Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47568 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata il 20/12/1988 a Piazza Armerina
avverso l’ordinanza in data 06/06/2024 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/06/2024 il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente riformato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 03/05/2024, sostituendo nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presidiati da braccialetto elettronico in relazione ai reati di partecipazione ad associazione
dedita al narcotraffico e di coltivazione, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.
Il Tribunale non si era confrontato con gli argomenti esposti a difesa della ricorrente, condividendo acriticamente gli assunti del G.i.p.
Quanto alla partecipazione all’associazione non era stata offerta spiegazione al rilievo incentrato sull’inidoneità dell’arco temporale in cui avrebbe operato la supposta organizzazione, dovendosi peraltro rimarcare che dopo l’arresto di NOME COGNOME risalente al 25 novembre 2022 la ricorrente e la sua famiglia erano state lasciate al loro destino dai pretesi sodali, cioè Scaletta e Paternò da un lato e i catanesi dall’altro, risultando assertiva l’affermazione secondo cui vi sarebbe stata la volontà di proseguire in futuro negli affari illeciti, in assenza di rapporti gli associati e di elementi probatori idonei ad attestare incontri o contatti.
Era stato inoltre segnalato che da conversazione del 22/11/2022 risultava che i catanesi pretendevano la restituzione di euro ventisettemila, corrispondente al denaro investivo nella piantagione, in ragione della scarsa qualità della sostanza, elemento attestante la volontà dei predetti interrompere la collaborazione e dissonante rispetto all’asserita intenzione di continuare la programmazione degli affari illeciti.
Per contro era emerso che i pretesi sodali ennesi stavano occultando parte della droga coltivata ad insaputa dei catanesi.
Ed ancora era stato rilevato come l’operazione di cui al capo 8) concernesse i soli Scaletta e Paternò, non per conto dell’associazione.
Quanto alla partecipazione della ricorrente e al concorso di lei nei reati fine, il Tribunale non aveva indicato quali fossero le attività materiali dirette al rafforzamento dell’associazione dedita alla produzione e spaccio di stupefacenti, risultando congetturale l’assunto che ella si occupasse della piantagione di cannabis, affermazione che travalicava il contenuto delle conversazioni intercettate.
Era stata fornita un’erronea interpretazione della conversazione del 24/08/2022, in cui in un incontro con COGNOME si parlava di dosaggio, da riferire non a bustine contenenti prodotto destinato a combattere l’umidità e salvaguardare la piantagione, bensì ad un farmaco per il cane della ricorrente, fermo restando che trattandosi di bustine non avrebbe potuto valorizzarsi il riferimento al peso di ciò che avrebbe ricevuto la predetta, in assenza di servizi di osservazione dai quali desumere la grandezza di quanto consegnato.
Non erano emersi incontri personali della ricorrente con i catanesi e non si coglieva dall’ordinanza alcun riferimento alla mancata presenza della predetta ad incontri nell’esercizio commerciale INDIRIZZO, cui avrebbero partecipato Scaletta e Paternò con componenti della famiglia COGNOME.
Indebitamente era stato valorizzato l’elemento costituito dalla sospetta movimentazione di denaro in contanti da parte dei componenti del nucleo familiare: si trattava di mere congetture posto che le predette somme non erano state sequestrate a fronte dell’arresto di NOME COGNOME e non avrebbe potuto escludersi la provenienza da lecite attività legata all’azienda agricola.
Quanto all’aggravante dell’associazione armata, indebitamente la stessa era stata desunta dal rinvenimento di armi in occasione dell’arresto di NOME COGNOME quando in realtà lo stesso G.i.p. aveva segnalato che le stesse erano di pertinenza del predetto e non dell’associazione.
Nel complesso, dunque, l’ordinanza impugnata si caratterizzava per l’omesso esame di deduzioni difensive, con riguardo a diversi e decisivi punti critici.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema delle esigenze cautelari.
Il Tribunale non aveva motivato il suo dissenso rispetto agli argomenti difensivamente addotti con riguardo al profilo cautelare, indicando le ragioni per cui non avrebbero potuto dirsi decisive le allegazioni della difesa, venendo in rilievo soggetto incensurato, la cui condotta era stata limitata nel tempo e che non viveva dei proventi derivanti da attività illecita.
In ogni caso il pericolo di recidiva avrebbe dovuto ritenersi escluso dalla circostanza dell’avvenuta cessione dell’intera azienda agricola, base del programma delittuoso, in assenza di legami attuali della ricorrente con soggetti pregiudicati legati al narcotraffico, dovendosi inoltre considerare che la predetta vive e lavora fuori della provincia ennese.
Il difensore della ricorrente ha inviato dapprima una memoria nella quale ha ribadito gli argomenti a fondamento dei motivi di ricorso e poi una memoria con motivi aggiunti che concernono il tema della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, soffermandosi sull’assenza di contatti e di colloqui telefonici della ricorrente con altri indagati e sull’interpretazione della conversazione del 24/8/2022, nonché sulla mancanza di ragioni giustificative dell’applicazione di una misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, pur letto alla luce dei rilievi esposti nelle memorie integrative, è infondato.
