Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in IRAQ il 08/02/1990
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni dei PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta, già depositata e comunicata.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di HAMAMUSTAFA NOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina (art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen. – capo 1) e di quattro reati di concorso nell’immigrazione clandestina aggravata (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 – capo 11, capo 12 e capo 14), di cui uno tentato (artt. 56, 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998 – capo 13).
Ricorre COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
il vizio della motivazione per apparenza della stessa: il Tribunale si è genericamente riportato agli atti di indagine, alla richiesta di applicazione della misura e all’ordinanza cautelare, senza indicare gli elementi indiziari a carico (primo motivo);
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al capo 1, non essendo indicati, anche in ragione del ristretto ambito temporale nel quale sono registrati contatti tra il ricorrente e i presunti appartenent all’organizzazione, specifici comportamenti dai quali si possa desumere l’esistenza di uno stabile rapporto e la direzione delle azioni dell’imputato a supportare la presunta associazione. È, del resto, emerso che: uno dei viaggi è stato pagato di tasca propria da un presunto sodale; il ricorrente non era considerato affidabile e, anzi, sospettato di operare in autonomia, sicché non emerge alcun concreto elemento per dedurre la partecipazione associativa (secondo motivo);
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo ai capi 11, 12, 13 e 14, per mancanza della gravità indiziarla. Con riguardo al capo 11, il Tribunale conferma che l’indagato non avrebbe portato a termine il trasporto dei migranti per problemi al veicolo, salvo poi affermare, invec:e, che li avrebbe trasportati; non risulta, del resto, dalle intercettazioni che riguardano persone diverse dall’indagato, che questi sia stato pagato. Con riguardo al capo 12, non risulta che l’indagato abbia effettuato il trasporto, anche perché il suo cellulare risultava non rintracciabile. Con riguardo al capo 13, il coinvolgimento nello
sbarco – mai effettuato per la presenza delle forze dell’ordine – è unicamente desunto dalla non significativa circostanza che l’indagato avrebbe, in precedenza, effettuato alcune riprese del luogo previsto per l’approdo; l’intercettazione, d’altra parte, non consente di individuare nell’indagato il destinatario della somma promessa all’autista del veicolo. Con riguardo al capo 14, manca una identificazione certa degli interlocutori delle captazioni sulle quali si basa l’accusa (terzo motivo);
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione è desunto sulla base di soli quattro episodi asseritamente commessi tra luglio e agosto 2019, mentre non vi è prova che l’indagato abbia contribuito alla presunta associazione che, comunque, non risulta avere operato oltre il settembre 2020 (periodo al quale si riferiscono i reati fine addebitati agli altri presunti concorrenti). Il tempo trascorso dall’agost 2019 rende, in ogni caso, evidente la mancanza di attualità. Il pericolo di fuga è basato soltanto sulla nazionalità dell’indagato, mentre risulta che lo stesso ha stabili legami con il territorio: ciò rileva anche dal punto di vista dell’adeguatezza e proporzionalità (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il terzo motivo, sulla gravità indiziaria dei reati descritti ai capi 11, 12, e 14, è parzialmente fondato.
2.1. Con riguardo al capo 11, la motivazione è effettivamente contraddittoria: il Tribunale premette (p. 6) che gli autisti, tra i quali l’indagato, non hanno portato a compimento il proprio operato, tanto che i mandanti ipotizzano che il problema al veicolo, dedotto per giustificare l’inadempimento, sia un pretesto per incamerare le somme che i migranti avrebbero dovuto corrispondere all’organizzazione, salvo poi affermare che il trasporto era stato portato a termine.
Orbene, il compimento dell’atto concorsuale sembra, in definitiva, derivare dal sospetto che i mandanti avevano circa la “scorrettezza” del ricorrente, anziché da elementi indiziari specifici.
Va, quindi, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul capo 11. Il giudice di rinvio, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, procederà a sanare l’indicato vizio motivazionale, chiarendo lo svolgimento dei fatti e il ruolo svolto dall’imputato.
2.2. Con riguardo al capo 12 il motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo propone una inammissibile diversa lettura delle captazioni dalle quali, senza alcun salto logico, i giudici della cautela hanno ritenuto di individuare, nell’occasione descritta nell’imputazione, l’attribuzione e lo svolgimento da parte dell’indagato del compito di autista dei veicoli destinati al trasporto, poi effettivamente attuato, degli immigrati clandestinamente approdati sulle coste italiane ai luoghi di “prima accoglienza” predisposti nell’entroterra da 1tri correi.
I riferimenti alle captazioni, ai tracciati GPS e alle specifiche indicazioni su compensi pattuiti e corrisposti all’indagato, sono rimasti privi di specifica critica.
2.3. Con riguardo al capo 13 il motivo di ricorso è inammissibile.
La, non contestata, ricostruzione dei fatti descritti al capo 13, cui non ha fatto seguito l’effettivo sbarco dei clandestini per l’intervento delle forz dell’ordine, è scevra da vizi logici là dove individua un comportamento ritenuto indicativo della partecipazione criminosa posta in essere mediante il sopralluogo e le videoriprese del luogo di previsto arrivo dei migranti, l’attesa in albergo nelle vicinanze e la presenza all’ora convenuta nel punto dove doveva avvenire lo sbarco.
