Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME per il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’indicata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente riformato l’ordinanza del GIP della stessa città, che aveva imposto all’imputato la misura cautelare massima, annullando il provvedimento in relazione ad uno dei capi provvisori di imputazione (il 12, relativo ad un episodio di illecita introduzione di citt extracomunitari in Italia) e confermando nel resto il provvedimento (in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere diretta all’immigrazione clandestina ed ad ulteriori episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di riciclaggio).
Con ricorso per cassazione l’imputato deduce i seguenti tre motivi:
omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari: il tribunale non ha risposto al 40 motivo di appello che verteva appunto su tale tema;
motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell’associazione di cui all’art.416 c.p., giacché l’ordinanza fa riferimento alla misura genetica ma non elabora autonomamente;
contraddittorietà motivazionale in ordine alla. mancata esclusione dell’ipotesi d riciclaggio: il reato di partecipazione all’associazione a delinquere, non potendos risolvere nel reato fine di favoreggiamento dell’immigrazione, non può costituire di per
sé causa di esclusione dell’ulteriore incriminazione per il reato di riciclaggio.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria inviata per mail il difensore dell’imputato, NOME.NOME COGNOME ha replicato alle conclusioni de Procuratore Generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in relazione al primo profilo, che contesta l’omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari mentre va dichiarato inammissibile con riguardo agli ulteriori profili inerenti (i) alla motivazione apparente della fattispecie associativa alla contraddittorietà motivazionale sul reato di riciclaggio.
Iniziando per esigenze espositive dagli ultimi aspetti menzionati (contestazione della associazione e del riciclaggio come reato fine) occorre rilevare che l’ordinanza fornisce una chiara ricostruzione del quadro indiziario, senza rischiare di indulgere nel tentativ di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente che tende ad isolare singolo indizio e l’attività della singola cellula con la conseguenza di perdere il diseg complessivo.
Ai fini della ricostruzione del reato, va allora ribadito da parte di questa Corte l’indi interpretativo (ex multis, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. COGNOME) che consente l’induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati-fine, anche se esse non si siano ancora trasfuse in specifiche contestazioni prowisorie, data la precoce fase processuale e la natura interinale delle accuse che ne possono essere tratte. Corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico, postulare l’associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine, superando mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all’interesse comune di un gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti ripetuti, contatti e incontri tra sodali, in di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, da pg.2 e fino a pg.4, vengono correttamente elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare (pg.4) i cinque punti idonei differenziare, anche in assenza di una struttura verticistica dell’associazione, l’element soggettivo dell’associazione dal mero concorso di persone. Ciò, d’altra parte, è del tutto in linea con le caratteristiche di flessibilità e di fluidità intrinseche ad una associaz che, senza pretesa di controllo del territorio (elemento caratteristico delle consorteri malavitose tradizionali), in quel territorio intende agire solo come ambito ‘di passaggio’ per favorire il transito, più che il radicamento, di cittadini stranieri senza tito l’ingresso nel Paese.
In relazione infine al reato di riciclaggio, si è già affermato (Sez. 2, n. 5730
20/09/2019, COGNOME, Rv. 278244 – 01), con argomentazione cui questo collegio intende dare continuità in quanto convincente e condivisibile, che tra il delitto di riciclagg quello di cui all’art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di ‘presupposizione’, sicc non opera la clausola di esclusione di cui all’ari. 648-bis cod. pen., relativa a chi ab concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione d reati-fine del sodalizio criminoso.
La motivazione del provvedimento impugnato è invece silente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto di specifico motivo di ricorso che è stato ignorato dal RAGIONE_SOCIALE. Infatti, al punto 4 dell’istanze cautelare era sta effettivamente contestata la scelta della misura cautelare massima a fronte di una situazione abitativa stabile e dell’atteggiamento dell’indagato, recalosi spontaneamente, come si legge, dalle Forze dell’ordine per sottoporsi alla misura.
Essendo necessaria la restituzione al Tribunale del Riesame per la motivazione sul punto, va disposto l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. Segue alla pronuncia il rinvio al Cancelleria per le conseguenti comunicazioni ex art. 94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art.309, co. 7 c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gl adempimenti di cui all’art.94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.