l’appunto fatto da intermediario della cessione dell’arma in favore della persona di NOME COGNOME.
La sostanziale assenza di motivazione su entrambi i profili, tempo trascorso dai fatti e configurabilità dell’aggravante speciale, impongono l’annullamento tanto dell’ordinanza impugnata quanto di quella emessa in precedenza dal G.i.p., cui consegue l’immediata rimessione in libertà dell’indagato ricorrente se non detenuto per altra causa.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 20/06/2023 e per l’effetto dispone l’immediata rimessione in libertà del ricorrente. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
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