Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19781 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG MARCO RAGIONE_SOCIALE Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, nomina dichiarata oralmente all’odierna udienza in difesa di COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO‘avvocato NOME COGNOME del foro di SIRACUSA in difesa di RAGIONE_SOCIALE NOME conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sent. n. 29599 del 2023), il Tribunale di Catania – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc. in data 16 novembre 2023- ha accolto l’atto di appello introdotto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Siracusa (in dat 22 ottobre 2022) aveva revocato il divieto di dimora in Sortino nei confronti d COGNOME NOME.
Al fine di comprendere il contenuto della decisione impugnata ed i profili d critica, occorre partire dalla illustrazione della decisione rescindente.
La Quinta Sezione di questa Corte di Cassazione con la decisione prima citata ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 16 novembre 2022, che parimenti accoglieva l’appello del PM avverso la revoca della misura cautelare, con rinvio per nuovo esame.
Il tema essenziale della decisione è rappresentato dal profilo della ricorrenz o meno – di esigenze cautelari specialpreventive connotate da attualità. GLYPH r2-r
COGNOME NOME, sindaco del comune di Sortino, è raggiunto da gravità indiziaria per condotte risalenti al 2020 e qualificate in termini di abus ufficio e falso ideologico per induzione. Le condotte risultano finalizzate determinare un vantaggio nei confronti di tal COGNOME NOME, revisore dei conti presso il comune di Sortino.
Ora, quanto al pericolo di reiterazione – concreto ed attuale – questa Corte osservato nella decisione rescindente che: a) le dimissioni della COGNOME sono oggettivamente un dato che ‘impatta’ sul profilo cautelare, b) che in ogni cas i fatti risalgono all’anno 2020 e non è stato congruamente argomentato un profilo di effettiva continuità del pericolo di reiterazione.
La decisione emessa in sede di rinvio, in sintesi, afferma che:
già si era argomentato circa il particolare rilievo delle condotte ille tendenti a favorire la COGNOME;
gli ulteriori episodi che dimostrano la spregiudicatezza del sindaco sono rappresentati da due condotte avvenute nel mese di marzo e nel mese di aprile del 2021 (una riguardante una pratica edilizia, una seconda per un affidamento diretto per un lavoro del valore di 2500 euro);
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secondo il Tribunale questi episodi dimostrano la continuità del pericolo reiterazione perché attestano la costante ‘strumentalizzazione’ a fili privati del pubblico ufficio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei difensori – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.
Secondo la difesa la decisione impugnata è solo apparentemente motivata, sui profili evidenziati nella decisione rescindente.
Si rappresenta in particolare che gli aspetti di ‘gravità’ delle condotte og di contestazione (dirette a favorire la COGNOME) erano già stati ritenuti inid a concretizzare il pericolo di reiterazione nella decisione rescindente e che i pretesi ‘indicatori’ di attualizzazione sono rappresentati da contenut conversazioni intercettate non adeguatamente apprezzati ed estremamente generici. Si tratta di ipotesi investigative nemmeno coltivate dal Pubbli Ministero tramite una contestazione di reato.
4.2 Al secondo motivo si ripropone un tema già posto nel primo atto di ricorso e relativo alla violazione dei contenuti dell’art.289 comma 3 cod.proc.pen. . La misura del divieto di dimora si tradurrebbe in una misura interdittiva, no consentita in riferimento agli uffici elettivi ricoperti per diretta inves
popolare.
5. Il ricorso è fondato, al primo motivo.
5.1 Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il Tribunale di Catania tende a riprodurre i medesimi ‘vu argomentativi’ già evidenziati nella decisione rescindente, atteso che da un la si ripropongono temi (la gravità degli episodi posti in essere a vantaggio de COGNOME) ritenuti non idonei ad attualizzare – dopo le dimissioni della Marchic – il pericolo di reiterazione concreto ed attuale, dall’altro si indicano due ep emergenti da dialoghi intercettati che integrano meri sospetti di ulteri condotte illecite , rimasti tali a distanza di tempo.
La motivazione, pur sussistente, si mostra in tutta evidenza non congrua rispetto al fine e da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della decisi impugnata.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in data 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente