Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a FOGGIA il 27/10/1980
SALERNO NOME nato a FOGGIA il 04/08/1988
NOME COGNOME nato a FOGGIA il 01/09/1991
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.
uditi i difensori:
L’avvocato NOME COGNOME del foro di Foggia, in qualità di sostituto dell’avv. NOME COGNOME del foro di FOGGIA in difesa di NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME a mezzo del comune difensore avv. COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 13/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabili espresso nei loro confronti dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all’e di giudizio abbreviato, in ordine al reato di rapina aggravata dal fatto commesso da più persone e presso l’abitazione della vittima.
La sentenza di primo grado, parzialmente riformata dalla sentenza in epigrafe in ordine al trattamento sanzionatorio per la COGNOME ed il Salerno, aveva riconosciuto all’COGNOME la qua di mandante ed agli altri quella di esecutori materiali di un pestaggio della persona offesa, veniva minacciata per telefono dall’COGNOME (che si trovava agli arresti domiciliari) ed era st raggiunta presso la sua abitazione dal Salerno insieme ad ignoti, che gli avevano sottratto cos uno scooter marca Yamaha.
2. I primi tre motivi di impugnazione sono comuni a tutti i ricorrenti:
2.1. 1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 546 e 604 cod. proc. pen. per l’assenza di motivazi nella sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta inattendibilità della persona offes illegittimità della integrazione, sul punto, nella motivazione della sentenza di appello.
2.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza della violenza o minaccia.
2.3. Violazione di legge ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc. pen. per mancata riqualificazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie r con violenza alla persona, difettando la prova della causa illecita dell’impossessamento.
Con riferimento alla posizione di NOME COGNOME si è altresì dedotta la violazione d legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. con riferimento al “quantum” della riduzione per le attenuanti generiche ed ai criter commisurazione della pena inflitta.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati altresì dedotti altri due moti impugnazione:
4.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferime all’art. 521 cod. proc. pen., giacché l’imputazione contestava alla predetta la partecipazione
rapina con il ruolo di “palo e scorta”, ed invece la sentenza le ha attribuito l’identica co minacciosa e violenta contestata all’Albanese, richiamando la posizione di questo.
4.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli 192 e 533 cod. proc. pen. quanto al ritenuto ruolo di concorrente.
Nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME infine, il ricorso ha dedo la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. riguardo alla determinazi del trattamento sanzionatorio e individuazione della pena base.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili tut ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono parzialmente fondati, limitatamente alle contestazioni rivolte qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Preliminarmente, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, volto a prospettare la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa valutazione del dichiarazioni rese dalla persona offesa, in sede di testimonianza, alla quale era stata subordina la scelta del rito, testimonianza che è stata esaminata soltanto dalla Corte di appello che ne riconosciuto l’inattendibilità, a causa della ritenuta non rispondenza del narrato ai toni dialoghi risultanti dalle intercettazioni.
La sentenza di primo grado e quella di appello, infatti, quando non vi è difformità su conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congr della motivazione (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), né la Corte territoriale ha il potere di annullare la pronuncia di p grado solo per l’omessa motivazione su circostanze anche rilevanti della decisione, in quanto anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare l della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo ste provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, an
integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 – 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 – 01).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il percor argomentativo della sentenza impugnata che, non illogicamente, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali della persona offesa NOME COGNOME che ha sostenuto di a volontariamente consegnato ai ricorrenti il proprio motoveicolo in pegno a garanzia di un su debito, ed il dato oggettivo di opposto tenore emergente dalle intercettazioni, anche tra corr ha motivatamente dato prevalenza alle inequivoche risultanze delle intercettazioni, rivelatr anche della violenza esercitata sulla predetta persona offesa. Si tratta di una ricostruzione fatti non illogica, che non può essere contestata con argomentazioni che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzi ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cr dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965), non potendo sindacarsi in sede di legittimità, nel difetto di illogicità evide valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle prova nonché interpretare e valutare il contenuto delle conversazioni, risolvendo i contras emersi tra diversi elementi di prova (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01; Sez 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01).
