Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, nel processo a carico di
COGNOME NOME, nato a Voghera il DATA_NASCITA, a sua volta ricorrente, COGNOME NOME, nato a Craco il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA, a sua volta ricorrente, avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le sopravvenute memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero di secondo grado ed il rigetto dei ricorsi degli imputati, con il conseguente annullamento della sentenza che ha qualificato il fatto estorsivo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
uditi i difensori degli imputati NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insistendo, il solo AVV_NOTAIO, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Alessandria, all’esito del giudizio ordinario, con la sentenza n. 579 del 14 aprile 2021, condannava i tre imputati, oggi resistenti, per il delitto di estorsione tentata in concorso, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, applicava la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificava il fatto descritto al capo unico di imputazione, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona (art. 393 cod. pen.), per l’effetto rideterminava in melius la sanzione criminale, eliminava le sanzioni accessorie e confermava le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Torino, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a ministero dei rispettivi difensori, deducendo ciascuno a motivi della impugnazione, i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) indicati nel testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, del codice di rito, termini in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dettato dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
1. Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO:
1.1. La sentenza di secondo grado, nel dare ai fatti descritti in imputazione la più lieve qualificazione giuridica della ragion fattasi, ha travisato gli element costitutivi sia della fattispecie contrattuale presupposto della condotta, che la stessa imputazione. Gli imputati, ed in specie COGNOMECOGNOME non avevano infatti alcuna forma di “azione” a tutela delle ipotizzate ragioni giuridiche; gli unici a poter invocare l’intervento della giurisdizione a tutela del proprio credito erano infatti le vittime (di estorsione tentata), costrette dalle minacce e violenze degli agenti a rinunciare a parte del credito legittimamente vantato. Gli imputati intendevano invece solo irragionevolmente ridurre l’ammontare della posta debitoria e, per questo, certamente non avevano “azione” civile; potendo al più eccepire in giudizio una diversa dimensione del debito. La Corte, dunque, senza provvedere ad alcuna forma rafforzativa della motivazione, avrebbe optato per la più modesta qualificazione delle condotte, senza tener conto del fatto che gli agenti erano, come diffusamente argomentato dal Tribunale, pienamente consapevoli della natura arbitraria della loro pretesa e, dunque, mai avrebbero potuto agire a tutela della stessa.
Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1: La Corte territoriale; pur diversamente qualificando il fatto descritto in imputazione, avrebbe del tutto travisato il chiaro significato della prova dichiarativa (teste COGNOME) assunta in primo grado, ove evidente sgorgava la prova della insussistenza del fatto.
2.2. la Corte torinese avrebbe inoltre del tutto pretermesso l’esame degli elementi di prova che deponevano in senso contrario alla imputazione.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. La Corte torinese avrebbe omesso totalmente di apprezzare l’illiceità delle condotte tenute dalle persone ritenute offese dal reato, così pervenendo ad una decisione di condanna monca della valutazione delle numerose prove a discarico.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024, sulle conclusioni delle parti presenti la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esito della stessa pubblica lettura del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dalle avverse parti processuali sono tutti inammissibili.
Quello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, con i quali, peraltro, deduce in maniera promiscua la ricorrenza di tutti e tre i vizi di motivazione deducibili ai sensi di quanto dispone la lett. e, del comma 1, dell’art. 606 del codice di rito.
Difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541/2020, ric. Filardo, in motivazione).
1.1. Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una . 4 pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della COGNOME motivazione COGNOME censurata. COGNOME Il COGNOME ricorrente COGNOME che COGNOME intenda COGNOME denunciare
contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l’onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. E’ difatti a tutti evidente che la motivazione “mancante” potrà difficilmente risultare contraddittoria o manifestamente illogica, proprio perché “manca”; così come se manifestamente illogica, potrà o non rivelarsi anche contraddittoria, ma occorrerà in tal caso spiegare come ed ove. Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità.
