Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei delitti di cui all’art. 393 e 595, primo e secondo comma, cod. pen., assolvendolo dal delitto di atti persecutori, e condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME.
I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni con minacce reiterate e ingiurie nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, finalizzate a neutralizzare le richieste di pagamento avanzate da quest’ultima per le prestazioni svolte come difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, pur potendo il COGNOME adire il giudice competente per ottenere una pronuncia relativa alle pretese creditorie del COGNOME. Il reato di diffamazione è stato ritenuto sussistente per avere l’imputato, comunicando con più persone, definito “strozzino e cravattaio” il NOME.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni. Si rileva che la credibilità soggettiva e l’intrinseca attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa -che, in quanto costituitasi parte civile, è portatrice di un preciso interesse economico- non sono state adeguatamente valutate né motivate. In particolare, i motivi di astio nutrito dal COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato non hanno costituito oggetto di congrua valutazione. In ogni caso, mancherebbero gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 393 cod. pen. e, segnatamente, l’elemento tipico RAGIONE_SOCIALEa potenziale tutela di un proprio diritto davanti l’autorità giudiziaria, posto che l’imputato in alcun modo avrebbe potuto agire in giudizio, ma soltanto difendersi, ove il COGNOME avesse agito in via giudiziale per il recupero RAGIONE_SOCIALE onorari asseritamente vantati. Le condotte contestate avrebbero dovuto essere ricondotte, al limite, alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cod. pen.
2.2V Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ritenuto reato di diffamazione. Con le espressioni incriminate, l’imputato avrebbe inteso formulare un mero paragone teso a qualificare la condotta RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, non anche ad attribuire a quest’ultima qualità personali negative, come ritenuto dai giudici di merito.
3. Sono state trasmesse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; conclusioni, per la parte civile, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO -che in adesione a quanto espresso dal Procuratore generale- chiede pronunciarsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, ovverosia ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. In altre parole, ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, RAGIONE_SOCIALEo strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01).
Basterebbe a tal proposito ricordare la chiara formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 cod. pen., che ricollega la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa ragion fattasi proprio alla mancata attivazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autore, dei meccanismi giudiziari di tutela dei diritti (cfr. Sez. 2, n. 31725 del 05/04/2017, COGNOME, in motivazione, Rv. 271760).
Ora, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa (che restituisce un’immagine del COGNOME come vittima impotente, costretta ad attendere l’iniziativa giudiziaria altrui prima di agire, a sua volta, in giudizio), non corrisponde al vero che l’imputato fosse processualmente disarmato, impossibilitato ad agire in giudizio, e costretto soltanto difendersi, laddove il COGNOME avesse agito in via giudiziale per il recupero RAGIONE_SOCIALE onorari asseritamente vantati.
In primo luogo, si osserva come un’impostazione siffatta del motivo di ricorso sottenda un’errata comprensione del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale e del diritto di difesa di cui all’art. 24, primo comma Cost. Tale disposizione, nel prevedere che tutti possono agire in giudizio per la tutela RAGIONE_SOCIALEe proprie situazioni sostanziali protette, implica non soltanto che tutti possono proporre una domanda davanti a un giudice, bensì qualcosa di ben più profondo e importante, vale a dire che l’ordinamento deve garantire a tutti una tutela giurisdizionale effettiva (e va da sé che la tutela giurisdizionale effettiva possa invocarsi sia agendo in giudizio sia difendendosi da una pretesa altrui), a condizione, beninteso, che diritti e interessi legittimi siano ragionevolmente esistenti.
In secondo luogo, il COGNOME -secondo quanto risulta dal testo RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza- aveva inviato all’imputato una diffida di pagamento, incaricando un avvocato del recupero del credito; a questo punto, il ricorrente, così sollecitato, avrebbe ben potuto reagire alla diffida, ponendo in essere un’azione di accertamento negativo oppure, in caso di un’eventuale azione monitoria da parte del legale, difendersi attraverso opposizione all’azione monitoria stessa.