Anche la retribuzione era stata puntualmente pattuita a favore del ricorrente, in proposito, identificato mediante i riferimenti contenuti nell captazioni intercettate che la difesa omette di criticare specificamente.
2.4. Con riguardo al capo 14 il motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo non si confronta con la ricostruzione degli avvenimenti effettuata mediante la sinergica lettura delle captazioni e dei tracciati del tabulato telefonico del ricorrente.
È, perciò, infondato il primo motivo che denuncia l’apparenza della motivazione.
La triangolazione di numerosi elementi indiziari promananti dalle conversazioni, dai tabulati e dalla viva voce dell’indagato ha consentito di
pervenire a una ricostruzione di un complesso di elementi indiziari ritenuti non illogicamente dimostrativi del concorso del ricorrente nei reati dei capi 12, 13 e 14.
Il secondo motivo di ricorso sul capo 1 è nel complesso infondato.
4.1. Fermo quanto si è detto sul capo 11, l’ordinanza impugnata, che non presenta alcun vizio motivazionale sulla partecipazione associativa che viene desunta dalla commissione dei reati di concorso in immigrazione clandestina (capi 12, 13 e 14), dai contatti con gli altri presunti sodali, da alcune captazioni ritenute indicative del pactum sceleris, viene attinta da critiche parziali e generiche.
Infatti, il ricorso non si confronta con la conversazione del 23 agosto 2019, intercorsa tra l’indagato e COGNOME (ritenuto uno dei principali artefici del sodalizio), che dimostra, come afferma il Tribunale, l’accordo delittuoso nel quale il ricorrente mette a disposizione sé stesso e il proprio veicolo per l’effettuazione dei trasporti richiestigli a fronte di un compenso.
Inoltre, come pure evidenzia il Tribunale senza ricevere una critica specifica, RAGIONE_SOCIALE mette a disposizione del ricorrente una somma destinata a consentirgli di acquistare un nuovo veicolo da impiegare nei trasporti, nonostante in una specifica occasione l’organizzazione non abbia conseguito l’atteso profitto.
Il dialogo, improntato a condivisione e fratellanza, fa leva sulla stabilità e la prosecuzione dei fruttuosi rapporti illeciti, proprio a dimostrazione del vincolo associativo.
4.2. Le critiche del ricorso si appuntano su aspetti, non illogicamente giudicati secondari e occasionali (perplessità sulla affidabilità dell’indagato), che, del resto, non hanno impedito la prosecuzione delle attività illecite di comune accordo.
Sono fondate, almeno in parte, le critiche sulle esigenze cautelari.
5.1. Il pericolo di reiterazione, pur solidamente ancorato a elementi di fatto che il ricorso si limita a disconoscere, non è declinato in termini di attualità a fronte delle critiche concernenti il superamento della presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. peri.
Il reato del capo 1 è contestato dall’ottobre 2018 in permanenza, mentre l’epoca di commissione dei reati fine contestati al ricorrente è limitata al luglio agosto 2019.
Si tratta di elementi rispetto ai quali il Tribunale si è limitato, in mancanza d formale dissociazione, a presumere “l’ultrattività” dell’organizzazione, evidenziando che “non può escludersi che il ricorrente abbia continuato a prestare la propria opera”.
L’affermazione è errata in diritto e generica dal punto di vista della completezza motivazionale.
5.2. Spetta al pubblico ministero di provare e al giudice di accertare l’attualità del vincolo associativo, quantomeno in termini di apparenza indiziaria, soprattutto in considerazione della natura delle associazioni per delinquere di tipo comune che, a differenza di quelle terroristiche e mafiose, non si basano, per comune esperienza, su vincoli intersoggettivi caratterizzati dalla sudditanza e soggezione, bensì sulla comunione di intenti nella generica programmazione di attività delittuose (in tema di associazione dedita al narcotraffico, si veda: Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272153; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).
Va, in proposito, affermato il seguente principio: In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle pec:uliari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., d talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
5.3. Le argomentazioni difensive, che non hanno trovato specifica risposta, fanno leva, per dedurre il superamento della presunzione, sull’episodicità dell’apporto fornito, allo stato limitato a tre sole occasioni, e sul significat lasso di tempo trascorso (quasi quattro anni).
Orbene, il ristretto ambito nel quali si sono esplicati gli accertati contatti t il ricorrente e gli altri sodali, il rilevante lasso di tempo trascorso da
commissione dei reati-fine e la mancanza di una presunzione di ultrattività così prolungata del vincolo associativo comune, impongono, nel rispetto dell’enunciato principio di diritto, uno sforzo motivazionale aggiuntivo per la verifica di attualità del pericolo di reiterazione.
5.4. D’altra parte, il pericolo di fuga è stato ritenuto in termini assai generic là dove, dandosi atto dei forti vincoli famigliari e territoriali esistenti, si è leva unicamente sulla nazionalità del ricorrente per desumere che possa sottrarsi al procedimento a suo carico.
5.5. Quanto sopra rileva pure in termini di adeguatezza e proporzionalità della misura.
5.6. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata anche sotto il profilo delle esigenze cautelari. Il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie valutazion di merito, procederà a colmare le rilevate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 11) ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 novembre 2023.