Esercizio Arbitrario o Estorsione? La Cassazione Chiarisce i Confini
Quando una richiesta di denaro fatta con la forza cessa di essere una forma di autotutela e diventa un grave reato come l’estorsione? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna su questo tema cruciale, tracciando una linea netta basata sulla legittimità della pretesa. Il caso in esame offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per estorsione. Secondo la sua difesa, l’azione violenta e minacciosa era finalizzata a ottenere il pagamento di un’indennità che riteneva gli fosse dovuta. Pertanto, la sua condotta non avrebbe dovuto essere qualificata come estorsione, bensì come il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mancando il requisito dell’ingiusto profitto.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su diversi punti, contestando la sentenza della Corte d’Appello:
1. Insussistenza del profitto ingiusto: Sosteneva che la sua pretesa economica fosse fondata e, di conseguenza, il profitto non poteva essere considerato ‘ingiusto’, elemento essenziale del reato di estorsione.
2. Qualificazione del reato: Chiedeva di riclassificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, proprio in virtù della presunta legittimità della sua richiesta.
3. Desistenza volontaria: Affermava di aver interrotto volontariamente la sua condotta criminale.
4. Applicazione della recidiva: Contestava l’aggravante della recidiva, ritenendola ingiustificata.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Esercizio Arbitrario
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e rigorose. Gli Ermellini hanno confermato la valutazione dei giudici di merito, chiarendo i principi di diritto applicabili.
Pretesa Illegittima ed Estorsione
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per poter parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è indispensabile che la pretesa del soggetto agente abbia un fondamento giuridico, cioè che sia un diritto tutelabile davanti a un giudice.
Nel caso di specie, sia il tribunale che la Corte d’Appello avevano accertato che la pretesa del ricorrente non era affatto legittima. Di conseguenza, l’uso della violenza e della minaccia per ottenere un compenso non dovuto integra pienamente la fattispecie estorsiva. L’aggressione, coperta da dolo, era finalizzata a conseguire un profitto che il ricorrente sapeva essere ingiusto.
La Mancata Desistenza Volontaria
Anche la tesi della desistenza volontaria è stata respinta. La Corte ha evidenziato come la condotta violenta e minacciosa fosse cessata non per una spontanea decisione del reo, ma solo dopo e a causa della denuncia presentata dalla vittima alle autorità. Un’interruzione dell’azione criminale dovuta a fattori esterni e non a una libera scelta dell’agente non può essere qualificata come desistenza volontaria.
La Conferma della Recidiva
Infine, la Cassazione ha ritenuto infondate anche le critiche relative all’applicazione della recidiva. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, tenendo conto dei numerosi precedenti penali del ricorrente, in particolare per reati contro il patrimonio. Questi precedenti, uniti alla gravità della condotta in esame, dimostravano un ‘effettivo accrescimento della pericolosità’ del soggetto, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: non è ammessa alcuna forma di autotutela violenta per far valere pretese che non trovano fondamento nella legge. La possibilità di configurare il più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è strettamente legata all’esistenza di un diritto effettivo e azionabile in sede giudiziaria. In assenza di tale presupposto, chiunque utilizzi minaccia o violenza per costringere altri a un pagamento non dovuto commette il grave delitto di estorsione, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Quando una richiesta di denaro con minacce integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Secondo la Corte, si configura il reato di estorsione quando la pretesa economica alla base della condotta violenta o minacciosa è illegittima e non tutelabile in sede giudiziaria. Se il diritto non esiste, il profitto è ingiusto e il reato è estorsione.
La cessazione dell’azione criminale dopo la denuncia della vittima può essere considerata desistenza volontaria?
No. La sentenza chiarisce che la desistenza, per essere considerata ‘volontaria’, deve derivare da una scelta autonoma e spontanea dell’agente. Se l’interruzione è causata da un fattore esterno, come la denuncia della vittima, non si può parlare di desistenza volontaria.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in un caso come questo?
L’applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta sulla base dei numerosi precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio. Secondo la Corte, questi precedenti, uniti alla condotta attuale, dimostrano un accrescimento della pericolosità sociale del soggetto, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali fondata sulla dedotta insussistenza del profitto ingiusto (il ricorrente avrebbe agito per ottenere un’indennità comunque dovuta).La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che conferma analoga valutazione effettuata dal giudice di primo grado, secondo cui la pretesa del ricorrente non era legittima e dunque non avrebbe potuto essere tutelata in sede giudiziaria; tale configurazione della condotta implica la manifesta infondatezza anche del motivo relativo alla insussistenza dell’elemento soggettivo, tenuto conto che l’aggressione agita per ottenere un compenso non dovuto era sicuramente coperta dal dolo richiesto per configurare la fattispecie estorsiva (pag. 5 della sentenza impugnata);
che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso: come già rilevato il mancato rinvenimento di un diritto tutelabile di fronte all’autorit giudiziaria impedisce di ritenere che la condotta contestata possa essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 5 della sentenza impugnata);
che non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo che deduce la sussistenza della desistenza volontaria, tenuto conto che, sul punto, la Corte territoriale offriva una persuasiva motivazione, rilevando come la condotta violenta e minacciosa del ricorrente era cessata solo dopo la denuncia ed a causa della stessa e, dunque, non era configurabile la desistenza;
infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze volte a contestare il riconoscimento della recidiva che non si confrontano con la ineccepibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui la recidiva era stata correttamente applicata tenuto conto dei numerosi precedenti relativi a reati contro il patrimonio vantati dal ricorrente che, unitamente alla condotta in contestazione, davano conto di una effettivo accrescimento della pericolosità dello stesso (pag. 6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Roma, 20 febbraio 2024