Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39687 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avCOGNOME l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il riesame proposto da NOME COGNOME avvers l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, in marzo 2024, ha applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari in rela
al reato di estorsione pluriaggravata tentata di cui al capo 4), commesso concorso con NOME COGNOME.
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, cui deduce tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessar motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 125, comma 3, cod. pro pen., 56 e 629 cod. pen. e vizi della motivazione.
Il Tribunale ha travisato gli elementi indiziari posti a base del provvedimen impugnato. Dalle intercettazioni ambientali effettuate a bordo della Lancia Musa si evince che l’incontro in cui sarebbe stata formulata la richiesta estor NOME COGNOMECOGNOME COGNOME il cui figlio, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME un credito, avvenne alla presenza di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME rimase nei press dell’autovettura unitamente a NOME COGNOME COGNOME‘è che di quel conversazione COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME auto, riferì a NOME stesso, spiegando d essere stato riconosciuto per “quello che vende i telefonini”).
Assume la difesa che il travisamento si riverberi in patente illogicità de motivazione sul punto, poiché esclusivamente al COGNOME, reggente della RAGIONE_SOCIALE, era riferibile un potenziale intimidatorio in grado di incidere autodeterminazione del soggetto passivo.
2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli ar 393 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
L’esistenza di un rapporto obbligatorio tra la persona offesa NOME COGNOME l’indagato – che nell’occasione i genitori del primo riconobbero, promettendo adoperarsi affinché il debito venisse estinto quanto prima – rende irrilevant incertezza del titolo dal COGNOME lo stesso ha avuto origine ed impon riqualificazione della condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie r ex art. 393 cod. pen.
2.3.Violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 274 cod. proc. pen. e della motivazione.
La misura cautelare degli arresti è stata applicata in violazione del princ della domanda, in assenza di deduzioni specifiche da parte della Accusa in ordin alle esigenze cautelari ravvisabili con riferimento alla persona del ricorrente, sulla base di una motivazione implicita e cumulativa, indistintamente riferit posizioni soggettive tra loro notevolmente diversificate.
In applicazione dei principi affermati da Sez. 6 n. 15959 del 2021 all’indagato – nei cui confronti è stata ritenuta insussistente, nell’or genetica, la gravità indiziaria del reato associativo, pur se è stata confe l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. – non possano attagliarsi le valuta
espresse in punto di esigenze cautelar’ nei confronti di soggetti indizi appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo è reiterativo e formulato per ragioni non consentite.
Deve premettersi, ai fini di un corretto inquadramento, che il ricorso p cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, ammissibile solCOGNOMEo se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovver la manifesta contrarietà della motivazione del provvedimento ai canoni della logic e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione d circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 01).
Nella vicenda in esame, la difesa pone il tema della ricostruzione del materialità oggettiva del fatto in addebito, quanto alla presenza fisica del T reggente della RAGIONE_SOCIALE, alla richiesta di pagamento avanzata dal ricorren presenza che connoterebbe in termini di intimidazione, almeno implicita, richiesta stessa.
Sul punto, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamata d Tribunale in termini sostanzialmente adesivi – del tutto legittimamente, secon la tecnica della motivazione per relationem, su cui si vedano Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664-01 e, più di recente, Sez. 2, n. 55199 de 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01 – ha analiticamente ricostruito, alle pa 168 e ss., l’intervento di NOME COGNOME fini della riscossione del c accampato da COGNOME
Dando risposta alle censure difensive, l’ordinanza qui impugnata ha ribadit in termini compiuti, sia pure secondo gli standard della gravità indiziaria, e alcuna illogicità, come i coindagati fossero stati simultaneamente presenti colloquio con NOME COGNOME, COGNOMEo evincendosi: a) dall’invito rivolto da NOME COGNOME, nell’approcciarsi all’incontro con il detto, a mantenere entrambi come significato dall’uso del plurale “nui autri” – la calma; c) dai succe commenti dei due sul tenore della conversazione appena intercorsa.
Quanto a tali commenti, in termini del tutto coerenti è spiegato come non s sia trattato di un resoconto, fatto da COGNOME COGNOMECOGNOME sull’esito della rich di pagamento al padre del debitore, bensì di uno scambio reciproco di impression sulla “educazione” di lui (ossia sulla manifestata intenzione di piegarsi richiesta).
Ancor più significativa della partecipazione del COGNOME all’incontro, secondo Tribunale, risulta essere la promessa di una ricompensa (“un cuoricino”) fatta COGNOME al capoclan per il fattivo contributo ricevuto, unitamente al rammarico per il disturbo che gli aveva arrecato.
