Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26641 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26641 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il 08/06/2003
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
udito il difensore Avv. NOME COGNOME del Foro di Brindisi, che si riporta ai motivi del ricorso e chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Udito anche l’Avv. COGNOME COGNOME del foro di Brindisi che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di estorsione, nonché per diverse condotte di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e guida senza patente. Si contestava allo stesso di avere usato minaccia e violenza per ottenere da NOME COGNOME delle somme a titolo di ‘risarcimento’ del presunto danno
cagionato dal fermo amministrativo del ciclomotore allo stesso noleggiato dall’Ostuni, fermo dovuto al fatto che COGNOME non aveva la patente.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità sarebbe illogica e carente; segnatamente (a) le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero attendibili, (b) contrariamente a quanto ritenuto il ricorrente sarebbe stato abilitato dal noleggio di veicoli, come emergerebbe dalla visura camerale che indicava che attività dell ‘ Ostuni fosse quella del ‘ commercio all’ingrosso del dettaglio di autovetture ed autoveicoli leggeri ‘ attività che avrebbe compreso quella di ‘ noleggio ‘.
In sintesi, si riteneva che l’attività violenta possa in essere dall’Ostuni fosse riconducibile alla fattispecie dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni e fosse funzionale ad ottenere l’adempimento di un accordo legittimo stipulato verbalmente con il Fontò, in seguito al fermo amministrativo del veicolo noleggiato;
2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato descritto al capo 1): non si tratterebbe di una condotta estorsiva, ma di una azione riconducibile al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto l’Ostuni aveva agito per soddisfare un diritto che egli riteneva legittimo, ovvero quello ad essere risarcito del danno correlato al fermo ammnistrativo del ciclomotore come stabilito con l’accordo verbale intercors o con il COGNOME; anche l’elemento psicologico che aveva sorretto l’azione aggressiva sarebbe da inquadrare in quella dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto sarebbe emerso che l’Ostuni era convinto della effettiva azionabilità in sede giurisdizionale della sua pretesa risarcitoria;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023: la estemporaneità dell’azione criminosa e l’assenza di un titolo abilitativo alla guida in capo all’offeso e la assenza di una organizzazione preordinata per la consumazione del reato avrebbero dovuto indurre a riconoscere l’attenuante in questione;
2.4. violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: non sarebbe stata giustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state negate facendo sintetico ed insufficiente riferimento alla gravità del fatto e precedenti penali dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.
Gli stessi (a) non sono consentiti nella parte in cui si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, (b) sono infondati nella parte in cui denunciano l’illegittimità della qualificazione giuridica assegnata alla condotta (inquadrata come estorsione e non, come invocato dalla difesa, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
1.1.Con specifico riferimento alla valutazione delle prove poste fondamento della conferma di responsabilità il Collegio non rileva alcuna frattura logica nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte d’appello.
I giudici di merito hanno evidenziato infatti, con motivazione aderente alle emergenze processuali, che l’attività di noleggio poste in essere dall ‘ Ostuni era ‘ abusiva ‘ , dato che lo stesso non aveva la relativa licenza; sul punto veniva rilevato che la circostanza addotta dalla difesa e qui riproposta – per cui la licenza rilasciata per il ‘ commercio all’ingrosso ‘ di autovetture ed autoveicoli leggeri comprendesse e anche quella al ‘ noleggio ‘ degli stessi non risultava supportata da alcun elemento di prova.
A ciò si aggiungeva che il fermo del veicolo abusivamente noleggiato veniva disposto non solo perché il COGNOME era privo della patente di guida, ma anche perché il veicolo abusivamente noleggiato era privo della necessaria revisione (pag. 3 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione della vicenda alla base della successiva richiesta di denaro dello Ostuni al Fontò non può essere oggetto di nessuna rivisitazione in questa sede, essendo l ‘ attività di valutazione delle prove esclusa dalla competenza funzionale della Cassazione.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
1.2.Con riferimento alle contestazioni rivolte nei confronti della qualificazione giuridica il Collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02).
Deve tuttavia essere precisato che la condizione per attivare le valutazioni in ordine alla diagnosi differenziale tra i reati ‘ limitrofi ‘ di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è la sussistenza di un diritto azionabile in giudizio: ove questo non sia riconoscibile manca uno degli elementi essenziali per potere valutare, attraverso lo scrutinio dell ‘ elemento soggettivo, il possibile inquadramento della condotta nella più
lieve fattispecie prevista dall ‘ art. 393 cod. pen. (cfr, sul punto, il § 12.2. della sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME
Nel caso in esame la pretesa dell ‘ Ostuni non sarebbe stata tutelabile di fronte all’autorità giudiziaria sia perché il veicolo fermato era stato noleggiato abusivamente, sia perché il fermo amministrativo dello stesso non era addebitale solo al COGNOME, che non aveva la patente, ma allo stesso Ostuni, che non aveva effettuato la revisione.
Dunque nessun indennizzo o risarcimento avrebbe potuto essere chiesto da Ostuni in sede giudiziaria: come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello la pretesa dell’imputato era caratterizzata da una causa a illecita e non avrebbe mai potuto essere fatta valere davanti all’autorità giudiziaria per ottenere un adempimento coattivo della prestazione richiesta (pag. 4 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
E ‘ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si invoca il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023.
La motivazione offerta dalla Corte di appello circa la non tenuità della condotta estorsiva non si presta ad alcuna censura: la Corte ha rilevato infatti che difettavano i presupposti per la sua concessione ostandovi, in particolare, l ‘ utilizzo di modalità esecutive particolarmente cruente.
Si evidenziava, tra l ‘ altro, che la condotta era stata perpetrata in danno di un giovane ragazzo e si era protratta per diversi giorni (con un crescendo di aggressività culminato con un’aggressione fisica).
La Corte di merito rilevava, inoltre, che la condotta non si configurava come ‘ occasionale ‘ , tenuto conto della corposa biografia criminale dell’imputato (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.Anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si denuncia l’illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata
La Corte di merito, nell ‘ analizzare le doglianze rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio rilevava (a) che era stata benevolmente esclusa la contestata recidiva, (b) che la pena base era stata stabilita nel minimo edittale e (c) che non erano emersi elementi di valutabili a favore dell’imputato per potere concedere le attenuanti atipiche nuovamente invocate in questa sede.
Si tratta di motivazione coerente con le consolidate linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità
del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
4 .Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 14 maggio 2025