Egli avrebbe potuto, inoltre, agire presentando un esposto presso il RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere una pronuncia su eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche e/o disciplinari legate ai compensi pattuiti per la difesa (si veda, in part., l’art. 29, comma 4, del Codice deontologico forense).
Peraltro, la scelta di percorrere tale strada avrebbe consentito all’imputato non soltanto di precostituirsi una strada legale per la tutela del proprio diritto dinanzi a un “giudice” imparziale (perché alla stregua di un organo giurisdizionale va considerato il RAGIONE_SOCIALE allorché esercita funzioni disciplinari: sul punto, v. Corte cost., n. 114/1970, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE nazionale, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dai singoli Consigli RAGIONE_SOCIALE‘ordine, «svolge funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello RAGIONE_SOCIALE‘interesse del gruppo professionale: il che può trovare conferma nella ricorribilità contro le decisioni del RAGIONE_SOCIALE nazionale alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione»), ma anche di esprimere, in sede adeguata, il proprio diritto di critica, in luogo di ricorrere a espressioni in cui, come si dirà sub 2, legittimamente la Corte d’appello ha ravvisato un contenuto diffamatorio (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044 – 01).
Tanto chiarito a proposito RAGIONE_SOCIALEe alternative – anche lato sensu -giurisdizionali cui l’imputato avrebbe potuto ricorrere, si osserva come la Corte territoriale, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, abbia correttamente ritenuto provato che le condotte minacciose poste in essere dall’imputato (oltre alle reiterate minacce, esse si sono estrinsecate in appostamenti; inoltre, l’imputato -come ricordato nell’impugnata sentenza- ha costretto la persona offesa ad arrestare la propria autovettura frapponendosi nel percorso del COGNOME) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona offesa siano state finalizzate a neutralizzare le pretese avanzate da quest’ultima. Con ciò, la Corte d’appello ha ragionevolmente escluso la riconducibilità di quelle condotte nel reato di minaccia. A tale conclusione, la Corte è pervenuta sulla base RAGIONE_SOCIALEe dicharazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offese e di due testimoni; a tal proposito, la difesa ha censurato in maniera del tutto generica il giudizio sulla credibilità soggettiva e l’intrinseca attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, limitandosi a un vaga notazione circa la mancata considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, dei motivi d’astio nutriti dal COGNOME
(”
nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, senza ulteriormente corredare l’eccezione di argomenti dotati di qualsivoglia persuasività.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto generico e asseverativo (ex multis, cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
La censura che insiste sull’erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei due testi (che avevano riferito alla persona offesa RAGIONE_SOCIALE epiteti “strozzino” e “cravattaro”, adoperati dal COGNOME nel riferirsi al NOME, i assenza di quest’ultimo) è insufficientemente argomentata, essendosi la difesa limitata a osservare che, con quelle espressioni, l’imputato avrebbe inteso descrivere la condotta del NOME, non già riferirsi a qualità morali RAGIONE_SOCIALEo stesso.
L’eccezione, per come esposta, priva cioè di ulteriori specificazioni riferite al contesto in cui i termini, di per sé offensivi, sono stati utilizzati, non offre a Collegio elementi utili a ravvisare l’esimente del diritto di critica, posto che i termini utilizzati dall’imputato non possono certo qualificarsi come neutri: “strozzino” è un’espressione dispregiativa, che getta una luce negativa sulla reputazione professionale RAGIONE_SOCIALEa persona offesa (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279133 – 01: «in tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato»). Neppure può ritenersi che gli epiteti indirizzati alla persona offesa fossero gli unici adatti a esprimere il disappunto per la condotta connotata, secondo l’imputato, da avidità- del professionista, ovverosia insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non suscettibile di adeguati equivalenti.
In realtà, il requisito RAGIONE_SOCIALEa continenza postula una forma espositiva corretta RAGIONE_SOCIALEa critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442 – 01: fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l’utilizzo del termine “incompetente” nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai
limiti RAGIONE_SOCIALEa critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata RAGIONE_SOCIALE‘indispensabilità funzionale RAGIONE_SOCIALEa critica così come formulata).
Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente