Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44331 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
nei confronti di COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 27/10/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte dei Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria scritta del difensore della Parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato e ha allegato nota spese;
letta la memoria scritta del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha contestato le conclusioni del PG insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 27 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 15 novembre) ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 500 di multa, oltre alle conseguenti statuizioni a favore della Parte civile COGNOME NOME, in relazione alla contestazione di cui all’art. 392 cod. pen, (fatto commesso il 18 febbraio 2014).
In particolare, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato ascritto per aver collocato, fissandolo al terreno con malta cementizia, un dissuasore di parcheggio al centro del cortile e per aver saldato il perno di chiusura del cancello di accesso alla proprietà del COGNOME, così impedendogli l’accesso con i veicoli.
Avverso la indicata sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nei quali si deducono sei motivi.
3.1. Con primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, nonché mancanza di motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità per il reato di cui all’art. 392 cod. pen., eccepenclo che la Corte di Appello di Cagliari, omettendo di dare risposta ai rilievi difensivi, si è limitata a c:onfermare in modo apodittico la motivazione della sentenza di condanna di primo grado.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso – tra loro c:onnessi – si deduce violazione di legge in relazione all’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha fondato la condanna su indizi irrilevanti ed incerti e non su un impianto probatorio in grado di integrare la prova della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”. In particolare, si rileva che la Corte territoriale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, ha mancato di valutare tutti gli elementi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale – in particolare la presenza di due procedimenti penali attestanti la presenza del diffusore già nel 2011- ed idonei ad escludere la verosimiglianza dei fatti oggetto del procedimento odierno. La Corte, infatti, ha fondato il proprio convincimento unicamente sulla credibilità attribuita alla teste NOME COGNOME, la quale, tuttavia, a parere del ricorrente, risulta del tutto inattendibile.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la tardività della querela presentata dalle persone offese. Il ricorrente lamenta che i fatti a cui si riferisce la querela risalgono al 2011, anziché al 2014, essendo quindi tardiva l’istanza punitiva presentata solo a fine febbraio del 2014.
3.4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione, nonché erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen.; ciò in quanto
erroneamente la Corte di appello non avrebbe dichiarato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata il 24 ottobre 2021.
3.5. Con il sesto motivo di ricorso,, si deduce violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente eccepisce che la Corte di Appello ha mancato di applicare, ex officio, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante l’esiguità del danno e del pericolo causato, nonché per le modalità proprie della condotta.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, .ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Preliminarmente, va rilevato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
2./, Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601).
Va ancora evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conforme” situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso è reiterativo, non tenendo conto delle conformi motivazioni dei giudici di merito che hanno dato adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive in ordine alla penale responsabilità del COGNOME, oltre che generico.
Il ricorrente, infatti, non muove alcuna critica specifica alla sentenza, limitandosi, al contrario, a manifestare il proprio dissenso avverso la decisione assunta, nel tentativo di avanzare una non consentita rivalutazione dei fatti emersi dall’istruttoria.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, oltre che anch’essi reiterativi, concernono questioni di merito e intendono sottoporre alla Corte una rivalutazione dell’impianto probatorio non ammissibile in sede di legittimità. Trattandosi di “doppia conforme”, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un macroscopico ed evidente travisamento di prova, non sussistente nel caso di specie. La sentenza impugnata ha in modo certamente non illogico indicato le ragioni per le quali la condanna di primo grado deve essere confermata e, per converso, le ragioni in base alle quali i motivi di appello non risultano accoglibili. In particolare, i riferimento alla ritenuta – dal ricorrente – inattendibilità della teste NOME COGNOME, moglie della parte civile, la contraria conforme valutazione dei giudici di merito si fonda su elementi del tutto plausibili e risulta dunque insindacabile in sede di legittimità.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso – relativo alla dedotta tardività della querela. Sul punto, la Corte di appello motiva adeguatamente (richiamando tra l’altro l’intervento dei carabinieri e la relativa documentazione fotografica) in ordine alla circostanza che il fatto per cui è processo (ultimo di una serie di analoghi episodi di “ragion fattasi” aventi ad oggetto il cortile, per il quale vi era una controversia tra le parti) è stato commesso il 18 febbraio 2014, di tal che la querela, presentata il successivo 22 febbraio, è assolutamente tempestiva.
Anche il quinto motivo, con il quale si è dedotta l’intervenuta prescrizione in data precedente alla sentenza di appello, risulta manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello evidenzia che nel giudizio di primo grado si sono verificate molteplici cause di sospensione del corso della prescrizione (per complessivi un anno, cinque mesi e quattro giorni), per cui la prescrizione sarebbe maturata solo il 24 gennaio 2023 (quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: 27 ottobre 2022). Da un lato, il ricorrente non contesta in alcun modo l’intervento di dette cause sospensive (di tal che resta ferma la diversa data di prescrizione indicata dalla Corte di appello); dall’altro lato, la eventuale causa estintiva sopravvenuta alla pronuncia di appello risulta, a fronte di un ricorso
inammissibile, priva di rilevanza (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
7. Infine, manifestamente infondato è l’ultimo motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza di appello che non ha ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto. Invero, non risulta che detto profilo sia stato dedotto nell’atto d appello e il Collegio reputa condivisibile il prevalente orientamento secondo cui salvo l’intervento di un novum normativo più favorevole – «La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (da ultimo, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 – dep. 2022 – Paolillo, Rv. 282773 – 01). In ogni caso, anche a voler seguire il diverso orientamento – che invece ammette la proponibilità per la prima volta in Cassazione della questione relativa alla particolare tenuità del fatto – è comunque necessario che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e che i presupposti per la applicazione della causa estintiva siano immediatamente rilevabili dagli atti e che non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 – dep. 2017 – Curia, Rv. 269164 – 01); presupposti entrambi non sussistenti nel ricorso in esame.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni per ritenere il predetto esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma, giudicata congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
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