Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni: Quando il Ricorso è Solo un Tentativo di Riesame dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La pronuncia offre spunti importanti sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 393 del Codice Penale. In sintesi, si erano recati presso lo studio professionale di una persona, loro debitrice, e le avevano intimato di saldare il dovuto, affermando che, in caso contrario, sarebbero passati a “prendersi il dovuto” direttamente da lei. Nonostante durante l’incontro avessero alternato momenti di dialogo a toni più duri, il loro comportamento iniziale era stato giudicato di natura intimidatoria.
Insoddisfatti della decisione della Corte d’Appello, i due imputati proponevano ricorso in Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove. Sostenevano, in particolare, che non vi fosse stata una minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa e che quest’ultima non fosse attendibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dai ricorrenti non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma erano finalizzate a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: L’Esercizio Arbitrario e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha evidenziato come le motivazioni della sentenza d’appello fossero complete e logicamente coerenti. I giudici di merito avevano correttamente sottolineato che la “calata” improvvisa dei due ricorrenti e di un terzo soggetto presso lo studio della vittima, unita alla minaccia esplicita di agire direttamente in caso di mancato pagamento, costituiva un dato oggettivo fortemente intimidatorio. Questo elemento non poteva essere annullato dal successivo cambiamento di atteggiamento, interpretato dalla Corte d’Appello come un “gioco delle parti” volto a manipolare la volontà della persona offesa a seconda che mostrasse o meno l’intenzione di restituire la somma.
La Cassazione ha quindi ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le fonti probatorie, ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Poiché il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare reali vizi di legge, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un chiaro monito: chi intende far valere un proprio diritto deve sempre ricorrere agli strumenti legali previsti dall’ordinamento. L’autotutela, specialmente se esercitata con metodi intimidatori, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre, la decisione conferma la natura del giudizio di cassazione come un controllo sulla legalità della decisione impugnata, e non come un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per avere successo in Cassazione, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto, non semplicemente che le prove avrebbero potuto essere interpretate diversamente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, non contesta una violazione di legge ma si limita a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Cosa integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni secondo questa ordinanza?
Integra il reato il recarsi presso lo studio di un debitore e minacciare di “prendersi il dovuto” in caso di mancato pagamento. Tale comportamento è stato ritenuto oggettivamente intimidatorio, anche se successivamente i toni si sono fatti più concilianti.
Perché il cambiamento di atteggiamento dei ricorrenti non è stato considerato rilevante?
Perché l’elemento intimidatorio iniziale, costituito dalla loro improvvisa e minacciosa presenza, non è venuto meno. Anzi, la Corte d’Appello ha interpretato i successivi atteggiamenti remissivi come una strategia, un “gioco delle parti”, per manipolare la volontà della vittima, non come una reale ritrattazione della minaccia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
ritenuto che il motivo, con cui i ricorrenti hanno censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 393 cod. pen. sotto vari profili (mancanza di minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa e inattendibilità della medesima), è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato che dalle dichiarazioni della persona offesa emergeva che i ricorrenti si erano presentati al suo studio, dopo averle detto esplicitamente che, se non avesse fatto il pagamento, sarebbero andati direttamente da lei a prendersi il dovuto. Il fatto che i ricorrenti, durante l’incont allo studio della vittima, avevano cambiato atteggiamento, mostrando apertamente una propensione al dialogo che essi non avevano mai avuto prima, non faceva venir meno il dato oggettivo, fortemente intimidatorio, della “calata” improvvisa dei due ricorrenti e di altro soggetto allo studio della persona offesa. La Corte di appello ha rimarcato, inoltre, che la registrazione dell’incontro non scalfiva l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, cogliendosi, invece, una sorta di gioco delle parti dei tre soggetti, che alternavano momenti più intimidatori ad altri più remissivi e amichevoli a seconda che la persona offesa desse l’impressione di voler restituire o meno la somma consegnatale a suo tempo); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il 24 aprile 2024 sono pervenuti motivi nuovi con cui si è chiesta l’assegnazione del ricorso alle Sezioni semplici, assumendo che nel ricorso sono state formulate censure alla motivazione della sentenza, da ritenere ammissibili: richiesta che non può essere accolta in considerazione delle superiori argomentazioni;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024