Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il principio fondamentale di uno Stato di diritto è che i cittadini non possono farsi giustizia da soli. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 393 del codice penale, punisce proprio chi, pur potendo rivolgersi a un giudice, decide di agire con violenza o minaccia per far valere un proprio preteso diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso contro una condanna per tale reato, sottolineando i requisiti di specificità che un appello deve possedere per essere esaminato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale, sulla base di ampi accertamenti e di prove testimoniali convergenti, aveva ritenuto pienamente configurato il delitto sia sotto il profilo oggettivo (la condotta materiale) che soggettivo (l’intenzione colpevole).
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ribaltare il verdetto.
La Decisione sul Ricorso per Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In sostanza, i giudici supremi hanno stabilito che il ricorso non aveva i requisiti minimi per poter essere discusso.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nel redigere un ricorso per Cassazione:
1. Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura del ricorso stesso. I giudici hanno rilevato che l’atto era generico e si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo motivato dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti precedenti, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare, evidenziandone gli eventuali errori di diritto.
2. Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
Il secondo punto cruciale è legato ai limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti (come le testimonianze). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Nel caso specifico, il ricorrente chiedeva di fatto una ‘rivalutazione alternativa delle fonti probatorie’, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la critica alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata, poiché il ricorso non ha individuato specifici errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato a denunciare vizi di legittimità, non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per chi affronta un processo penale, ciò significa che le battaglie probatorie si combattono nei primi due gradi di giudizio. In Cassazione, è necessario dimostrare che la legge è stata interpretata o applicata in modo errato. Un ricorso generico, che non si confronta con le motivazioni della sentenza d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Per quali motivi principali la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: era generico e riproduceva censure già adeguatamente valutate e respinte dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni di quest’ultima.
Cosa aveva stabilito la Corte di merito riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La Corte di merito (Corte d’Appello) aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che, sulla base di ampi accertamenti di fatto e prove testimoniali convergenti, fossero presenti sia gli elementi oggettivi che soggettivi del reato.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 23/08/1977
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
142/RG. 35733
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con la quale l’unico motivo non si confronta.
Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la sen di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto (pag. 2) e corrette valutazioni diritto (pag. 3), richiamando le convergenti prove testimoniali tali da configurare il del esercizio arbitrario delle proprie ragioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo. A fronte elementi il ricorso prefigura una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estran sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisament emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si limita a stigmatizzare la mancat applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen. senza nulla liquidare alla costituita parte ci ragione del rito e dell’assenza di un utile contributo alla decisione ai fini di contrastare l’ pretesa a tutela dei propri interessi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025