1.1. Le deduzioni incentrate sull’omessa valutazione di rilievi difensivi e sulla contestazione di alcuni passaggi valutativi non sono idonee a vulnerare la complessiva ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla configurabilità di un sodalizio dedito alla coltivazione e alla vendita di sostanze stupefacenti e di un ruolo attivo assunto dalla ricorrente.
1.2. Sulla base delle risultanze investigative valorizzate il Tribunale ha dato conto di un rapporto consolidato e destinato a protrarsi nel tempo -salve le vicissitudini che ne avevano poi incrinato le basi-, intercorrente tra gli esponenti della famiglia COGNOME, cioè NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in varia guisa coadiuvati da NOME COGNOME ed il gruppo dei finanziatori catanesi, in particolare i Riolo e i Piacente.
E’ stato sottolineato come sulla base di operazioni di controllo, di intercettazione e di videoripresa fosse già emerso che presso l’azienda agricola degli COGNOMECOGNOME era stata realizzata un’attività di coltivazione di marijuana e di preparazione di hashish, che si avvaleva del ruolo attivo degli esponenti della famiglia, del finanziamento dei catanesi e del ruolo di raccordo di Scaletta e Paternò.
In data 25/11/2022 era stata eseguita una perquisizione presso l’azienda agricola che aveva condotto al rinvenimento della piantagione e di un rilevantissimo quantitativo di marijuana e hashish, oltre che di materiale per la lavorazione ed essiccazione e di un arsenale di armi. In tale circostanza era stato tratto in arresto NOME COGNOME
A fronte di ciò il Tribunale ha segnalato come gli elementi acquisiti avessero consentito di disvelare i contatti costanti tra le componenti del sodalizio, con frequenti accessi dei Riolo presso l’azienda agricola, con contatti tra esponenti della famiglia COGNOME e COGNOME anche in luoghi insospettabili, come il piazzale di un esercizio commerciale, il ruolo attivo svolto in tale quadro anche da NOME e da NOME COGNOME impegnate nell’attività di coltivazione, oltre che in taluno dei colloqui intercettati con le altre componenti del sodalizio.
A questo riguardo, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME sono state poste in evidenza conversazioni dell’8 novembre 2022, incentrate sull’attività di coltivazione e preparazione della droga e sulle contestazioni mosse dai catanesi’ le risultanze in un incontro del 9/11/2022 con Scaletta e Paternò, concernente il prossimo arrivo dei catanesi presso il vivaio.
Inoltre, il Tribunale ha non illogicamente valorizzato l’incontro del 25 agosto 2022 con Scaletta, oggetto anche di immagini di videosorveglianza, durante il
quale l’uomo, all’indomani di un significativo colloquio con Paternò, aveva consegnato materiale utile alla coltivazione. Sul punto l’assunto difensivo secondo cui COGNOME avrebbe consegnato un prodotto medicinale destinato al cane della ricorrente è stato reputato inconsistente nel complessivo quadro delle relazioni intercorrenti tra ai protagonisti, avuto anche riguardo al significativo riferimento fatto da COGNOME alla consistenza di quanto consegnato, definito «un po’ pesantuccio», elemento non riferibile a semplice medicinale da assumere in gocce e tale da condurre il Tribunale alla non arbitraria conclusione che il riferimento al dosaggio descritto in un «bigliettino di dentro», pure emergente dalla conversazione, inerisse a prodotto utile alla coltivazione.
In tal modo è stata delineata la struttura e la base organizzativa del sodalizio, ulteriormente connotata dal comune utilizzo di cautele nel linguaggio, nonché nelle modalità e nei luoghi di incontro e dalla disponibilità di luoghi e mezzi per ospitare i catanesi, il tutto in funzione di un numero indeterminato di operazioni illecite, a prescindere dalle successive vicende che avevano posto in crisi i rapporti con i catanesi, che contestavano la qualità della droga.
Ma il Tribunale ha dato conto anche della piena condivisione del progetto illecito da parte della ricorrente, a conoscenza dell’imminente arrivo dei catanesi e impegnata nella conduzione dell’attività di coltivazione (sono state citate al riguardo le conversazioni con Scaletta del 28/10/2022: pag. 9 dell’ordinanza impugnata), oltre che nei già ricordati eloquenti colloqui, avvenuti in una giornata successiva rispetto all’epoca del preteso definitivo trasferimento a Mascali.
Ed ancora il Tribunale ha anche dato conto dei giudizi espressi sul conto delle due sorelle NOME da Scaletta e Paternò, a dimostrazione dell’apprezzamento sotteso ad un rapporto tutt’altro che occasionale intercorrente con le predette (pag. 11 dell’ordinanza impugnata).
1.3. In tale quadro, risulta inconferente che fossero sorte frizioni con i catanesi, che costoro rivendicassero la restituzione di una somma anticipata, che COGNOME avesse dovuto svolgere attività di mediazione al fine di rinsaldare i rapporti e alimentare l’idea di ulteriori attività illecite, così come risu inconferente la circostanza che in occasione di un prelievo di stupefacenti da parte dei catanesi fosse o meno emerso un ruolo diretto della ricorrente, la quale, peraltro, operava in funzione di quell’obiettivo, con la piena consapevolezza della destinazione della sostanza stupefacente prodotta anche con il suo assorbente e quotidiano impegno, in tale prospettiva essendo stati non illogicamente valorizzati anche i colloqui in carcere con il padre e l’attività svolta per rintracciare eventuali microspie, oltre che i propositi di vendetta manifestati all’indirizzo dell’e fidanzato, sospettato di aver rivelato alle forze dell’ordine l’illecita attività.
Del tutto irrilevante risulta inoltre la circostanza che un capo di imputazione risulti contestato ai soli Scaletta e Paternò, a prescindere da un coinvolgimento degli esponenti della famiglia COGNOME, mentre la circostanza che la droga presente nel vivaio fosse considerata di pertinenza dei catanesi risulta pienamente coerente con la ricostruzione del Tribunale, fermo restando che i catanesi erano i finanziatori delle operazioni di coltivazione e produzione.
1.4. A ben guardare, a fronte della strutturazione del rapporto tra le componenti, deve ritenersi che sia stato correttamente configurato l’illecito sodalizio impegnato in operazioni di coltivazione, produzione e smercio di sostanze stupefacenti, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, a tal fine, dà rilievo alla natura dell’accordo che deve essere volto alla commissione di una serie indeterminata di reati e qualificato da un’organizzazione che consenta la concreta realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, NOME COGNOME, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008), non assumendo per contro rilievo la durata del periodo di osservazione (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122) e neppure la mancanza di una cassa comune (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677), a fronte del consapevole contributo arrecato dal singolo partecipante (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969), come non illogicamente ritenuto con riguardo alla ricorrente.
1.5. Devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse le deduzioni difensive svolte con riguardo alla configurabilità dell’aggravante dell’associazione armata, la cui eventuale esclusione non avrebbe alcuna incidenza sull’applicazione e sulla durata della misura cautelare (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508).
2. E’ per contro fondato il secondo motivo.
2.1. Correttamente il Tribunale ha dato conto del quadro valutativo connotato dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, d.P.R. 309/1990, a fronte del quale ha nondimeno ritenuto che vi fosse la possibilità di sostituire la misura della custodia in carcere applicata dal G.i.p. con quella degli arresti domiciliari.
2.2. Va tuttavia rimarcato come tale valutazione sia stata operata senza tener conto di tutti gli elementi difensivamente segnalati, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di stabilire se la presunzione potesse o meno dirsi superata e fosse o meno necessaria una misura restrittiva di tipo custodiale.
Va infatti rimarcato che l’attività di coltivazione era cessata dalla fine del 2022, in conseguenza della perquisizione che aveva condotto all’arresto di NOME COGNOME che il contributo fornito dalla famiglia COGNOME era correlato alla
e
disponibilità dell’azienda agraria, adibita a luogo di coltivazione e predisposizione della droga da porre in commercio, che nondimeno la famiglia aveva successivamente venduto azienda e terreno.
Deve aggiungersi con riguardo alla ricorrente, che costei si era comunque trasferita altrove, svolgendo attività lavorativa.
2.3. A fronte di ciò il Tribunale si è limitato ad un’apodittica valutazione in ordine alla perdurante sussistenza del pericolo di reiterazione, desunto dal tipo di coinvolgimento della ricorrente nell’illecita attività, oltre che dalla manifestazione di un proposito vendicativo e addirittura omicidiario nei confronti dell’ex fidanzato, ma in realtà non correlato all’effettiva idoneità degli elementi difensivamente invocati a disvelare un affievolimento delle esigenze o addirittura a smentire il profilo dell’attualità del pericolo, correlata al dato personologico e socioambientale e ad elementi sintomatici recenti, nel quadro di una valutazione avente ad oggetto la concreta possibilità che il soggetto voglia procurarsi o cogliere una nuova occasione propizia ad intraprendere un’azione delittuosa (in tale prospettiva potendosi ricondurre ad unità l’orientamento che fa leva sulla previsione di un’occasione prossima per compiere delitti della stessa specie -Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, deo. 2024, COGNOME, Rv. 286182- e l’orientamento che dà rilievo alla continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, alla luce di una attenta analisi personologica e socio-ambientale, continuità correlata alla vicinanza ai fatti e ad elementi indicativi recenti -Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 e Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, 282991-).
In parte qua si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto e con rigetto nel resto.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, co. 7 c.p.p.. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 20/11/2024