1.2. Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere concentrato il vizio di motivazione dedotto sul travisamento del fatto, che ha indotto ad erroneamente attribuirgli un determinato nomen iuris, in luogo di quello contestato in imputazione, nodo centrale dell’accertamento di merito sui fatti contestati è quello della indagine sulla non irragionevole convinzione degli imputati di poter resistere in giudizio civile per avversare il quantum della pretesa azionabile nei confronti del COGNOME dalle parti civili COGNOME e COGNOME, per ottenere l’adempimento (controverso nel quantum debeatur) della obbligazione contratta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che gli imputati avessero agito nella convinzione della ingiustizia della pretesa (riduzione del dovuto) e, comunque, che le modalità della manifestazione pretensiva consentissero, da sé sole, di qualificare in termini estorsivi la condotta.
La Corte di appello ha subito “sterilizzato” la motivazione fondante sulle modalità della condotta, giacché ritenuta (a giusta ragione) in contrato con la giurisprudenza recente di questa Corte, adottata nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, ric. Filardo, Rv. 280027-02); ma non si è limitata solo ad escludere che le modalità delle condotte consentissero, da sé sole, di guadagnare il più grave nomen iuris; a pagina 12 (sub 9.5.) della motivazione, nel paragrafo dedicato alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha esplicitamente valorizzato l’aspetto psicologico che ha mosso l’agire degli imputati, affermando che la pretesa “riduttiva” muovesse da una non irragionevole convinzione di legittimità, perché la somma richiesta per la
prestazione consulenziale svolta dalle parti civili era stata calcolata con sciatta approssimazione e fondava sul presupposto di una attività di procacciamento di affari immobiliari mai affacciatasi neppure al momento precontrattuale; il che, afferma la Corte di merito, consente di colorare il convincimento degli agenti di un connotato di ragionevolezza particolarmente evidente. Gli imputati, conclude la Corte, agirono nella convinzione, affatto irragionevole, di poter resistere in giudizio all’eventuale azione mossa, nei loro confronti, dalle parti civili, talché l’incontro dai toni e modi violenti aveva ratio e finalità transattive delle opposte pretese, ciascuna astrattamente fondante su legittimo titolo giuridico.
Orbene, questi essendo i fatti accertati nel merito ed essendo il convincimento della Corte sostenuto da argomentazioni del tutto logiche e consonanti con le fonti di conoscenza esaminate, non resta che confrontarsi con il diritto vivente formatosi in tema di regolamento di confini tra estorsione e ragion fattasi. Si è già richiamata la decisione cardine di questa Corte (Sez. U., n. 29541/2020, Filardo). In motivazione (sub 10, fino a 10.5 e sub ss., pag. 14 e ss.), le Sezioni unite che hanno risolto il contrasto (che per vero definiscono più apparente che reale, cfr. sent. cit. in motivazione) hanno chiarito che il discrimen tra le fattispecie, che possono manifestarsi attraverso condotte di pari intensità violenta, riposa nell’elemento psicologico che orienta (si direbbe perfino “arma”) la condotta e ne determina la portata antigiuridica (non iure). In quanto, mentre nella ragion fattasi la pretesa azionata per le vie di fatto è sostenuta dall’intimo e non irragionevole convincimento di una ragione tutelabile (cfr. Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967), nella estorsione la pretesa è evidentemente antigiuridica e tale può ritenersi (la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite declina anche una casistica di ipotesi) sia sotto il profilo obiettivo (assenza o manifesta assurdità), che sotto quello soggettivo (estranei al rapporto ed agenti per un profitto proprio, con altrui danno). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che ricorressero i profili di fatto per orientare il “tipo” verso la forma delittuosa meno grave, in quanto ciò che a tal fine rileva è la non irragionevole intima convinzione (pur quando concretamente infondata) di poter agire o resistere in giudizio per la tutela delle proprie ritenute ragioni; non potendosi limitare il concetto di tutela giudiziale delle supposte ragioni alla sola “azione”, atteso che (pur volendo prescindere dalla esperibilità di azione di accertamento negativo) anche chi “resiste” in giudizio rivolge egualmente alla giurisdizione la sua domanda di giustizia, per la tutela di un preteso diritto, non irragionevolmente affacciatosi alla sua mente. L’art. 100 del codice di procedura civile pone infatti sul
medesimo piano l’interesse a “proporre” la domanda e quello di “contraddire alla stessa”. E’ dunque manifestamente irragionevole assumere che solo chi ha titolo per agire a tutela di un preteso diritto possa rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona; mentre chi, con le medesime modalità illecite, si fa ragione da solo, potendo contraddire in giudizio a tutela del preteso diritto, dovrà sempre rispondere del più grave delitto di estorsione. 1.4. Consegue la manifesta infondatezza in diritto del ricorso proposto dalla
parte pubblica.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, ai sensi di quanto dispone l’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen., non essendo accompagnato dalla procura speciale rilasciata per il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato assente in grado di appello.
