Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3076 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bracciano (RM), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME, all’udienza del 06/10/2022;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 06/09/2018, con cui NOME COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: a) agli artt. 110, 605 cod. pen.; b) 110, 612, comma secondo, cod. pen.; c) 110, 582, 585 cod. pen.,. in Vignanello il 23/01/2017, con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
NOME COGNOME ricorre a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 605, 582 e 583 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla contraddittoria e carente motivazione circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE persone offese, alla luce RAGIONE_SOCIALE notevoli divergenze tra le stesse;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 393 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla omessa motivazione circa la qualificazione del fatto, avendo l’imputato agito nella convinzione che le persone offese fossero gli autori del furto di attrezzi agricoli;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 n. 2 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta insussistenza della provocazione ed al diniego di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
2.4 violazione di legge, in riferimento all’art. 99 cod. proc. pen., e vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla motivazione circa la ritenuta sussistenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
La motivazione della sentenza si fonda sulla concorde deposizione RAGIONE_SOCIALE persone offese, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME racconto risulta confermato da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME da una telefonata immediatamente dopo i fatti, e dal maresciallo dei Carabinieri COGNOME COGNOMECOGNOME in sede di denuncia, aveva confermato la presenza di i~se sulle predette persone offese. Lo stesso COGNOME COGNOME COGNOME coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME, non hanno smentito l’incontro con il
COGNOME ed il COGNOME, negandone, però, l’esito aggressivo, mentre il teste della difesa, NOME COGNOME, aveva dichiarato di aver visto le persone offese allontanarsi in auto la sera dei fatti, udendo che il COGNOME riferiva al COGNOME di non essere autore del furto.
Alla luce del predetto testimoniale la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto credibile la versione RAGIONE_SOCIALE persone offese, tenuto conto anche del certificato medico, nonché del tutto irrilevanti ed ininfluenti le divergenze marginali tra le deposizioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, peraltro garanzia di genuinità dei racconti.
Al contrario, la Corte territoriale ha evidenziato la concordanza del narrato RAGIONE_SOCIALE persone offese sugli elementi essenziali della vicenda, quale il contatto telefonico tra le parti – peraltro ammesso anche dall’imputato e dal COGNOME, oltre che riscontrato dall’esame dei cellulari.
Rispetto a tale accurata motivazione, del tutto immune da aporie logiche, il primo motivo di ricorso appare reiterativo dei motivi di gravame, insistendo sulla valutazione dell’apporto probatorio del narrato RAGIONE_SOCIALE persone offese operato dalla Corte di merito, il che si traduce, inesorabilmente, in un travalicamento palese del perimetro del giudizio di legittimità.
Quanto alla qualificazione della condotta – consistita in aggressione fisica in danno dei presunti autori del furto dei macchinari, gravemente minacciati ed anche sottoposti a privazione della libertà personale – va ricordato come la violenza o la minaccia di cui all’art. 393 cod. pen. per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice, non può, in ogni caso, eccedere macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità, come verificatosi nel caso in esame (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, COGNOME, Rv. 258985; Sez. 5, n. 13162 del 01/10/1999, COGNOME, Rv. 214974).
Anche sotto altro aspetto, poi, si apprezza la diversità RAGIONE_SOCIALE fattispecie ascritte agli imputati e quella di cui all’art. 393 cod. pen., posto che l’autore della condotta deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; quindi, allorché il diritto rivendicato non coincida con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria, questa Corte regolatrice ha sempre, pacificamente, escluso la configurabilità del diritto di ragion fattasi, venendo meno la necessaria corrispondenza tra la pretesa e l’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018, Rossetti, Rv. 272672; Sez. 2, n. 46288 el
28/06/2016, COGNOME ed altro, Rv. 268362); nel caso di specie la condotta è
consistita addirittura nella privazione della libertà personale RAGIONE_SOCIALE persone offese, attraverso una assoluto crescendo di violenze, risultando del tutto evidente come
tale tipologia di condotta non avrebbe mai potuto essere prevista in sede di tutela giurisdizionale.
Anche in riferimento alla circostanza attenuante RAGIONE_SOCIALE provocazione, la Corte di merito ha evidenziato l’assoluta sproporzione tra la condotta ed il fatto ingiusto
altrui, consistente in un furto di macchinari, peraltro unilateralmente attribuito alle perone offese dal COGNOME.
La recidiva è stata correttamente motivata ritenendo che le gravissime modalità
dei fatti manifestano l’influsso criminogeno del precedente specifico, ancorché
risalente, dimostrando l’accresciuta pericolosità dell’agente.
Peraltro, i motivi di ricorso su tali aspetti risultano del tutto generici.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte
civile, NOME COGNOME, che liquida in euro 3.150,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, COGNOME, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 3.150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06/10/2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente