Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Como il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 11/1/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la parte civile COGNOME NOME che ha concluso riportandosi alla memoria scritta; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per COGNOME NOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso cheidendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11/1/2024 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Como del 24/6/2022, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione, lesio
personali, minaccia e violenza privata in danno della sorella COGNOME NOME.
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 c.p., GLYPH carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta difensiva di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo l’imputato agito al fine di soddisfare la propria pretesa, non arbitraria e astrattamente tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, volta ad ottenere una corretta gestione della farmacia di proprietà della famiglia; 2) con il secondo motivo deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità siccome fondata su elementi probatori ( le dichiarazioni della persona offesa) interpretati dal giudice di merito in maniera unidirezionale posto che la persona aveva enfatizzato la condotta aggressiva dell’ imputato in quanto mossa dall’intento di acquisire le quote della farmacia, evento poi verificatosi; e che la versione da lei resa circa la pretesa dell’imputato a che firmasse un foglio con il quale rinunciava gratuitamente alle quote della farmacia, era smentita dai testi GLYPH NOME e NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla legge n 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha
riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti allo stesso ascritti.
Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
Nello specifico ritiene il collegio che il motivo coruJo quale si censura la sentenza per l’omessa motivazione in relazione al rilievo difensivo concernente la derubricazione della condotta estorsiva, in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è generica oltre che basata su una diversa ed inammissibile rilettura del materiale probatorio concordemente valutato in primo e secondo grado.
Invero, con l’atto di appello e poi con i motivi aggiunti, l’imputato si era limitat a riportare il contenuto delle testimonianze contestandole e dichiarandosi estraneo ai fatti chiedendo “la derubricazione dei reati ascritti nelle fattispecie più lievi ritenute di giustizia”.
Si tratta di una formula generica inidonea a fondare un onere giustificativo della decisione diverso e più approfondito rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata. Il giudice di appello dopo avere ricostruito la dinamica dei fatti ha motivato richiamando la sentenza di primo grado. Ed invero, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di dirit già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione ( Sez. 6,n. 5224 del 02/10/2019,Rv. 278611).
E’, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa del sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Con riferimento alla questione della qualificazione giuridica del fatto, i giudici di
merito hanno ritenuto sussistere il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi, dando applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero a autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris”, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato in sede di legittimità ( Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268362; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883).
Nel caso di specie la Corte di merito richiamando le pertinenti considerazioni del primo giudice che a pag. 21 della sentenza aveva dato atto della pretesa, contra ius del ricorrente, ha evidenziato come questi avesse cercato, con violenza fisica, di costringere la sorella a firmare la cessione delle quote della farmacia a titolo gratuito, pretesa estranea a qualsiasi rapporto giuridico, essendo la cessione non dovuta, agendo dunque nella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto tanto che, successivamente quando la COGNOME decise di acquisire la quota di partecipazione dell’imputato nel capitale della società, dovette corrispondere una cospicua somma di denaro.
2. Con riferimento al secondo motivo proposto, osserva il collegio che il giudice di appello ha diffusamente argomentato in merito alla credibilità della persona offesa il cui racconto è risultato ampiamente riscontrato anche da testimonianze esterne e da risultanze documentali ( pagg. 12 e segg.) sicchè la critica difensiva, in questa sede riproposta, circa il presunto travisamento del fatto è non consentita stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, hanno ritenuto le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME coerenti con il narrato della persona offesa ( i testi hanno confermato l’aggressione del 16/11/2017) evidenziando che il fatto che’i, essi non avessero riferito della presenza, in quella occasione, del
foglio che l’imputato pretendeva di far firmare alla sorella e nel quale quest’ultima rinunciava gratuitamente alla propria quota della farmacia, non valeva a privare di forza l’assunto della persona offesa che in passato più volte l’imputato aveva minacciato la sorella di mettere in pratica tale condotta tanto più che poi fu proprio l’COGNOME, a cedere la propria quota alla sorella,dietro versamento di corrispettivo ( circa 650.000,00 euro), il che dimostra la consapevolezza della ingiustizia del profitto che l’imputato intendeva conseguire. Per tutto quanto esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso cui consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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Il Presidente