2.1. Il testo dell’articolo 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., come novellato per effetto del Divo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prevede, nel caso si proceda in assenza, che l’atto di impugnazione (necessariamente a firma del difensore nel caso di ricorso per cassazione) sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Evidente l’intento deflattivo, teso ad assicurare in concreto che l’impugnazione sia proposta nell’interesse dell’imputato, conscio della esistenza di una sentenza di condanna e determinato ad impugnarla.
2.2. Tale disposizione normativa, per la sua collocazione sistematica nel Libro delle impugnazioni, all’interno del Titolo I, contenente le disposizioni generali sulle impugnazioni, è stata già ritenuta applicabile (nella ricorrenza, come nella fattispecie, dei presupposti cronologici) al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non mass., alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda). Nel testo della sentenza da ultimo citata si richiama anche la decisione resa da questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. u., n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che ha inteso precisare come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l’atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collochino entrambi nel Titolo I “Disposizioni generali” del Libro IX “Impugnazioni” e siano, perciò, certamente applicabili sia all’appello che al ricorso per cassazione (sul punto specifico, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, non mass., che ha anche ritenuto manifestamente infondata, per quanto rilevante, la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione
alla “nuova” causa di inammissibilità della impugnazione introdotta dal legislatore processuale del 2022). ·
2.3. Nella concreta fattispecie all’esame, la sentenza impugnata è stata emessa in data 26 settembre 2023, mentre l’atto di impugnazione risulta depositato il 3 gennaio 2024, nell’interesse di imputato assente nel giudizio di appello, da parte del difensore di fiducia, che non ha allegato all’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato in data successiva alla sentenza oggetto di ricorso.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è del pari inammissibile, in quanto con i motivi posti a fondamento della impugnazione si chiede alla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento dei merita causae, ovvero una nuova valutazione della prova dichiarativa offerta dal verbo delle persone offese, confortata pure dal contenuto non equivocabile delle utilizzabili conversazioni intercettate.
3.1. Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dagli offesi nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). La differente lettura in fatto di altri elementi obiettivi dimostrativi del fatto sollecita, dunque, la Corte ad avviare un differente apprezzamento della prova, che non è percorribile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716; concetto replicato di recente da Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370 – 01). Deve inoltre rammentarsi che il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo: ne consegue che, in tal caso -come verificatosi nella fattispecie -debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, sent. n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107; Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, Rv. 281935 – 01). Nel caso in esame, alla luce della complessiva motivazione del provvedimento impugnato, che si presenta pienamente esaustiva, può ritenersi che i giudici di
merito abbiano assolto all’onere motivazionale, accompagnando la valutazione di affidabilità soggettiva della fonte ed attendibilità obiettiva del narrato con la lettura, non manifestamente illogica o distonica, di dati intercettivi esterni di conforto.
Alla stimata inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati consegue che il rapporto impugnatorio non si è incardinato ritualmente; la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità cristallizza, pertanto, i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (26 settembre 2023). Il decorso del tempo successivo a tale evento non può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U., n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione, in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in ragione dei sopra esposti argomenti, in euro tremila per ciascuno degli imputati ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.