4.Sono inammissibili perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, i motivi di ricorso volti a contestare, anche per l’asserita violazione dell’art. 521 cod. proc. pen, la ritenuta responsabilità di NOME COGNOME con riferimento ai fatti oggetto del processo.
4.1. GLYPH Nessuna violazione del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., in particolare, pu ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, atteso che il capo di imputazione indicava la COGNOME tra gli esecutori materiali del delitto deciso da suo marito, l’COGNOME (“l’Alba qualità di mandante, gli altri in qualità di esecutori materiali, con violenza e minaccia riconoscendole poi, insieme ad altri, il ruolo di palo e scorta al Salerno “una volta che lo s si era impossessato dello scooter sottratto alla persona offesa “.
Le sentenze di merito hanno, così, dato adeguatamente conto della partecipazione della ricorrente all’azione criminosa quale esecutore materiale, recandosi presso l’abitazione del persona offesa, tanto che questo riferiva anche all’COGNOME, per telefono, delle interlocuzi con la COGNOME (COGNOME. “sto racimolando qualcosa di soldi e te li porto. Gliel’ho spiegato moglie”; COGNOME: “…a me non interessa. Fammi ritirare mia moglie con lo scooterone…”) prim che il Salerno si allontanasse dall’abitazione del COGNOME con il mezzo sottrattogl specificazione della condotta della ricorrente nella motivazione della sentenza non comporta alcuna trasformazione essenziale del fatto addebitato, né menomazioni del diritto di difesa, no sussistendo alcuna eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
5. Sono fondate, invece, le censure rivolte dai ricorrenti al percorso argomentativo con quale la sentenza impugnata ha ritenuto configurarsi il reato di rapina e non già quello
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, prospettato dalla difesa.
La Corte territoriale, infatti, ha dato atto della versione della stessa persona offesa Vi secondo la quale la spedizione punitiva subìta era conseguente alla mancata restituzione
all’Albanese di somme che questi gli aveva prestato per il pagamento di canoni di affitto, ma h ritenuto che le frasi utilizzate dalla stessa persona offesa nei dialoghi intercetta
confermassero tale versione, risultando pertinenti “piuttosto a soldi per saldare altro ti debito, ad es. per droga” ed ha ritenuto che, conseguentemente, “in assenza di prove certe,
diverse dalle dichiarazioni incongrue del COGNOME circa un credito vantato dall’COGNOME per ragi lecite, la inequivocabile violenta appropriazione del motoveicolo da parte di quest’ultimo de
essere intesa propriamente come rapina ex art. 628 cod. pen.”.
La sentenza impugnata, però, in tal modo non si è confrontata adeguatamente con le dichiarazioni della persona offesa di essere debitore in conseguenza di un prestito ricevuto pe
pagare canoni di affitto, in quanto le frasi intercettate si riferiscono solo, genericament sforzi del COGNOME per racimolare “qualcosa di soldi” al fine di saldare il suo debito nei co dell’Albanese, e quindi nulla chiariscono in ordine alla liceità – e, quindi, azionabilità del credito di quest’ultimo. La Corte territoriale, invece, sulla base di espressioni riferibil di qualsivoglia natura, ha espresso un giudizio di inattendibilità del testimone fondandolo su natura illecita del rapporto debito/credito perché dovuto ad acquisti di droga, peral individuando tale origine non già come certezza, bensì come mero esempio o ipotesi, senza nemmeno indicare gli elementi sulla base dei quali questa è stata formulata.
Ne discende l’incongruità ed inadeguatezza del percorso argomentativo volto a qualificare il fatto ai sensi dell’art. 628 cod. pen. in luogo dell’art. 393 cod. pen. e, pertanto, la se impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, con r per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.
6.1 motivi di ricorso inerenti il trattamento sanzionatorio sono assorbiti da annullamento.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accerta con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
L’estensore