In termini ,dunque i logicamente coerenti la riferibilità della minaccia ad entrambi gli indagati è correlata – come ben evidenziato nella ordinanza geneti – al potenziale intimidatorio di ciascuno, che lo stesso COGNOME (padre) riconobb COGNOME, in quanto uomo di elevatissima caratura criminale, per essere ai tempi reggente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; di COGNOME, in virtù del legame di sangue con fratello NOME COGNOME (“quello dei telefonini”), affiliato alla medesim consorteria criminale, con il COGNOME egli era stato verosimilmente conf dall’inetrlocutore.
A fronte di tale quadro indiziario, le deduzioni difensive – in ordine a temporanea prosecuzione dei colloqui di COGNOME con NOME COGNOME, quando COGNOME si era allontanato dall’autovettura per raggiungere.COGNOME; il signifi dell’invito a fermarsi, che il ricorrente stesso aveva rivolto nel frangente a T il tono asseritamente interrogativo del riferimento alla “educazione” di COGNOME che configurare un travisamento del dato probatorio, sono il frutto di alternativa e non consentita lettura delle emergenze investigative.
Esse pongono, inoltre, questioni di mero fatto sul contenuto dell intercettazioni, parimenti non ammissibili in questa Sede.
Per indirizzo univoco di questa Corte di legittimità, è rimessa difa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione contenuto delle conversazioni captate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogic irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ( Sez. U, n. 2247 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez.3 , n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01); condizioni che qui, all’evidenza, per tutto quanto so evidenziato, non ricorrono.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
3.1. L’ordinanza ha argomentato in modo non corretto la mancanza di elementi dimostrativi della esistenza del credito vantato dal ricorrente.
3.2. Il profilo è dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto
Vanno richiamati, al riguardo, i principi stabiliti da questa Corte regolat ai fini del discrimen tra il reato di estorsione tentata, ritenuto nella ordinan impugnata, e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violen minaccia alle persone, nel COGNOME la difesa ha chiesto riqualificarsi l’orig imputazione.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020(Filardo, Rv. 280027)hanno affermato che i due delitti in comparazione si differenziano in relazione all’elemento psicolog che va accertato secondo le ordinarie regole probatorie. Sebbene la materialità tali fattispecie non appaia esattamente sovrapponibile – atteso che, solCOGNOMEo a dell’integrazione del delitto di estorsione, è normativamente richiesto il verif di un effetto di “costrizione” della vittima conseguente alla violenza o minac ossia una coazione causalmente correlata al contegno dell’agente – occor considerare che nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. «l’agente perse conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formar oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegu conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia».
Poste tali premesse, perché si configuri il delitto di esercizio arbitra pretesa arbitrariamente coltivata . dall’agente deve i dunque corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordiname giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con privato: l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un dirit la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.
Le Sezioni Unite hanno poi cristallizzato il principio secondo il COGNOME il r di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle person natura di reato proprio non esclusivo, per cui è configurabile anche il concorso terzo nel reato, purché questi si limiti ad offrire un contributo alla pret creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U Filardo Rv. 280027-03). Qualora il terzo fosse spinto anche da un fine di profitto propr ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale – seppure inizialmente inserito i rapporto inquadrabile, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., nella previsione dell’a cod. pen. – e dunque cominciasse ad agire in piena autonomia per i perseguimento dei propri interessi, tale condotta integrerebbe invece gli estr del concorso nel reato di estorsione.
3.3. Tornando alla vicenda che occupa, l’inesistenza del credito – stride con il dato che COGNOME ringraziò con deferenza COGNOME per il suo intervento
scusandosi per il disturbo e pr mettendogli una ricompensa (“un cuoricino”), non può essere desunta dalla assenza di rapporti di lavoro inter partes, come motivato incidentalmente nella ordinanza genetica e ripreso da quella impugnata.
Anche l’ulteriore argomento per cui COGNOME, conscio della caratura dei su interlocutori, non avrebbe potuto fare altro che garantire prontamente pagamento del debito attribuito al figlio, pur se fosse stato inesistente, non av alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o espo giovane ad un pregiudizio diretto ed immediato, è un argomento inconferente, perché non è dimostrativo, per sé solo, della inesistenza di tale posta attiva
Erra infine il Tribunale nel motivare, in termini integralmente adesivi rispe alla ricostruzione del primo Giudice la inesistenza, ma anche la illiceità causale del credito accampato dal ricorrente.
