Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1084 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Ficarra il 18/08/1967
avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni della parte civile, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricors sia dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione dell spese sostenute nel grado;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale di Patti del 26 giugno 2023, che aveva condannato gli imputati NOME COGNOME per il reato di violenza privata
(art. 610 cod. pen.) e NOME COGNOME per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) alle pene ritenute di giustizia.
In particolare, la Corte di appello riqualificava il fatto ascritto all’imputa COGNOME ai sensi dell’art. 392 e assolveva entrambi gli imputati 3 i sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Agli imputati era stato contestato:
a NOME COGNOME di aver impedito a NOME COGNOME di spo:;tare la autovettura in suo uso, parcheggiata in un’area interna privata, appone ido dei paletti, una catena e parcheggiando altre autovetture;
a NOME di essersi fatto giustizia da solo, potendo ricorre al giudic:e, collocando la autovettura in suo uso in un’area privata, impedendo agli aventi diritto di goderne dell’usufrutto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassa; ione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pE n.
2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motiv]zione; travisamento della prova.
La Corte di appello ha operato un clamoroso ed incomprensibile travisamento della prova, non considerando una serie di provvedimenti giudiziari, che :lavano atto della formazione dal 2015 di un giudicato cautelare sull’esistenza di un compossesso da parte del ricorrente dell’area in questione.
Pertanto, la Corte di appello, affermando che il ricorrente non è stato parte di quel giudizio possessorio, ha travisato la prova, che faceva venir meno l’antigiuridicità della sua condotta.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di ri:hiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depoAtato il 27 ottobre 2024 conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa del ricorrente ha presentato con pec del 7 novembre 20.4 una memoria scritta “di replica” alle richieste del Procuratore generale e contenente le conclusioni in epigrafe riportate.
Anche la difesa della parte civile ha fatto pervenire via pec in data 8 no embre 2024 una memoria e la nota spese, chiedendo che il ricorso sia dicliarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Dall’esame delle sentenze di merito emergono i seguenti fatti incont -oversi.
Al momento del fatto ascritto al ricorrente (commesso dal 21 febbraio al 10 maggio 2019) sull’area in questione era pendente (sin dal 2014) un igiudizio possessorio, intrapreso da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la reintE gra del possesso di un’area parcheggio annessa alle loro abitazioni, nei confronti di NOME COGNOME e poi dei suoi eredi (tra i quali anche NOME COGNOME), che si è concluso con sentenza del 4 marzo 2021, favorevole al e parti attrici.
Risulta altresì acquisito agli atti che nel 2015, ovvero prima del fatto, in quel giudizio era stato accertato in via sommaria e cautelare (ordinanza del 9 di ::embre 2015) che le parti attrici “e i loro ospiti” disponevano da anni e pacificamente dell’area controversa, accedendo e parcheggiando le proprie auto, tant’ii che il Tribunale li aveva reintegrati in via cautelare del compossesso dell’area, facendo rimuovere ai convenuti gli ostacoli collocati dai convenuti nell’area.
Parimenti è stato documentato in sede di merito dal ricorrente che e parti attrici avevano intrapreso in seguito più iniziative giudiziarie per contrastare sin dal 2016 condotte di NOME COGNOME volte a comprimere la i idicata situazione possessoria (ordinanza del 12 marzo 2020 di reintegra del posi;esso); che nel 2020, ovvero dopo il fatto, quest’ultimo aveva intrapreso un’azione possessoria per lamentare lo spoglio da parte di NOME COGNOME e del marito (l’attuale ricorrente) dell’area in questione, della quale rivendicava il pcssesso esclusivo sino al 21 febbraio 2019; e che il Tribunale aveva con decreto del 1.8 novembre 2021 rigettato tale domanda, ritenendo già provato in precedenti pronunce, a far data da quella del 2015, che sull’area vi fosse un composse3so tra quelle stesse parti dell’area.
Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le produzioni difer sive (i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede civile), sol perché il ricorrente r on era stato parte del giudizio possessorio e non aveva il possesso dell’area.
Peraltro, tali aspetti non erano determinanti, in quanto la tesi difensiva era quella di aver agito nel ragionevole convincimento di esercitare un diritto su cose rientranti nel proprio possesso, già riconosciutogli dal giudice civile.
Va rammentato che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinziorw non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una prete .;a che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07;2020, COGNOME, in motivazione).
Nel caso in esame il ricorrente intendeva dimostrare invece che la sua condotta era stata posta in atto sulla base di una pacifica situazione di latto (il compossesso dell’area) “già accertata” in sede giudiziaria.
E tale convincimento era stato fondato dal ricorrente sulla lettura dell’ordinanza del 9 dicembre 2015, che riconosceva al Miragliotta e ai suoi ospiti il legittimo godimento dell’area. Lettura di seguito pienamente condivisa dal giudice civile con il provvedimento del 18 novembre 2021, con il quale aveva ritenuto la pretesa giudiziaria della persona offesa, NOME COGNOME nei confronti del ricorrente già coperta dal giudicato cautelare.
3. In definitiva, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata.
Peraltro, non residuando la possibilità di un diverso esito, essendc ormai accertata la condotta e risultando incontrovertibilmente che la stessa stata realizzata, in difetto dell’elemento soggettivo richiesto per integrare il reat ascritto, l’annullamento va disposto senza rinvio, con la conseguenziale revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non cos:ituisce reato.
Revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 14/11/2024.