Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE d’APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza del GUP di Lecce del 2 maggio 2022 con cui NOME era stata condannata in relazione al reato di rapina aggravata ai danni di un anziano. A seguito della applicaz delle circostanze attenuanti in equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti ‘privilegiate’, la pena pecuniaria veniva ridotta.
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.), sulla triad motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) e sulla omessa valutazione di una prova decisiva (ad. lett. d c.p.p.).
La Corte d’appello è incorsa nei vizi denunciati per non aver riqualificato il fatto in es arbitrario delle proprie ragioni. Alla base dell’apprensione del denaro vi era la pr dell’imputata di essere retribuita pienamente per l’attività di collaboratrice familiare che svolto a favore della persona offesa. La retribuzione che l’anziano intendeva corrispondere e
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inferiore a qualsiasi standard salariare minimo ed era in aperta violazione della dignità lavoratrice.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO ha chiesto dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con lo stesso mezzo, il difensore dell'impu AVV_NOTAIO, ha ribadito le conclusioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato e comunque non consentito.
Infatti, le plurime doglianze articolate (si va dalla violazione di legge alla man contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, alla omessa valutazione di una p decisiva) risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, esulando della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione d fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, r. 25255 del 14 feb 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito infatti che il controllo sulla corretta applicazi canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli eleme in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo pres errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o om decisive o illogicità manifeste.
Risultano infatti adeguatamente valorizzate tanto in primo (pg.5) che in secondo grado (pg e 5) le dichiarazioni della persona offesa ed in particolare quei dettagli forniti dall (l'allontanamento della imputata dal lavoro dopo appena due giorni e poche ore complessive di lavoro; la preventiva 'ispezione' del portafoglio della vittima con la scoperta del no importo ivi detenuto; la ricomparsa della donna a distanza di qualche giorno con il corr sostanzialmente ignorati dalla difesa dell'imputata ma di per sé idonei a 'colorare' l' vicenda. Essi infatti hanno elevato valore dimostrativo della versione accusatoria poi smentiscono la tesi, propugnata in ogni grado, che l'azione aggressiva ai danni della perso offesa fosse unicamente diretta al recupero delle somme spettante alla NOME in seguit alla attività lavorativa prestata. L'importo prelevato dal taccuino della vittima, sproporzionato rispetto alla modestia dell'attività lavorativa svolta, unitamente alle mo violente e minacciose poste in essere non potevano infatti derivare dal convinciment dell'esercizio di un corrispondente diritto che, in quelle forme e dimensioni (€ 800,00 per p ore di lavoro) non poteva certo ragionevolmente ritenersi integrato.
Il ricorso, che pare ignorare tali aspetti, propone una ricostruzione del fatto monca, che si confronta con la ricostruzione propugnata tanto in primo che in secondo grado, e c costituisce una mera ipotesi alternativa. L'argomento difensivo che ne viene tratto è privo d
necessaria specificità e comunque non è consentito in questa sede poiché sottopone la motivazione della sentenza a quelle critiche che, uniche, attengono al giudizio di legitti (art.606 lett. e, c.p.p.).
Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamen in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Con *gliere relatore