Scrive al riguardo il Giudice per le indagini preliminari: “…va altresì considerato, che alcun preteso diritto gli indagati potevano esercitare direttamente nei confronti di COGNOME NOME (e a maggior ragione del di lui padre NOME/fa NOME) in quel preciso momento storico posto che, in alcun modo, si era accertata la responsabilità dei predetti per il debito che COGNOME riteneva di dover riscuotere, sicché l’azione appare totalmente arbitraria anche perché esercitata in presenza di un semplice sospetto. Deve infatti essere sottolineato come i correi, al momento dell’esecuzione della condotta, non potevano proprio vantare, alcun diritto nei confronti dei Ci/la i quali non erano stati riconosciuti debitori, né in se giudíziale né stragiudiziale, sicché, in assenza di qualsiasi accertamento nell’ambito delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria, alla vittima alcuna richiesta poteva essere rivolta con contenuto legittimo’)
Il ragionamento è viziato, laddove fa discendere l’esistenza e legittimità credito dal previo (( riconoscimento in sede giudiziale o stragiudiziale 😉 di esso. L’assenza di un titolo formale non impedisce il promuovimento di una vertenza giudiziaria ( al più è di ostacolo al buon esito di una richiesta di ingiunzi pagamento) e, al contrario, ne costituisce normalmente il presupposto.
Con evidente inversione dell’onere della prova, il mancato accertamento, che competeva alla Accusa – ed il dubbio manifestato di riflesso dai Giudici merito – in ordine alla esistenza di un elemento decisivo ai fini della qualifica giuridica è stato dunque risolto a sfavore dell’indagato, anziché a suo vantaggi
Anche i riferimenti al vantaggio che COGNOME avrebbe ricevuto dal proprio intervento, sviluppati nell’originario titolo cautelare, non hanno qui al rilevanza perché, appunto riferiti alla posizione del terzo estraneo al rapp obbligatorio.
3.4. Ritiene perCOGNOMEo il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon gover dei principi espressi da Sez. U Filardo, in punto di individuazione dei criteri dist
tra l’estorsione contestata ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie rag art. 393 cod. pen., in cui andrebbe riqualificata la condotta secondo la dife dei principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio che innervano materia della responsabilità penale.
Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari è, sia pure in p anch’esso fondato.
4.1. Non vi è stata alcuna violazione del principio di domanda cautelare determinativo di nullità della misura (Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017, Teatr Rv. 271251 – 01), in quanto la richiesta di applicazione della cautela era s ritualmente formulata dal Pubblico Ministero, e l’assenza di deduzioni specifiche supporto di essa non può essere assimilata alla mancanza assoluta di domanda.
4.2. Neppure vi è stata alcuna valutazione cumulativa ed indifferenziata delle esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative.
Nel titolo genetico – con il COGNOME l’ordinanza impugnata costituisce un unitario corpo motivazionale – si dà atto di come le richieste siano s partitamente formulate per gli indagati e le diverse posizioni risultano essere s vagliate separatamente.
Una comune premessa è stata svolta dal primo Giudice, in punto di esigenze, in relazione a tutti i reati che sono assistiti dalla doppia presu relativa di cui all’art. 275, comma 3′ cod. proc. pen., di sussistenza delle esig cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e non è dubbio che rientr tale novero anche il reato per cui si procede, in ragione della aggravante di all’art. 416-bis.1 cod. pen., benché sia contestato in forma tentata – ciò ch incide sulla ricorrenza delle esigenze, come affermato da Sez. 2, n. 23935 d 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176 – 01) e benchè sia stata esclusa, sin dall’ordinanza genetica, la gravità indiziaria del reato associativo.
4.3. Quel che rileva, tuttavia, è la mancanza nell’ordinanza del riesame una valutazione individualizzata di tali esigenze, anche a fronte delle deduzi difensive.
L’attenuazione dell’obbligo di motivazione, che si traduce nell’onere di dar conto della inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, richiamata riguardo dal Tribunale, non comporta un totale esonero dall’assolvirnento di ta obbligo in relazione al profilo della attualità della misura, ove sia decor apprezzabile periodo di tempo dai fatti.
Sul punto, il provvedimento impugnato esibisce una motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria, a fronte di una condotta esauritasi in unico episodio risalente all’anno 2020.
Ed invero, con l’imposizione della misura degli arresti domiciliari, concessi in ragione della incensuratezza dell’indagato, la presunzione di adeguatezza esclusiva è stata disapplicata in fatto, mentre l’unico elemento specificamente valorizzato a supportare il giudizio di perduranza del “periculum libertatis” sono i “rapporti di natura amicale” che l’indagato avrebbe con il reggente del clan egemone sul territorio, rapporti che, all’evidenza, sono del tutto neutri, se disgiunti da cointeressenze di natura criminosa.
Si impone, alla luce di tutto guanto precede, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione al Tribunale, da operare nel rispetto delle direttrici ermeneutiche sopra indicate.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. peri. Così deciso il 12/09/2024